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Provvedimento del 25 luglio 2018 [9051072]

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VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO DEL 29 NOVEMBRE 2018

 

[doc. web n. 9051072]

Provvedimento del 25 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 435 del 25 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 58 e 89;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) al quale occorre, allo stato attuale, fare riferimento nei limiti di compatibilità con il Regolamento sopra citato, compatibilità che, nel caso specifico, è da reputarsi sussistente relativamente ai criteri dettati dagli artt. 136 ss. in materia di trattamento per finalità giornalistiche;  

RILEVATO che, in data 21 luglio 2018, Gedi, Gruppo Editoriale SPA, ha diffuso sul proprio portale www.repubblica.it un articolo dal titolo “XX” relativo ad un fatto di cronaca riguardante un atto di violenza sessuale subito da una donna all’interno di un esercizio commerciale dove la stessa svolgeva la propria attività lavorativa, pubblicando, a corredo, la foto di tale esercizio del quale risulta visibile la denominazione;

RILEVATO che, pur non essendo stati divulgati dati idonei a rendere la vittima direttamente identificabile, quali le sue generalità o sue immagini, sono state diffuse informazioni sufficienti a consentirne la possibile identificabilità, quanto meno da parte della comunità del luogo nel quale si è verificata l’azione criminosa;

VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

CONSIDERATO che il Garante ha più volte affermato che detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati, a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare tutela accordata dall’ordinamento, anche in sede penale, alla riservatezza delle persone offese da tali delitti (cfr., in www.gpdp.it, provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088; provv. 8 aprile 2009 doc. web n. 1610028);

CONSIDERATA dunque la necessità di garantire la riservatezza delle persone colpite da simili gravi azioni criminose, evitando la diffusione di dati idonei ad identificarle, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della vittima (art. 8, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A 1 del Codice cit.);

CONSIDERATA, alla luce di quanto sopra esposto, l’urgenza di fornire adeguata tutela alla vittima che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della perdurante identificabilità e della possibile ulteriore diffusione dei suoi dati personali; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f),  del Regolamento, in via d’urgenza nei confronti di Gedi, Gruppo Editoriale SPA, in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione on line, ivi compreso l’archivio storico, della denominazione dell’esercizio commerciale, contenuta nell’articolo sopra citato- nonché in altri servizi eventualmente presenti in siti web riconducibili al medesimo titolare-, idoneo a rendere identificabile, sia pure indirettamente, l’interessata;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno"; 

Vista la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, nonché dell’art. 139, comma 5, del Codice, in quanto con il predetto compatibile, dispone in via d’urgenza, nei confronti di Gedi, Gruppo Editoriale SPA  in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria di ogni ulteriore diffusione, anche on-line, compreso l’archivio storico, di immagini e informazioni riportate nell’articolo sopra citato idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima della violenza in esso descritta;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita Gedi, Gruppo Editoriale SPA, altresì, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Soro