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Provvedimento del 3 maggio 2018 [9002012]

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[doc. web n. 9002012]

Provvedimento del 3 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 3 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 febbraio 2018 da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Spano, nei confronti di UBI Banca S.p.A., con il quale la ricorrente, cugina di **** deceduto il 15 febbraio 2010, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

a) la comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente n.*** intrattenuto dal de cuius presso la filiale di Busto Arsizio del Banco di Brescia S.p.A. –istituto successivamente fuso per incorporazione in UBI Banca S.p.A.-, dell’entità del saldo attivo o passivo al momento della chiusura del conto;

b) la conferma dell’esistenza di una carta Bancomat intestata al de cuius utilizzata per compiere le operazioni regolate su tale conto corrente e, ove esistente, la comunicazione in forma intelligibile di tutti dati personali del defunto riguardanti tale carta, ivi comprese quelle relative al contratto (e a sue integrazioni e modifiche intervenute nel corso del rapporto) ed alla sua estinzione;

c) la conferma dell’esistenza di un eventuale conto deposito titoli intrattenuto dal de cuius presso la medesima filiale e, in caso positivo, la comunicazione in forma intelligibile del numero e dell’esatta intestazione dello stesso e di tutti dati personali del defunto riguardanti tale deposito titoli, ivi comprese quelle relative al contratto (e a sue integrazioni e modifiche intervenute nel corso del rapporto) ed alla sua estinzione, nonché il valore nominale e il controvalore dei singoli titoli contenuti in qualsiasi atto e documento bancario;

d) la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius relativi ad eventuali ulteriori rapporti bancari, oltre quelli sopra indicati, intrattenuti dallo stesso con la banca;

e) la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato:

- di aver inviato alla banca resistente una richiesta di informazioni e documentazione bancaria con riferimento al citato conto corrente (di cui aveva evinto l’esistenza da un assegno tratto dal de cuius su tale conto in data 27 agosto 2004 );

- che, avendo la banca respinto tale domanda appellandosi “ai principi generali di riservatezza e segreto bancario, di tutela dei dati personali, nonché in applicazione dell’art. 119 della Legge Bancaria (D.Lgs. n. 385/1993)”, contestandole in particolare il difetto della qualità di erede, aveva proposto istanza ex art. 7 del Codice;

- che, prima della proposizione del ricorso in data 8 gennaio 2018, la banca l’aveva informata, per la prima volta, che il de cuius risultava unico intestatario del conto corrente n.***, estinto in data 18 ottobre 2007, significandole altresì, quanto alla richiesta di documentazione, “che la stessa attiene (…) ad un periodo per il quale risulta già decorso il termine decennale previsto dalla legge per la conservazione dei documenti (ex art. 2220 C.C.)”;

CONSIDERATO che la ricorrente, con riferimento all’interesse di cui all’art. 9, comma 3, del Codice, nella sua dichiarata posizione di coerede legittima del defunto cugino (suo parente collaterale di quarto grado), ha rappresentato l’esigenza di acquisire le informazioni richieste al fine di promuovere una causa ereditaria contro gli eredi testamentari volta a far annullare il testamento olografo dal quale risulta esclusa e rivendicare quindi nei confronti dei beneficiari la restituzione di somme, a valere su eventuali conti correnti o deposito titoli aperti presso la banca, di cui il de cuius o alcuno degli eredi testamentari, muniti di delega, abbiano disposto, prima del decesso;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota datata 5 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 marzo 2018 e la successiva memoria del 7 marzo 2018 con le quali la resistente ha rappresentato che:

- alla data del decesso, il de cuius “non risultava essere intestatario/cointestatario di alcun rapporto con le Banche poi fuse per incorporazione in Ubi Banca S.p.A.”;

- in data 18 ottobre 2007 è stato estinto il conto corrente n. ***, unico rapporto al tempo intrattenuto dal defunto con la resistente e con le altre banche alle quali quest’ultima è succeduta a seguito di fusione per incorporazione; 

VISTA la nota del 7 marzo 2018 con la quale la ricorrente ha sostenuto che:

- la resistente, attraverso il riscontro fornito con la nota del 2 marzo 2018, si sarebbe limitata a ribadire quanto già comunicato prima della proposizione del ricorso, senza comunicare alcun informazione aggiuntiva in ordine alle richieste contenute nell’atto introduttivo;

VISTE le note del 7 marzo e 16 aprile 2018 con le quali la resistente ha sostenuto:

- “di non potere, né dovere, comunicare/confermare alla Ricorrente, nell’attuale posizione di quest’ultima, ulteriori dati personali o documenti” riferiti al de cuius, e ciò sia nell’interesse di quest’ultimo che degli attuali successori dello stesso,;

- che, a proprio avviso, la ricorrente non vanterebbe un “interesse proprio” tale da legittimarla ad accedere indiscriminatamente a tutti i dati riferiti al de cuius, “in particolare quelli di dettaglio relativi ad altri rapporti o alle singole movimentazioni,  tenuto conto la medesima non riveste, allo stato, la qualità di erede testamentaria né rientra nell’ambito degli eredi legittimari, ma al momento “è portatrice di un interesse legato a una posizione ereditaria non attuale, bensì meramente potenziale”;

- che di tale qualità di erede la ricorrente potrebbe divenire titolare solo all’esito di un’azione giudiziaria volta a tutelare i propri diritti successori che, tuttavia, finora, la stessa si è limitata solo ad ipotizzare senza mai radicarla;

- di ritenere sufficiente, data la peculiare posizione attualmente rivestita dalla ricorrente, limitare il proprio riscontro “al quadro dei rapporti risultante al momento della morte dell’interessato” o, comunque, “al momento della cessazione dell’ultimo rapporto contrattuale intrattenuto dallo stesso con una delle banche poi fuse per incorporazione nel Titolare”;

- di essere in ogni caso disponibile a fornire i dati che a giudizio del Garante la ricorrente venga ritenuta legittimata a ricevere, naturalmente “qualora ancora conservati visto il termine decennale dalla chiusura dei rapporti”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione” (prescindendo quindi l’esercizio di tale specifico diritto dalla configurazione in capo all’interessato della nozione tecnica di erede);

RILEVATO che, nel caso di specie, la ricorrente, cugina del cuius per essere la figlia del fratello della madre del defunto, ha legittimamente esercitato tale diritto ed è, come sopra ampiamente argomentato, nella necessità di accedere ai dati indicati nell’atto introduttivo al fine di promuovere le azioni giudiziarie più opportune per veder tutelati i propri diritti successori nei confronti degli eredi testamentari;

RILEVATO che la resistente, ad integrazione di quanto già comunicato alla ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha dichiarato che al momento del decesso del de cuius non risultavano rapporti intestatati o cointestatati al medesimo presso le banche poi fuse per incorporazione in UBI Banca S.p.A., risalendo l’estinzione degli stessi ad epoca anteriore; ritenuto, pertanto, che, in ordine a tali dati, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione alle altre informazioni legittimamente richieste nell’atto di ricorso, non ha fornito alcun riscontro e ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l’effetto, di dover ordinare a UBI Banca S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 10 del Codice, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali del de cuius, diversi da quelli già comunicati, con specifico riferimento ai punti da a) a d) dell’atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 ad UBI Banca S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per il riscontro fornito dalla resistente, nonché per la peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ordina ad UBI Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 10 del Codice, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali del de cuius, diversi da quelli già comunicati, con specifico riferimento ai punti da a) a d) dell’atto introduttivo, 

b)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicati; 

c) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi ad UBI Banca S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere ad UBI Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia