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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3235923]

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[doc. web n. 3235923]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") datata 2 dicembre 2013 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in 12 delibere del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione del predetto istituto bancario relative agli anni dal 1998 al 2011; visto che il richiamo alle predette delibere risulta poco comprensibile, in quanto le stesse, in mancanza dei riferimenti numerici, non risultano facilmente individuabili;

VISTO il ricorso presentato il 30 dicembre 2013 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, oltre a ribadire  le richieste già formulate nell´interpello preventivo, ha chiesto altresì di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano ed i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota pervenuta via e-mail il 6 febbraio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nel sottolineare come la richiesta del ricorrente risulti poco comprensibile atteso che per alcune delibere lo stesso "non indica i numeri e per altre neppure l´organo che le ha emanate", ha allegato copia dell´unica delibera per la quale lo stesso ha indicato gli estremi  (delibera n. 10 del 5 ottobre 2004); nella medesima nota la parte resistente ha quindi sostenuto "l´inammissibilità e la improcedibilità dell´istanza, non essendo in condizione, in ogni caso, di poterla evadere";

VISTE le note pervenute via fax il 7 e il 24 febbraio 2014 con le quali l´interessato ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere l´origine dei dati e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati non essendo stata, tale richiesta, preceduta dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

RITENUTO che la resistente, allo stato della documentazione in atti, ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente seppure nel corso del procedimento, fornendo allo stesso i dati contenuti nella documentazione di cui lo stesso ha reso possibile l´individuazione (mediante indicazione del numero e della data della delibera) e che, pertanto deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DICHIARA

1) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano  e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia