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Provvedimento dell'11 maggio 2017 [6619567]

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[doc. web n. 6619567]

Provvedimento dell´11 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 231 dell´11 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in 30 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Elena Finotti, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- nei confronti di Google, la rimozione di due Url rinvianti ad articoli di stampa nei quali lo stesso viene menzionato nell´ambito della nota vicenda che coinvolse, nel novembre 2009, l´allora Presidente della Regione Lazio;

- nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., l´anonimizzazione dei propri dati personali contenuti in uno dei due articoli in questione,

oltre alla liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante indicizzazione del proprio nominativo in tale contesto, in assenza di alcun interesse pubblico sottostante, tenuto conto che:

il suo coinvolgimento in detta vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese da un testimone collaterale, il quale avrebbe fatto il suo nome in relazione alla presunta cessione di un video che ritraeva l´allora Presidente della Regione;

tali dichiarazioni non avrebbero avuto, per quanto gli è noto, alcun riscontro probatorio, non essendone infatti derivato alcun coinvolgimento nell´ambito processuale;

RILEVATO che, a parere del ricorrente, sarebbe altresì venuta meno l´attualità delle notizie indicizzate, tenuto conto che gli articoli fanno riferimento a vicende ormai risalenti nel tempo (novembre 2009) "i cui sviluppi di cronaca e legali non [lo] hanno comunque riguardato in alcun modo";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui Google ha dichiarato che:

gli Url indicati nell´atto introduttivo (che non avrebbero formato oggetto dell´interpello preventivo) non vengono attualmente reperiti fra i risultati di ricerca ottenuti in relazione al nominativo del ricorrente;

gli Url indicati nell´interpello preventivo (e non nel ricorso) sono stati rimossi da Google e risultano bloccati dai risultati di ricerca ottenuti in relazione al nominativo del ricorrente;

VISTE le note del 27 aprile 2017 e del 4 maggio 2017 con le quali RCS Mediagroup S.p.A. ha rappresentato:

di ritenere lecito il trattamento dei dati personali contenuti nell´articolo, effettuato per finalità giornalistiche ed attualmente conservato all´interno dell´archivio on-line del quotidiano, non potendo pertanto accogliere la richiesta di anonimizzazione avanzata dal ricorrente;

di aver comunque provveduto a deindicizzare l´articolo, ritenendo che tale azione, inibendo l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, possa costituire l´adeguato contemperamento tra l´esigenza di integrità dell´archivio giornalistico ed il diritto all´oblio invocato dal ricorrente;

RILEVATO che gli Url indicati nell´atto introduttivo non sono stati effettivamente preceduti da idoneo interpello, pur avendo Google confermato che gli stessi non risultano allo stato reperibili in relazione al nominativo del ricorrente e che, pertanto in relazione a tale richiesta, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

DATO COMUNQUE ATTO dell´intervenuta rimozione da parte di Google degli Url oggetto di interpello preventivo;

RITENUTO, con riferimento alla posizione di RCS Mediagroup S.p.A., che:

il trattamento effettuato da quest´ultima attraverso la pubblicazione dell´articolo contestato con il ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la conservazione dello stesso all´interno dell´archivio on-line del quotidiano, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

l´articolo in questione narra di vicende di cronaca che hanno coinvolto diversi personaggi di spicco della vita politica ed imprenditoriale rispetto alle quali non può dirsi venuto meno l´interesse pubblico attuale alla relativa conoscibilità;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A. con riguardo alla richiesta di anonimizzazione dei dati personali contenuti nell´articolo attualmente disponibile sul sito www.corriere.it, pur dando atto che la stessa ha ritenuto opportuno, a tutela dell´interessato, inibire la reperibilità dell´articolo attraverso i motori esterni al sito del quotidiano;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della parziale inammissibilità ed infondatezza del ricorso e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Google;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A.;

c) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia