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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Montalbano Jonico - 16 settembre 2021 [9704069]

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[doc. web n. 9704069]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Montalbano Jonico - 16 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 16 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);

VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo del sig. XX (di seguito “reclamante”), con il quale è stata contestata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Montalbano Jonico.

Nello specifico, come emerso dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio in data XX, sul sito web istituzionale del predetto Comune nell’area «Documenti e dati»/«Albo pretorio»/«storico» era possibile visualizzare gli atti dell’ente.

Al riguardo, compilando l’apposita maschera di ricerca, era possibile visualizzare e scaricare liberamente la Determinazione di liquidazione n. XX del XX (n. XX di Protocollo Generale; n. d’ord. XX Reg. Pubblicazioni) avente a oggetto «XX».

La citata determinazione era inoltre visualizzabile ai seguenti url:

• http://...;
• http://....

La citata Determinazione di liquidazione n. XX del XX riportava in chiaro, nel testo e nell’oggetto, dati e informazioni personali, quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap. Nel testo della delibera erano inoltre contenuti la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati (compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti).

2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, /genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, si ricorda che i soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), nel rispetto – in ogni caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di «minimizzazione», in base ai quali i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

In tale quadro, si rappresenta che, in ogni caso, è vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice; cfr. anche art. 9, parr. 1, 2, 4, del RGPD), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del RGPD).

La normativa statale di settore prevede, inoltre, che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (art. 124, comma 1, d. lgs. n. 267 del 18/8/2000).

Al riguardo, si ricorda che, sin dal 2014, il Garante ha evidenziato che dato idoneo a rivelare lo stato di salute non è solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione «da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici» (cfr. provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte prima par. 2 e parte seconda, par. 1; nonché provvedimenti ivi citati in nota n. 5).

In ordine alle pubblicazioni degli atti e documenti nell’albo pretorio, nelle Linee guida del Garante sopra citate, è inoltre espressamente indicato che una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione:

- «gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi […]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall´art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice [n.d.r. oggi riprodotto nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice], laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione […]. [In tale evenienza] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).

3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.

A seguito dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio, con nota prot. n. XX del XX, ha accertato che il Comune di Montalbano Jonico – diffondendo i dati e le informazioni personali contenuti nel documento pubblicato online prima descritto – ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando la predetta amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.

Il Comune di Montalbano Jonico, con la nota prot. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.

Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».

In particolare, quanto alla condotta tenuta, è stato evidenziato dal Comune di Montalbano Jonico, fra l’altro, che:

- «In relazione alla notifica della violazione [contestata] si comunica che questo ente già da tempo ha prontamente provveduto ad oscurare i nominativi della determina di liquidazione n. XX (n. XX Prot. Generale – n. XX Reg. Pubblicazioni), che per mero errore e disguido tra gli uffici era stata pubblicata in forma integrale»;

- «Tanto è stato posto in evidenza anche [dal reclamante], estensore dell’esposto, il quale con nota del XX prot. n. XX […] ha comunicato di essere stato prontamente soddisfatto in quanto gli uffici comunali hanno tenuto un comportamento tempestivo e risolutivo del problema»;

- «Sono state, comunque, ribadite le opportune istruzioni operative al personale sul trattamento dei dati personali affinché le pubblicazioni degli atti vengano sempre effettuate in conformità alle disposizioni vigenti, come tra l’altro questo ente ha sempre effettuato».

5. Valutazioni del Garante

La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali del reclamante, anche relativi alla salute, contenuti, nel testo e nell’oggetto della citata Determinazione di liquidazione n. XX del XX pubblicata online sul sito web istituzionale del Comune di Montalbano Jonico (quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap; la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati, compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti).

Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il predetto Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti, rappresentando di aver pubblicato in forma integrale la Delibera oggetto di contestazione per mero errore e disguido tra gli uffici, nonché di aver provveduto ad oscurare i dati personali presenti.

6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato

Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi esaminate nel loro complesso, che attribuiscono la condotta tenuta a un mero errore materiale, sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. prot. XX del XX e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Montalbano Jonico, in quanto la diffusione sul sito web istituzionale:

1) dei dati sulla salute del genitore del reclamante, è avvenuta in violazione del divieto previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice e dell’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD;

2) dei dati e delle informazioni personali – quali la data e il luogo di nascita, la residenza, le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nell’alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, i singoli lavori effettuati (comprese le fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti) – è avvenuta in violazione del principio di «minimizzazione» dei dati, considerando che gli stessi non risultano essere stati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati», di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;

3) dei dati del reclamante è avvenuta in assenza di idonei presupposti normativi per il periodo eccedente i quindici giorni previsti dall’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 per la pubblicazione nell’albo pretorio, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD.

Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.

7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)

Il Comune Montalbano Jonico risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3 (cfr. anche art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000); 2-septies, comma 8, del Codice.

Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».

Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto degli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.

In tal senso, la rilevata condotta tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta di natura colposa. La stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali, riferiti due soli soggetti interessati, per circa due anni, anche relativi alla salute (art. 9, del RGPD). Il Comune Montalbano Jonico è in ogni caso un ente di piccole dimensioni (circa 7.000 abitanti), che, a seguito della richiesta dell’Ufficio, è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione, attenuandone i possibili effetti negativi. In ordine alla valutazione della condotta, vanno considerate, inoltre, quali attenuanti la circostanza dichiarata dal Comune in ordine all’accidentalità dell’accaduto frutto di un «mero errore e disguido tra gli uffici», nonché il fatto che lo stesso reclamante ha scritto al Comune per comunicare di essere stato soddisfatto del relativo intervento e che i funzionari comunali «hanno tenuto un comportamento proceduralmente ineccepibile, tempestivo e risolutivo rispetto al problema […] sollevato». Non risultano, in ogni caso, eventuali precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD; nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3 (cfr. anche art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000); 2-septies, comma 8, del Codice; quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, relative alla diffusione di dati sulla salute riferiti a soggetto disabile, si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Montalbano Jonico nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD

ORDINA

al Comune di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Viale Sacro Cuore, 63 - 75023 Montalbano Jonico (MT) – C.F. 81001250778 di pagare la somma di € 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 5.000,00 (cinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.

Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;

- l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi