g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Nico Mannelli - 17 marzo 2016 [5440583]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5440583]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Nico Mannelli - 17 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 133 del 17 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Arezzo, nell´ambito di un´attività di controllo di verifica fiscale ai fini dell´IVA e di altri tributi, ha svolto in data 29 maggio 2013 gli accertamenti presso la Ditta individuale La Chimera d´oro di Mannelli Nico, con sede legale in Arezzo, via della Chimera n. 85/C, P.I. 01840720518, dai quali è emerso che presso i locali della ditta era presente un sistema di videosorveglianza composto da 4 videocamere, di cui due posizionate all´esterno del locale. A fronte del citato impianto, è stata riscontrata la presenza all´interno del locale di un cartello recante l´informativa cd. "minima", privo dell´indicazione relativa al titolare e alle finalità del trattamento, ed è stata altresì rilevata l´assenza di ogni informativa all´esterno del locale, in violazione di quanto previsto dall´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];

VISTO il verbale n. 308 del 31 luglio 2013 con cui è stata contestata a Nico Mannelli, nato ad Arezzo il 30.01.1978 e residente in Capolona (AR), C.F. MNNNCI78A30A390U, in qualità di titolare della ditta individuale La Chimera d´oro di Mannelli Nico (cancellata dal Registro delle imprese in data 14/02/2014), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 13, per aver effettuato un trattamento dei dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza omettendo di rendere l´informativa;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Comando non risulta effettuato dalla società il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha, in primo luogo, precisato che a seguito dell´installazione dell´impianto di videosorveglianza, avvenuta a gennaio 2011 ad opera di una società specializzata, erano stati affissi, sia all´interno che all´esterno del locale, i cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. La parte ha, quindi, argomentato l´insussistenza della violazione contestata in considerazione del fatto che il titolare del trattamento, pur non essendo indicato espressamente nel cartello posizionato all´interno del locale, era facilmente individuabile, in quanto "trattandosi di ditta individuale il titolare del trattamento inteso quale entità decisionale non può che identificarsi nel titolare e legale rappresentante della ditta". La parte ha rilevato l´illegittimità del verbale di contestazione anche sotto il profilo della mancanza di informativa all´esterno del locale, evidenziando che, a seguito dei lavori di sostituzione della porta di ingresso, la società incaricata dell´attività di controllo dell´impianto di videosorveglianza, "per una svista o per mera dimenticanza, omise di sostituire il cartello di informativa (…) e questo rimase custodito nel cassetto della scrivania del sig. Mannelli (…) dove è stato rinvenuto dai militari operanti al momento della verifica ispettiva". Il titolare del trattamento, in ogni caso, fornisce agli interessati l´informativa in forma orale, secondo quanto previsto dal Codice e dallo stesso provvedimento sulla videosorveglianza. Infine, la parte ha osservato che la sanzione comminata non è stata correttamente quantificata dagli agenti accertatori, nonostante l´applicazione dell´attenuante di cui all´art. 164-bis, comma 1;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 20 gennaio 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Infatti, il provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010, stabilisce che, a fronte di un trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza, il titolare deve informare gli interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata, utilizzando a tal fine il modello semplificato di informativa cd. "minima", indicante il titolare e le finalità del trattamento. Quanto, invece, all´argomentazione addotta secondo cui l´informativa veniva resa in forma orale, si osserva che, come più volte ricordato dal Garante, l´informativa va resa principalmente mediante l´apposizione di cartelli e, laddove l´interessato ne faccia richiesta, resa in forma orale dal titolare con tutti gli ulteriori elementi previsti dall´art. 13 del Codice (punto 3.1 provvedimento in materia di videosorveglianza). Pertanto, la responsabilità per la mancanza di idonea informativa deve essere imputata alla parte, quale titolare del trattamento, e non alla società incaricata del controllo dell´impianto, non assumendo quest´ultima alcuna qualifica rispetto al trattamento posto in essere. Infine, si osserva che, in merito alla quantificazione della sanzione amministrativa comminata, l´art. 16 della legge n. 689/1981 prevede che il trasgressore sia ammesso al pagamento in misura ridotta, calcolabile in una somma pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte, poiché gli agenti accertatori hanno ritenuto che la violazione in esame rientrasse tra i casi di minore gravità previsti dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice l´importo della sanzione (pari a euro 12.000,00 ai sensi dell´art. 161) è stato ridotto a due quinti;

RILEVATO, pertanto, che Nico Mannelli, in qualità di titolare della ditta individuale La Chimera d´oro di Mannelli Nico, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa agli interessati, in violazione dell´art. 13 del Codice e di quanto disposto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al sig. Nico Mannelli, nato ad Arezzo il 30.01.1978 e residente in Capolona (AR), C.F. MNNNCI78A30A390U, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza in assenza di informativa;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia