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Parere sullo schema di regolamento recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” - 13 gennaio 2022

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Comunicato stampa del 18 gennaio 2022

 

[doc. web n. 9737240]

Parere sullo schema di regolamento recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”- 13 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 3 del 13 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Al Garante è stato sottoposto, per il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”. Il decreto sostituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, il regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e s.m.i., adeguando le disposizioni attuative alle modifiche medio tempore intervenute nell’ambito della disciplina di rango primario e, in particolare, alle novelle introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

Nell’iter che ha condotto alla redazione dell’attuale schema di regolamento, il Garante ha reso diversi pareri (del 30 aprile 2019 e del 10 dicembre 2020) e osservazioni (nota del 24 giugno 2021), in ordine alle differenti versioni susseguitesi nel tempo, volte a recepire di volta in volta in volta i rilievi forniti dagli organi espressisi, in sede consultiva.

Lo schema di regolamento è stato, nella sua seconda versione, adeguato pressoché integralmente alle osservazioni espresse dal Garante nel parere del 30 aprile 2019, con particolare riguardo all’esigenza di espungere dal testo l’allora presente riferimento alle categorie merceologiche nei confronti delle quali revocare l’opposizione al trattamento (parametro, questo, non contemplato dalla disciplina legislativa) e la previsione della possibilità di revoca per periodi tempo definiti, nonché all’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia espressa rispetto all’attività di vigilanza e controllo (anche) del Garante.

La terza versione dello schema di regolamento è stata rivisitata in seguito, tra l’altro, al parere del Garante del 10 dicembre 2020. In recepimento di un’indicazione resa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il testo comprendeva, nell’ambito di applicazione del regolamento (e, quindi, di operatività del registro) anche i trattamenti effettuati con sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore. La scelta non appariva tuttavia, a questa Autorità, conforme alla disciplina legislativa di riferimento, che per tale tipologia di attività promozionale prevede il diverso regime dell’opt-in e, dunque, la previa acquisizione del consenso.

Lo schema di regolamento è stato dunque modificato nel tentativo di coniugare le diverse indicazioni espresse in sede consultiva, prevedendo che si dovessero considerare annullati con l’iscrizione al registro tutti i consensi rilasciati in precedenza, riferibili a chiamate promozionali svolte indifferentemente con o senza operatore umano.  L’utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità pubblicitarie mediante sistemi automatizzati rimaneva comunque consentito previo consenso dell’utente, in accordo all’art. 130, commi 1 e 2, del Codice. Per le chiamate automatizzate si prevedeva, in altri termini, che l’iscrizione al registro spiegasse efficacia revocatoria dei consensi precedentemente rilasciati.

Con nota del 24 giugno 2021 questa Autorità rilevava, in relazione a tale ultimo testo, come il pur condivisibile obiettivo dell’attribuzione, all’iscrizione nel registro, dell’efficacia revocatoria dei consensi precedentemente espressi per le chiamate automatizzate, non potesse essere perseguito a legislazione invariata.

L'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 limita, infatti, la facoltà di revoca del consenso al solo trattamento “effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono”. L’estensione proposta in via regolamentare avrebbe, quindi, ampliato l'ambito applicativo della disposizione legislativa in termini non consentiti dal dettato normativo sancendo inoltre, in capo agli operatori che intendessero effettuare attività promozionale solo con modalità automatizzate, un nuovo obbligo, non previsto dalla legge.

Il Garante osservava, inoltre- con riferimento all’effetto revocatorio del consenso- come esso dovesse derivare non già dalla mera iscrizione nel Registro, per ciò solo, ma da un’inequivoca manifestazione di volontà connessa alla richiesta d'iscrizione o all’istanza di rinnovo.

RILEVATO

All’estensione, alle chiamate automatizzate, dell’efficacia revocatoria derivante dall’iscrizione nel registro ha tuttavia, medio tempore, provveduto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, che a seguito delle modifiche apportate in conversione ha ricompreso, nella sfera di operatività del registro, anche le chiamate effettuate con modalità automatizzate (art. 9, c.8, d.l. n. 139).

L’odierno schema di regolamento adegua, dunque, a tale novella l’impianto normativo già descritto e positivamente valutato, a fini di protezione dei dati, dal Garante, inserendo nel corpo del testo il riferimento ai trattamenti di dati personali realizzati mediante comunicazioni telefoniche effettuate (anche) con sistemi automatizzati o, comunque, in assenza di operatore. L’intervento additivo è operato agli articoli 1 in relazione alle definizioni, 2 in ordine all’ambito applicativo, 5 rispetto ai soggetti obbligati all’accesso, 7 circa gli effetti dell’iscrizione, 8 con riferimento all’accesso al registro da parte degli operatori.

Questo risultato viene conseguito senza alterare – come richiesto dal Garante - il doppio regime (opt-out per le chiamate con operatore e opt-in per le chiamate automatizzate) previsto dal Codice. Ne deriva una maggiore tutela per gli utenti, pur nell’invarianza delle garanzie offerte dal regime di opt-in, che resta applicabile alle chiamate automatizzate.

RITENUTO

Le soluzioni normative proposte dall’odierno schema consentono di offrire – nel rispetto della normativa di rango primario – una tutela adeguata nei confronti di un fenomeno di sempre maggiore frequenza, quale l’effettuazione di chiamate automatizzate, in una fase anche solo preliminare del contatto telefonico, secondo una prassi elusiva della disciplina vigente. Pertanto, l’attribuzione - previa modifica legislativa- all’iscrizione nel registro, dell’efficacia revocatoria dei consensi precedenti anche rispetto alle chiamate automatizzate, non può che risultare apprezzabile.

Per tali ragioni e per la complessiva ragionevolezza delle soluzioni proposte a seguito della recente novella legislativa, non residuano, per questa Autorità, rilievi ulteriori da esprimere.

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4) e 57, comma 1, lettera c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento recante “Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, nel testo da ultimo rivisto a seguito delle novelle apportate alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, dall’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

Roma, 13 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

 

Scheda

Doc-Web
9737240
Data
13/01/22

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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