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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4039780]

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[doc. web n. 4039780]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 176 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato  al Garante in data 16 dicembre 2014 nei confronti del Comune di Stornara, con cui XY ha chiesto, in relazione all´accertata disponibilità sul sito internet dell´ente di una deliberazione adottata dalla Giunta comunale avente ad oggetto l´autorizzazione a resistere in giudizio nei confronti di una sentenza della Commissione Tributaria di Bari che la riguarda, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali che la riguardano (nome, cognome e codice fiscale) contenuti nella predetta deliberazione; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 10 febbraio 2015 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 19 dicembre 2014 e la successiva nota datata 30 gennaio 2015 con le quali il Comune resistente, nel sostenere la liceità dell´avvenuta pubblicazione, ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere dall´albo pretorio la delibera in questione;

VISTA la nota del 5 febbraio 2015 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto ed ha chiesto "l´oscuramento e/ la cancellazione dalla Delibera n. 75 del 5/9/2014 di tutti quei dati in chiaro identificativi della ricorrente";

VISTA la nota datata 23 febbraio 2015 con la quale il Comune resistente ha precisato che la delibera in questione è stata pubblicata all´albo pretorio on-line nel periodo 5-19 settembre 2014 (come rilevabile dall´allegato report del registro pubblicazioni) pertanto alla data di ricezione dell´interpello preventivo della ricorrente, essendo già spirati i termini di pubblicazione, la delibera in questione non risultava più pubblicata nella parte corrente dello stesso albo ma era transitata nell´archivio storico (anch´esso on-line); successivamente, dopo la ricezione del ricorso ex art. 145 e dell´invito ad aderire, il Comune resistente ha provveduto, in data 19 dicembre 2014, a rimuovere la delibera anche dall´archivio storico dell´albo pretorio; rilevato che il Comune resistente ha sostenuto che i dati personali della ricorrente ed i particolari della controversia giudiziale che vede coinvolta quest´ultima ed il Comune di Stornara erano già stati resi pubblici nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale avverso la quale il Comune intende resistere giudizialmente di talché "i dati contenuti nella deliberazione di giunta comunale erano già stati resi pubblici dalle precedenti pubblicazioni di sentenze";

VISTA la nota del  26 febbraio 2015 con la quale la ricorrente ha sottolineato che, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, in altre delibere del Comune di Stornara aventi il medesimo oggetto "sono state indicate le sole iniziali del cognome e nome e molto succintamente l´opportunità di difendersi";

RILEVATO che la disposizione di ordine generale sulla tenuta dell´albo pretorio negli enti locali è contenuta nell´art. 124 comma 1 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali" il quale sancisce che "tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, nella sede dell´ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge"; rilevato inoltre, alla luce anche di quanto affermato dal Garante nelle  "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati" adottate con provvedimento del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, che decorso tale termine gli enti locali non possono continuare a divulgare i dati personali contenuti nelle predette deliberazioni, configurandosi, in caso contrario, una diffusione illecita in violazione di quanto previsto dall´art. 19 comma 3 del Codice; rilevato pertanto che qualora gli enti locali intendano mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti già pubblicati, inserendoli ad esempio in un´apposita sezione dedicata agli archivi degli atti dell´ente, devono adottare opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere l´identificabilità, anche indiretta, dei soggetti interessati, quale l´oscuramento dei dati e delle informazioni che li riguardano;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione dello stesso, provvedendo a rimuovere dall´albo pretorio la delibera in questione;

RILEVATO, alla luce degli elementi emersi, che l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per contestare al titolare del trattamento la relativa violazione amministrativa;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Comune di Stornara nella misura di euro 200, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro a carico del Comune di Stornara, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA