g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 giugno 2017 [6698034]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6698034]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 278 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 18 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluigi Ciacci, nei confronti di Google con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione di tre URL specificamente indicati nell´atto introduttivo individuati mediante ricerca effettuata a partire dal proprio nome e cognome;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare rappresentato:

- che, a far data dal mese di giugno 2016, alcune testate giornalistiche hanno pubblicato articoli riportanti le testimonianze rese da un collaboratore di giustizia che alludevano ad un coinvolgimento suo e di altre persone "in attività illecite riconducibili a personaggi appartenenti a clan mafiosi";

- di non essere stato "sottoposto ad alcuna indagine […] e tanto meno ad alcun procedimento giudiziario", mentre gli altri soggetti coinvolti, "dopo un breve lasso temporale dalle informazioni rese dal collaboratore di giustizia, sono stati tutti indagati e sottoposti a giudizio e, successivamente condannati";

- la pubblicazione di "una notizia falsa e tendenziosa, già verificata e ritenuta non fondata dall´Autorità Giudiziaria" lede gravemente la sua immagine di "stimato professionista", titolare di una società leader nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, presidente di una squadra di calcio, nonché impegnato in progetti sociali e di carattere benefico sul territorio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; b) il verbale di audizione delle Parti svoltasi presso l´Ufficio del Garante il 26 aprile 2017; c) la nota datata 16 maggio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 10 e 21 aprile 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha rappresentato che la richiesta di deindicizzazione avanzata dal ricorrente non può essere accolta non ricorrendo nel caso di specie i parametri delineati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") e dalle "Linee Guida" del 26 novembre 2014 del WP29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali, per le seguenti ragioni:

- gli URL oggetto della richiesta corrispondono ad articoli pubblicati nel mese di giugno 2016, "vale a dire meno di un anno fa e costituiscono un legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad una vicenda che lo stesso ricorrente definisce grave e rilevante", nonché di stretta attualità e che non può considerarsi esaurita in meno di un anno;

- il ruolo dell´interessato nella vita pubblica, tenendo anche conto che il WP29, nel precisare ciò che costituisce "ruolo pubblico", ha indicato, a titolo esemplificativo, alcune categorie di soggetti tra cui "politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (iscritti agli albi)" rispetto ai quali assume rilievo la necessità di proteggere il pubblico da "comportamenti pubblici o professionali impropri";

- laddove, nel caso di specie, l´intento del ricorrente fosse quello di ottenere "un legittimo aggiornamento delle notizie", la richiesta non dovrebbe essere indirizzata a Google, il cui ruolo "è soltanto quello di indicizzare le pagine web già presenti in rete poiché pubblicate da altri" e che pertanto non può fornire aggiornamenti rispetto a contenuti non suoi;

VISTO il verbale di audizione, nel quale le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni;

VISTA la nota del 9 maggio 2017 con la quale il ricorrente ribadendo quanto già rappresentato nell´atto introduttivo ha, altresì, evidenziato che:

- per individuare la legittimità del trattamento posto in essere da Google, quale titolare, è necessario valutare, rispetto alle finalità perseguite, il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità, e proprio tale ultimo principio risulta violato nel caso di specie, in quanto gli URL citati sono pubblicati da testate locali rendendo la vicenda inquadrabile e comprensibile nel contesto territoriale dove la stessa si è svolta e dove sono conosciute le figure coinvolte, "quando, però, la notizia assume una diffusione nazionale e internazionale, grazie alla capacità diffusiva di Google […] il motore di ricerca svolge un trattamento che non è più commisurato a quello originario, violando dunque il principio di proporzionalità"

- la resistente dovendo garantire il rispetto dell´identità digitale, della dignità e reputazione degli interessati, non deve riportare tra i risultati di ricerca per nome e cognome informazioni che non risultano aggiornate e che, in considerazione della decontestualizzazione  inducano erroneamente l´utente a ritenere che i fatti descritti siano veri ed accertati;

- con riferimento al presupposto del tempo trascorso dalla pubblicazione della notizia e dunque all´attualità dell´informazione, si ritiene che questo debba essere valutato per ogni singola fattispecie e, che nel caso concreto, sia venuto meno l´interesse pubblico alla notizia, avente per altro una valenza soprattutto locale, essendo trascorso il tempo senza ulteriori eventi a carico dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 29 maggio 2017 con la quale la resistente ha ribadito quanto già rappresentato nella precedente nota, con particolare riferimento:

- all´importanza del ruolo pubblico rivestito dal ricorrente;

- al poco tempo trascorso dalla pubblicazione, trattandosi di "articoli pubblicati meno di un anno fa che fanno riferimento ad una vicenda di malavita organizzata";

- alla circostanza che il mancato aggiornamento delle notizie ovvero la loro imprecisione non riguarda l´esercizio del diritto all´oblio e pertanto tali richieste non ricadono sulla resistente, bensì sui giornali on line che hanno pubblicato la notizia e ai quali il ricorrente deve rivolgersi;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra rappresentato e rilevato che gli URL oggetto di ricorso rimandano effettivamente ad articoli pubblicati a partire dal mese di giugno 2016, nell´ambito di indagini relative ad una vicenda di criminalità organizzata, particolarmente delicata e complessa, nella quale, allo stato, il ricorrente non risulterebbe coinvolto, ma che non può considerarsi definitivamente conclusa;

RILEVATO, dunque, che le richieste del ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento tenuto conto, in particolare, che:

a. elemento costitutivo del diritto all´oblio è sia il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca, sia il ruolo pubblico rivestito dal ricorrente;

b. gli URL indicati rimandano ad articoli inerenti una vicenda giudiziaria molto recente che, allo stato, non può dirsi comunque definitivamente conclusa e, di conseguenza, è da considerarsi ancora di interesse per il pubblico, pur se il ricorrente non risulta coinvolto nella stessa se non in quanto nel suo ambito sono state depositate le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che lo riguardano;

RITENUTO pertanto che il ricorso debba essere dichiarato infondato, ferma restando la possibilità per l´interessato di avanzare, nei confronti degli editori dei siti interessati, specifica istanza di aggiornamento delle notizie pubblicate; 

RITENUTO, infine, di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´infondatezza delle istanze avanzate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

per i motivi di cui in premessa:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessato;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia