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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Planet Group spa - 11 marzo 2021 [9577371]

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[doc. web n. 9577371]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Planet Group spa - 11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 98 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presiden-te, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTI, fra i provvedimenti del Garante a contenuto generale più rilevanti, le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, 4 luglio 2013, doc. web n. 254234 e il provv. gen. 19 gennaio 2011, Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni, doc. web n. 1784528;

VISTI le numerose doglianze pervenute all’Autorità, contenute in segnalazioni e reclami, riguardanti anche la ricezione di chiamate promozionali indesiderate per conto di TIM s.p.a., alcune imputate direttamente agli operatori di “Planet Group”;

VISTI gli esiti degli accertamenti effettuati presso Tim s.p.a., destinataria del provvedimento, correttivo e sanzionatorio, del 15 gennaio 2020 [doc. web n.9256486], nonché presso le socie-tà di call center - come Planet Group spa (di seguito indicata come: “Planet Group” o “la Società”) - incaricate dello svolgimento delle campagne promozionali;

VISTI la memoria del 13 novembre 2020 nonché il verbale di audizione di Planet Group del 30 novembre 2020;

VISTA la complessiva documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Le doglianze degli interessati

Sono pervenute all’Autorità, dal 2017 ai primi mesi del 2019 (peraltro, secondo una dinamica confermatasi anche nei mesi successivi), numerosissime doglianze (nell’ordine di varie centinaia), contenute in segnalazioni e reclami, in particolare riguardanti la ricezione di chiamate promozionali, per conto di TIM s.p.a. avvenute:

a) in assenza di consenso degli interessati; oppure:

b) nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle opposizioni; ovvero

c) anche dopo l’esercizio del diritto di opposizione.

In taluni casi (XX; XX; XX) sono state evidenziate, proprio con riguardo agli operatori di Planet Group, telefonate reiterate particolarmente insistenti e poco attente alle esigenze ed impegni pur prospettate dagli interessati al momento del contatto.

2. L’attività istruttoria dell’Ufficio e relativi esiti.

In ragione di tale situazione l’Autorità ha ritenuto opportuno effettuare un’articolata attività istruttoria, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione rispetto alle suindicate doglianze, procedendo con accertamenti ispettivi presso Tim e i suoi partner, fra cui Planet Group, ove le operazioni sono state avviate il 27 marzo 2019. Successivamente (il 30 settembre 2019) l’Ufficio ha inviato una prima richiesta di informazioni integrative con riguardo alle modalità del trattamento, in relazione alla quale la Società ha fornito riscontro il 13 dicembre 2019. Sono state successivamente formulate alcune ulteriori richieste di informazioni riguardo ad altre doglianze (pervenute tramite segnalazioni e reclami), rispetto alle quali la Società ha fornito riscontri, rispettivamente, il 17 dicembre 2019 e il 1° luglio 2020.

Sulla base dei suddetti riscontri nonché della documentazione complessivamente acquisita, l’Ufficio, il 12 ottobre u.s., ha provveduto ad inviare a Planet Group comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, esponendo quanto segue.

Planet Group- nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 13 dicembre 2019 - ha contattato, per conto dei propri committenti (fra cui Tim) un numero complessivo di 47.981 utenze telefoniche “referenziate” (ossia estranee alle liste di contattabilità fornite da Tim, ma suggerite dai soggetti contattati in esse inseriti).

Con riferimento a tali contatti, Planet Group non ha circostanziato né dimostrato lo status di “referenziato” per le singole utenze contattate “fuori lista” (inclusi, fra gli elementi, l’origine e le modalità esatte, anche temporali, di acquisizione dei dati in questione), ma si è limitata a definirle, genericamente ed indistintamente, quali utenze “referenziate”, nel sen-so sopra individuato (v. riscontro 13 dicembre 2019, cit.) e ad indicare l’utenza ‘referenziante’.

La medesima Società ha dichiarato di aver effettuato tale attività in base al proprio contrattualizzato ruolo di responsabile del trattamento, evidenziando di aver comunque interrotto siffatta raccolta di dati e il successivo utilizzo per i contatti promozionali e di aver previsto sessioni formative per i propri operatori, mirate al corretto trattamento dei dati (v. riscontro 13 dicembre 2019).

Nella citata comunicazione, l’Ufficio ha evidenziato che, con specifico riguardo ad alcune doglianze (Sigg.ri XX; XX; XX; XX; XX; XX; XX; XX; XX), la Società, in linea generale (salvo alcuni specifici contatti, per i quali ha affermato la non riferibilità a sé della linea chiamante utilizzata), non ha contestato le circostanze (data, ora, modalità, ossia telefonata con operatore) relative alle comunicazioni promozionali lamentate dagli interessati né il diniego del trattamento formulato dagli stessi (v. riscontro 1° luglio 2020, cit.). Inoltre, alcune telefonate riferite ad alcuni dei summenzionati interessati (XX; XX; XX; XX) sono state espressamente confermate da Planet Group (v. verbale 28 marzo 2019).

Con riguardo alle telefonate in questione, la Società ha dichiarato di aver agito in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, evidenziando - fatta salvo il caso di XX - che le numerazioni contattate appartenevano alle liste ricevute da TIM spa per lo svolgimento delle proprie campagne promozionali (v. riscontro 1° luglio 2020, cit.). In quest'ottica, Planet Group ha indicato il codice dell’utenza come risultante nelle dette liste (eccezion fatta per l’utenza intestata a XX).

Con riferimento a XX, l’Ufficio ha dunque ritenuto - sulla base del riscontro fornito dalla Società - che il contatto, non essendo stato fornito da Tim, sia stato acquisito da Planet Group in altro modo. Può dunque affermarsi che tale utenza rientri nelle c.d. utenze 'fuori lista', di cui sopra e che non risultino in atti elementi riguardo all’eventuale acquisizione del necessario previo specifico consenso per la finalità promozionale.

Lo stesso – si è già detto nella nota del 12 ottobre u.s. – può dirsi per l'utenza di XX (v. riscontro 17 dicembre 2019, cit.), in relazione alla quale la Società non ha smentito né le telefonate lamentate, né l'opposizione effettuata dall’interessato nell’ambito delle stesse; non ha fornito alcun elemento sull'origine dei dati né riguardo al necessario consenso o ad altro idoneo presupposto di liceità. Analogo discorso vale anche per l’utenza di XX, che risulta contattata in base ad un’iniziativa non autorizzata di un operatore di codesta Società, circostanza genericamente indicata e non chiarita (v.: riscontro 30 gennaio 2019, reso dalla Società e veicolato da Tim spa nell’ambito dell’attività istruttoria avviata: provv. 15 gennaio 2020, par. 2.3).

È stato dunque rilevato come Planet Group abbia trattato i dati dei suindicati interessati (con particolare riguardo alle utenze fuor lista) in assenza del necessario specifico preventi-vo consenso per la finalità promozionale, ma anche di altro idoneo presupposto giuridico (v. artt.: 6, par.1, Regolamento - 130, Codice), con contestuale violazione del principio di li-ceità (art. 5, par. 1, lett. a, Regolamento).

Per altre utenze (XX; XX; XX), l’Ufficio ha osservato che - pur ipotizzando le stesse validamente consensate per le finalità promozionali di Tim - risulta esser stato effettuato un trattamento successivo all'opposizione chiaramente formulata, talora in forma reiterata, dagli interessati.

Precisato che l'opposizione - rilevante ai fini della normativa vigente in materia - è già quella eventualmente effettuata dall’interessato nel corso della telefonata e che va dunque puntualmente e tempestivamente recepita dal titolare/ responsabile del trattamento, si deve ribadire come la suddetta condotta integri la violazione del diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing (art. 21, par. i2 e 3, del Regolamento) nonché del principio di correttezza (art. 5, par. 1, lett. a, Reg. cit.).

Per taluni altri interessati (in particolare, XX; XX; XX; XX) non può dirsi recepita l’opposizione effettuata, dato che la relativa utenza non è presente in black list (v. verbale 28 marzo 2019, cit.). Analoga lacuna (assenza in black list) è emersa per n.45 utenze, risultate presenti nei sistemi della Società come destinatarie di telefonate promozionali, per le quali l’Ufficio, in sede ispettiva (v. verbale 29 marzo 2019), aveva richiesto di effettuare una verifica (v. riscontro del 12 aprile 2019, all. ti “1_Check_Controllo_Utenze” e “2_Check_Controllo_Utenze”).

Peraltro, in sede di attività istruttoria relativa ai trattamenti di dati effettuati per conto di Tim, è risultato che la Società ha effettuato attività telefonica in modo insistente e concentrato (fino a 4 telefonate al giorno: v. casi di XX e XX, riscontro 1° luglio 2020; fino a 155 telefonate verso un’altra utenza, peraltro nel ristretto periodo di un mese), violando anche in tal caso il richiamato principio di correttezza e ponendo in pericolo altresì il diritto alla tranquillità individuale, connesso a quello alla protezione dei dati (v. provv. 15 gennaio 2020, cit., par. 3.2).

Complessivamente, le violazioni sopra indicate hanno rivelato anche un non adeguato disegno e governo dei trattamenti e delle misure poste a presidio della conformità dei medesimi alla normativa, in contrasto anche con il fondamentale principio di privacy by design (art. 25, par. 1, del Regolamento).

Pertanto, l’Ufficio, con la menzionata comunicazione di avvio del procedimento, il 12 ottobre u.s., ha rilevato la contestabilità a Planet Group della violazione delle seguenti disposizioni di seguito indicate:

- art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento;

- art. 6, par.1, del Regolamento;

- 130 del Codice;

- art. 21, parr.2 e 3, del Regolamento;

- art. 25, par. 1, del Regolamento.

Con la memoria difensiva presentata il 13 novembre u.s. nell’ambito del procedimento instaurato, Planet Group ha rappresentato che: “Per la grande maggioranza delle utenze di cui alla comunicazione in oggetto, e precisamente per 36.039 utenze contattate delle 47.981 contestate, come si evince dall’identità dei codici fiscali, presenti nelle liste delle utenze da contattare comunicate a Planet Group, che si ritrovano anche nei contratti attivati per conto di Telecom. In altri termini, è stato contattato, in seconda istanza e su indicazione del soggetto contattato, un soggetto terzo (familiare e/o convivente dello stesso) che ha stipulato il contratto su delega del soggetto contattato. Tale circostanza si evince dalle registrazioni dei contratti stipulati che, in considerazione del loro ‘peso’ non possono essere prodotte in tale sede e che saranno spedite, su supporto informatico, all’indirizzo dell’Autorità. Pertanto, deve ritenersi del tutto errato il numero delle utenze che sarebbero state contattate illegittimamente.”.

Con specifico riguardo alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, del Regolamento, la Società ha rappresentato che le stesse dovrebbero “trovare applicazione tenendo conto non già di 47.981 utenti, ma al più, laddove la scrivente società dovesse versare nell’impossibilità di reperire condizioni che legittimino il trattamento, esclusivamente di 11.943 utenti.”

Peraltro, Planet ha affermato di aver agito “nei confronti degli anzidetti 47.981 utenti …. in qualità di responsabile del trattamento, contattando numerazioni presenti nelle liste trasmesse da Telecom Italia e adoperando gli script assegnati dalla società titolare del trattamento”, chiedendo di tener conto “di tali aspetti … in sede di eventuale comminazione della sanzione, alla luce dell’art. 82, par. 2, lett. a) dove, tra gli elementi di cui occorre tener conto, si menziona il numero degli interessati.”, osservando, in via correlata che “in merito alla nozione di “danno”, preme rilevare che gli interessati non hanno subito alcun danno risarcibile e, quindi, deve concludersi che ‘il livello del danno da essi subito’ di cui all’ultimo inciso della disposizione in esame, sia nei fatti insussistente. …. Allo stesso tempo, in più occasioni la giurisprudenza di merito ha puntualizzato che le telefonate commerciali, salvo che non integrino gli estremi della molestia, non sono risarcibili: pertanto, nel caso di specie, gli unici casi in cui potrebbe essere astrattamente ipotizzabile un danno, potrebbero essere quelli dei segnalanti XX e XX.”.

Riguardo alla violazione dell’art. 21, parr. 2 e 3, del Regolamento, Planet Group ha evidenziato di aver “cooperato immediatamente con l’Autorità e … provveduto, sin nei giorni successivi all’ispezione, ad implementare misure informatiche e organizzative che potessero facilitare sia l’esercizio dei diritti degli interessati, sia la cancellazione delle utenze che avevano manifestato la propria volontà di non essere contattate per finalità commerciali.” . Inoltre, non contestando il fatto che“45 utenze non risulterebbero essere state inserite in black list,” ha tuttavia evidenziato che “trattasi di un numero decisamente esiguo in proporzione alle lamentate e presunte violazioni ….” eche “la mancata presenza in black list non dimostra in alcun modo – anche perché non risultano ulteriori doglianze – che tali soggetti interessati siano stati contattati successivamente alla loro richiesta di non ricevere ulteriori comunicazioni commerciali.”

La Società inoltre -con specifico riguardo alla contestata violazione dell’art. 25, par. 1, del Regolamento- ha eccepito la genericità della relativa motivazione nonché l’applicazione della norma in questione unicamente al titolare del trattamento e non anche al responsabile del trattamento, ruolo rivestito dalla medesima, a suo dire, nell’ambito delle campagne di TIM.

Nell’ambito dell’audizione tenutasi il 30 novembre u.s., Planet Group, riportandosi interamente a quanto già dichiarato con la nota del 13 novembre 2020, ha rappresentato che:

- “A riprova del corretto comportamento assunto, nonché per una corretta quantificazione del nume-ro degli utenti contattati”, avrebbe provveduto “a depositare memorie informatiche (nel numero totale o a campione significativo, in base a quanto tecnicamente possibile per la Società e quanto di conseguenza riterrà stabilire l’Autorità) delle registrazioni telefoniche intrattenute con gli utenti contattati”; documentazione che, tuttavia, non risulta pervenuta a questa Autorità;

- con riferimento all’applicazione dell’eventuale sanzione: “l’art. 25 GDPR sulla privacy by design … pare un riferimento giuridico carente delle necessarie motivazioni, in quanto la condotta societaria si è conformata al proprio ruolo di responsabile del trattamento - e non titolare – ed ha effettuato le telefonate sul presupposto della necessaria base giuridica.”

Inoltre, con espresso riferimento al criterio sanzionatorio del ‘danno’ di cui all’art.83, par.2, lett. a), Planet Group ha evidenziato:

- di ritenere esiguo il numero dei soggetti contattati e inconsistenti i danni, comunque difficili da accertare, eventualmente arrecati agli interessati, citando nuovamente alcune sentenze in materia di responsabilità da violazione della normativa in materia;

-che: “ …. non risulta …. che nessun soggetto abbia rivolto nei confronti della medesima alcuna pretesa risarcitoria, nè abbia esperito azione risarcitoria…… e che non sembra emergere, nella fattispecie, alcun allarme sociale riguardo al comportamento generale della società nell’ambito della ge-stione dei dati personali.”

3. Valutazione della complessiva condotta della Società

Va evidenziato preliminarmente che, nella fattispecie concreta, Planet Group è da ritenersi di fatto titolare, insieme a Tim, dei trattamenti promozionali rivolti alle numerazioni “fuori lista” o “referenziate”, con la conseguente applicabilità di principi ed obblighi in materia di pro-tezione dei dati; in tal senso, non assume rilievo qualificare il suo ruolo come titolare autonomo o invece congiunto a Tim.

Dagli atti infatti è emerso come Planet Group abbia contribuito a stabilire sia le finalità pro-mozionali sia le modalità di contatto (v. art. 28 del Regolamento), organizzando quest’ultime in assenza di istruzioni operative formalizzate dalla committente; modalità di fatto poi accettate da Tim, che ha recepito i contratti conclusi e introitato le relative utilità. Planet Group risulta aver operato eccedendo, di fatto, rispetto al ruolo di mero responsabile “del trattamento formal-mente affidato per l’esecuzione di campagne promozionali rivolte agli interessati presenti nelle liste TIM e determinando “finalità e mezzi del trattamento”, nell’ambito di un disegno unitario e di fatto condiviso, perlomeno riguardo alla finalità di acquisizione di nuovi clienti e nei suoi effetti operativi, con TIM (v. provv. 1° febbraio 2018, doc. web n. 7810723). Ciò anche in considerazione della circo-stanza inconfutabile, che l’utilizzo di numerazioni “fuori lista” era funzionale al perseguimento di un interesse condiviso, sia di TIM, sia dei suoi partner, dal quale ognuno traeva un vantaggio di natura economica”: v. provv. 15 gennaio 2020, cit., par. 3).

Comunque, anche ove si riconoscesse a Planet Group il ruolo di responsabile (anziché titola-re o contitolare) del trattamento, la valutazione della sua condotta in termini di illiceità non muterebbe. Infatti, con specifico riguardo alle telefonate effettuate, nei confronti di utenze “fuori lista”, è risultato che sono stati contattati soggetti “referenziati”, in base a una costante prassi operativa riconducibile a una cosciente scelta aziendale della Società e non riferibile ad eccezionali iniziative dal personale.

Al contempo, è però chiaro come vada distinto il ruolo dei call center che, come Planet, han-no eseguito le campagne promozionali da quello del committente (Tim, nella fattispecie), invero preponderante e ben più incisivo, con riguardo alle dinamiche e prassi operative condivise nonché all’introitamento dei profitti derivanti dalle campagne promozionali.

Occorre poi riproporre le considerazioni già formulate da questa Autorità con il provv. 15 gennaio 2020 (par. 3.1., cit.). In particolare, “non può invocarsi quale base giuridica …. quella del ‘legittimo interesse’ alle attività di marketing, magari unitamente al presunto interesse del soggetto ‘referenziante’, che coinvolge nella promozione l’amico o il parente. Va poi evidenziato che il legittimo interesse, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento - già previsto sia dall'abrogata direttiva 95/46/CE, nonché dal Codice previgente alle modifiche apportatevi dal d.lgs. n. 101/2018 (d.lgs. n. 196/2003, art. 24, comma 1, lett. g) - non può surrogare - in via generale - il consenso dell’interessato quale base giuridica del marketing. Invero, il Regolamento stesso – come già la direttiva 95/46/CE all’art. 7, comma 1, lett. f) - lo ammette solo ‘a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali’. … In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine.”.

Va inoltre ribadito anche nel caso di Planet Group quanto già chiarito nel citato provv. 15 gennaio 2020, ossia che: “L'applicazione della base giuridica del legittimo interesse presuppone quindi la prevalenza in concreto (in base a un bilanciamento rimesso al titolare, ma sempre valutabile dall'Autorità di controllo) di quest'ultimo sui diritti, libertà e meri interessi degli interessati (nello spe-cifico, i destinatari delle comunicazioni promozionali non assistite dal consenso). In tale confronto, è necessaria l'attenta ponderazione dell'impatto del trattamento, che si intende effettuare su tali diritti, libertà ed interessi (fra cui, nel caso del marketing, sono ravvisabili anzitutto il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla tranquillità individuale dell’interessato”(1).

Peraltro, richiamando sempre il provv. 15 gennaio 2020: “il titolare del trattamento non può ricorrere retroattivamente alla base dell’interesse legittimo in caso di problemi di validità del consenso. Poiché ha l’obbligo di comunicare [nell’informativa rilasciata all’interessato] la base legittima al mo-mento della raccolta dei dati personali, il titolare del trattamento deve aver deciso la base legittima prima della raccolta dei dati (così v. Linee guida del Gruppo Art. 29 sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 10 aprile 2018, WP 259 rev.01)”.

Pertanto -qualora non ricorrano i sopra delineati presupposti per il legittimo interesse e ad eccezione delle ipotesi del c.d. “soft spam” (art. 130, comma 4, Codice), nonché del sistema di “opt-out” per i dati presenti negli elenchi pubblici- si deve ritenere che la regola generale da seguire per i trattamenti per finalità promozionali sia quella del previo consenso informato, libero, specifico e documentato degli interessati(2).

Si deve rilevare peraltro come Planet Group abbia rappresentato, riguardo alle utenze ‘fuori lista’, che è stato chiamato “in seconda istanza e su indicazione del soggetto contattato, un soggetto terzo (familiare e/o convivente dello stesso) che ha stipulato il contratto su delega del soggetto contattato.

Il meccanismo di delega in questione non è idoneo a surrogare l’adempimento dell’obbligo di acquisizione di un previo libero e specifico consenso al marketing da parte del soggetto contat-tato, in seconda battuta, in quanto delegato (per es. ad attivare un prodotto o servizio) dal primo soggetto contattato (presente nelle liste della committente), né può valere come altra idonea base giuridica, ed infatti non è ricompreso nell’elenco delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento. In tale prospettiva, non assume alcun rilievo che Planet Group non abbia poi prodotto le memorie informatiche atte a comprovare siffatto svolgimento dei contatti telefonici. In particolare, tale meccanismo non può integrare – di regola – la condizione del ‘legittimo interesse’ (come sopra esposto nella sua corretta dimensione e limiti operativi).

Differentemente da quanto asserito ed argomentato da Planet Group, la condotta della Società - al pari delle analoghe attività promozionali effettuate da altri call center - determina alarme sociale, ed è infatti oggetto di numerosissime doglianze (ancora oggi connotandosi come la problematica più ricorrente fra quelle pervenienti a questa Autorità) e fonte di conseguenti, e talora complesse, attività istruttorie, nonostante i reiterati provvedimenti, sia a carattere gene-rale sia diretti a determinati titolari.

Inoltre, in alcuni casi concreti, è certamente ravvisabile - anche al riguardo l’argomentazione della Società non risulta condivisibile - un danno serio ed apprezzabile, la cui concreta configurabilità, quanto ai presupposti ed anche alla relativa quantificazione, anche ai fini risarcitori, evidentemente spetta alla competente valutazione dell’autorità giudi-ziaria.

Con specifico riguardo al mancato tempestivo recepimento del diritto di opposizione,è necessario ricordare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento: “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.Ciò vale per tutte le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, ma assume rilevanza ancor maggiore - nell’ottica del contrasto del marketing indesiderato - con specifico riguardo alle istanze di opposizione al trattamento per finalità di marketing, oggetto non a caso della maggior parte delle più critiche doglianze pervenute e pervenienti tuttora all’Autorità.

Va peraltro evidenziato come risultino gravi i molteplici casi di contatto reiterato e insistente con la connessa violazione del diritto di opposizione al trattamento, ma anche del menzionato fondamentale principio di correttezza, in ragione di modalità che appaiono invasive dei fondamentali diritti alla riservatezza e alla tranquillità individuale. Va inoltre evidenziato che, per quanto in atti, non risulta che la Società – a differenza di altri call center incaricati da Tim - abbia adottato misure per provare a governare – e tempestivamente comprovare - il fenomeno delle chiamate fuori lista, conducendolo nei corretti binari della normativa vigente.

In base a quanto complessivamente acquisito, l’Autorità ritiene dunque - conformemente al-le valutazioni già formulate con la citata comunicazione dell’Ufficio del 12 ottobre u.s. – che siano ravvisabili nella fattispecie le seguenti violazioni in capo a Planet Group:

- art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento;

- art. 6, par.1, del Regolamento;

- 130 del Codice;

-art. 21, par. i 2 e 3, del Regolamento, il cui disvalore può ritenersi assorbente rispetto alla violazione dell’art. 12, par.3, Regolamento;

- art. 25, par. 1, del Regolamento.

Pertanto si ritiene, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) ed f), del Regolamento, di dover adot-tare nei confronti di Planet Group la limitazione definitiva dei trattamenti sopra descritti, in-giungendo altresì di conformarli alla disciplina vigente.
4.Ordinanza-ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Le violazioni, come sopra indicate, impongono anche l’adozione di un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Planet Group della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 4 e5, del Regolamento (pagamento di una somma fino a € 20.000.000 ovvero, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore).

Tali violazioni risultano integrate in relazione a trattamenti collegati effettuati da Planet Group, per cui si ritiene applicabile la disposizione di maggior favore prevista dall'art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, sono state violate, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, la sanzione comminata per la violazione più grave (di cui all’art. 83, par. 5, lett. a e b, del Regolamento) può assorbire quella applicabile per la violazione meno grave (v. art. 83, par. 4, lett. a, del Regolamento).

Per la determinazione dell’ammontare della sanzione nella fattispecie concreta occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento, che, nella presente fattispecie, possono considerarsi nei termini seguenti:

- la limitata durata della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

- il numero limitato di interessati coinvolti, se relazionato alla notevolissima mole di telefonate promozionali effettuate dalle società di call center, partner di TIM (art. 83, par. 2, lett. a), cit.);

- la dimensione soggettiva della condotta, che deve ritenersi non dolosa, ma colposa, con par-ticolare riferimento al carattere reiterato e insistente di alcuni contatti telefonici e alla man-cata tempestiva attuazione del diritto di opposizione al trattamento (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

- la dichiarata interruzione delle attività di contatto dei soggetti ‘referenziati’ sin dal 9 ottobre 2019, in base al divieto comunicatole da Tim (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

- l’assenza di precedenti violazioni e provvedimenti dell’Autorità a carico della Società (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

- la pronta cooperazione con l’Autorità nel corso degli accertamenti ispettivi e del procedi-mento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

- le categorie di dati personali interessate dalla violazione, essenzialmente individuabili in meri dati di contatto (art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);

-l’attuale gravissima crisi economica e finanziaria, anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso (art. 83, par. 2, lett. k, del Regolamento).

A tali circostanze attenuanti si contrappongono le seguenti circostanze aggravanti:

-la mancata adozione, per quanto in atti, di misure finalizzate a disciplinare e governare le attività di contatto di utenze ‘fuori lista’ prima che, il 9 ottobre 2019, subentrasse il divieto di Tim riguardo tale attività (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

- la difformità della condotta della Società rispetto alla consistente attività provvedimentale, con la quale sono stati forniti indicazioni e chiarimenti in materia (v. provvedimenti generali e Linee Guida citati nel presente provvedimento), e la costante interlocuzione dell’Autorità con i soggetti che operano nel settore del telemarketing – possono ragionevolmente far ritenere raggiunta da tutti gli operatori (inclusa Planet Group), una sufficiente consapevolezza delle disposizioni che devono essere indefettibilmente osservate (art. 83, par. 2, lett. k, cit.).

In base al complesso degli elementi sopra indicati, in applicazione dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, tenuto conto del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa ma anche della gravità delle condotte riscontrate, in via di prima applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali ed occupazionali della Società, si ritiene debba applicarsi a Planet Group la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 80.000,00 (ot-tantamila) pari allo 0,40 % della sanzione edittale massima (euro 20.000.000).

Tale percentuale tiene conto, in termini comparativi con analoghe fattispecie, dell’elevato numero di utenze referenziate trattate senza base giuridica, dell’accertamento di gravi violazioni ulteriori, in particolare del diritto di opposizione e del principio di correttezza nella ge-stione di alcune telefonate promozionali; nonché della mancata adozione di apposite tempesti-ve misure per rimediare a tali violazioni

Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi poi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della materia oggetto degli accertamenti, vale a dire il fenomeno del marketing indesiderato per conto delle compagnie telefoniche, oggetto, come sopra osservato, di numerosissime doglianze e conseguenti istruttorie di quest’Autorità, nonostante i reiterati provvedimenti sia a carattere generale sia diretti a determinati titolari.

Ricorrono infine i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione e adotta le seguenti misure correttive nei confronti di Planet Group S.p.a., con sede legale in Milano, viale Monza n. 265 (p.i. 07483620964):

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone la limitazione definitiva del trattamento dei dati personali degli interessati, per i quali non disponga di un consenso libero e specifico per la finalità promozionale o di un’altra idonea e documentata base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento; 

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge l’implementazione di misure tecniche ed organizzative tali da assicurare:

1. il trattamento per la finalità promozionale solo dei dati personali per i quali disponga di un consenso libero e specifico per tale finalità o di un’altra idonea e documentata base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento;

2. la gestione corretta, nonché documentata adeguatamente e tempestivamente, del fe-nomeno delle chiamate eventualmente rivolte ad utenze c.d. “fuori lista”;

3. l’inserimento in black list, senza ingiustificato ritardo, dei dati degli interessati che in qualunque modo si oppongano al trattamento nonché la pronta comunicazione al committente della campagna promozionale;

4. la verifica documentabile, ad intervalli regolari, dell’effettiva registrazione, senza in-giustificato ritardo, della volontà degli interessati riguardo all’attività promozionale e dell’effettivo conseguente inserimento in black list delle numerazioni raggiunte da contatti commerciali con esito di diniego al trattamento;

5.modalità corrette e non invasive nello svolgimento delle telefonate promozionali e nell’eventuale utilizzo di altri mezzi al medesimo fine;

c)ai sensi dell’art.58, par.1, lett. a), del Regolamento nonché dell’art. 157 del Codice, ingiunge alla medesima Società di fornire, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, riscontro documentato con riguardo alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto ai punti 1 e 2; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5, lett. e, del Regolamento;

ORDINA

a Planet Group spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 80.000,00 (ottantamila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 80.000,00 (ottantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

quale sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 166, comma 7 del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, e, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

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(1) V., in tal senso: Relazione annuale 2018, p. 107, il provv. 22 maggio 2018, doc. web n. 8995274, nonché il Parere del Grup-po Art. 29, n. 6/2014,– WP 217, p. 35, secondo il quale l'istituto del legittimo interesse “garantisce una maggiore protezione dell’interessato; in particolare, stabilisce che si tengano in considerazione non solo i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, ma anche il suo ‘interesse’ - mero e non qualificato. … tutte le categorie di interessi dell’interessato devono essere prese in considerazione e valutate comparativamente rispetto a quelle del responsabile del trattamento, nella misura in cui siano pertinenti nell’ambito del campo di applica-zione della direttiva”.
 

(2) In tal senso, v.: il citato provv. del 15.1.2020, nonché, in precedenza, le Linee Guida del Garante in materia promozionale, 4 luglio 2013, e ancor prima, il provv. gen. 19 gennaio 2011, “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni”, doc. web n. 1784528.