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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Direzione Didattica Statale 1° Circolo–Eboli - 28 aprile 2022 [9777156]

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[doc. web n. 9777156]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Direzione Didattica Statale 1° Circolo–Eboli - 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 148 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Introduzione

L’Autorità ha ricevuto un reclamo con il quale è stato lamentato che la Direzione didattica Statale “Primo Circolo Eboli”, con note prot. n. XX del XX, n. X del XX, con email del X e con nota prot. n. XX del XX aventi ad oggetto la “Convocazione Gruppo di lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione scolastica” avrebbe inviato il calendario delle riunioni del GLO organizzate dall’Istituto, recanti in chiaro l’indicazione dei nominativi di tutti gli alunni interessati, distinti per classe, a genitori, docenti e altro personale specializzato senza distinguere i destinatari delle comunicazioni in base alle classi di riferimento, consentendo “in tal senso ad altri genitori, ai docenti curriculari e di sostegno non assegnati (ai singoli alunni), nonché a tutti gli specialisti o persone, comunque estranee al trattamento terapeutico, di venire a conoscenza” di informazioni riguardanti i propri figli. È stato inoltre segnalato che talune delle predette comunicazioni recavano l’indirizzo di posta elettronica dei genitori destinatari delle comunicazioni.

2. L’attività istruttoria.

Con note del XX e del XX (Prot. n. XX e XX) l’Istituto ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate da questa Autorità, rappresentando, in particolare, che:

- “Istituzione Scolastica ha il proprio gruppo GLO costituito appunto dai docenti che compongono il Consiglio di Classe, dai docenti di sostegno, dai genitori degli alunni Bes, dalla referente dell'equipe multidisciplinare, dalla referente del Piano di Zona S3, dalla referente del Centro Medico San Luca, dal Presidente o legale rappresentante del Comitato territoriale DPI della Campania”;

- “come previsto dalla normativa vigente, ciascun componente del gruppo GLO è stato invitato a prendere parte alle riunioni prefissate attraverso l'invio, tramite email, del calendario degli incontri. Per l'inoltro di tale Calendario, sono stati utilizzati gli indirizzi di posta elettronica che gli interessati hanno comunicato in Segreteria, consentendo dunque al loro utilizzo al fine di ricevere comunicazioni inerenti all’attività didattica”;

- “L'assistente amministrativo ha provveduto ad inviare le convocazioni a tutti i soggetti coinvolti in quanto tutti, così come prescrive la normativa, costituiscono tale gruppo di lavoro. In tali circostanze non vi è stata alcuna diffusione arbitraria o indiscriminata di dati personali, in quanto i destinatari sono tutti interlocutori ufficiali di un gruppo istituzionale ben definito”;

- “Per mero errore materiale, nella comunicazione dell'XX, l'assistente ha trasmesso il calendario comprensivo dell'indicazione degli indirizzi di posta elettronica e l'indicazione della classe di appartenenza”;

- “Le note (prot. n. XX del XX e n. XX del XX, email del XX e nota prot. n. XX del XX) contenenti il calendario delle convocazioni del GLO sono state inviate al genitore reclamante, ai docenti della classe di appartenenza dell’alunno e alle figure professionali specifiche che interagiscono con il minore”;

- “Per mero errore materiale, l’assistente amministrativo ha inviato la comunicazione anche ed esclusivamente a quei pochi genitori che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni del GLO previste per quella giornata, ma non ad altri genitori o a docenti di altre classi”;

- “l’errore è stato commesso anche in virtù del fatto che in un piccolo centro quale Eboli, le famiglie in questione si conoscono bene tra loro, frequentano gli stessi centri riabilitativi, condividono gli stessi terapisti e spesso si incontrano per scambi di consigli e opinioni relative alle problematiche dei loro ragazzi”;

- “I genitori a cui è stata inviata la comunicazione si conoscono perfettamente tra loro e anche durante i precedenti anni scolastici sono stati coinvolti in incontri finalizzati all’inclusione dei loro ragazzi, come avviene in ogni comunità scolastica”;

- “Si tratta di un mero errore materiale commesso in totale buona fede, considerando anche tutte le problematiche che la scuola ha dovuto affrontare durante questo particolare e difficile anno scolastico e che a volte hanno impedito (…) un controllo più attento e puntuale”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria ha notificato alla Direzione didattica, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifica apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX prot. n. XX, rappresentando, tra l’altro, che:

- “in data XX e in data XX sono state inviate le convocazioni delle riunioni del GLO organizzate dall’istituto recanti in chiaro l’indicazione dei nominativi degli alunni interessati distinti per classe e indirizzate a tutti i genitori invitati a partecipare ai relativi GLO previsti per le giornate. In particolare la comunicazione inoltrata in data XX contiene l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della comunicazione”;

-  “i dati sono stati inviati esclusivamente ai genitori degli alunni che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni del GLO; genitori che, per le pregresse esperienze scolastiche di inclusione dei ragazzi disabili erano perfettamente a conoscenza delle reciproche situazioni condividendo gli stessi terapisti e le medesime problematiche con scambi di consigli e terapie. Essendo dunque verosimilmente i dati resi pubblici dagli stessi interessati, potrebbe venir meno la finalità di protezione della legge”;

- “Si sottolineano (…) la buona fede dell’operatore e le difficoltà legate al contesto emergenziale in atto per l’esplicazione di un controllo puntuale e sistematico da parte del Dirigente scolastico”;

- “L’istituto intende programmare, in termini di un ravvedimento operoso, ulteriori corsi di formazione aventi ad oggetto la normativa sulla privacy da destinare ai docenti e al personale Ata anche con riferimento agli adempimenti legati alla situazione emergenziale in corso”;

- “successivamente alla convocazione del XX risulta che l’istituzione scolastica abbia provveduto ad inviare le convocazioni del gruppo di lavoro dell’inclusione indirizzando le comunicazioni solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso ai sensi dell’art.9 comma 10 D.lvo n. 66/2017”.

3. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”  o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, di seguito, il “Codice”).

Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).

La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).

In ogni caso, i dati relativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, par. 1, n. 15, del Regolamento; cfr. anche cons. 35 dello stesso), in ragione della loro particolare delicatezza, “non possono essere diffusi” (art. 2-septies, comma 8, e art. 166, comma 2, del Codice e art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento).

Il trattamento dei dati personali deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del Regolamento, fra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” secondo il quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5 par. 1, lett. a)).

4. Esito dell’attività istruttoria.

Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti, a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha inviato, in diverse occasioni e, in particolare, in data XX, nonché in data XX, il calendario delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica previste per determinate giornate e recanti in chiaro l’elenco di tutti gli alunni interessati distinti per classe, oltre che ai soggetti tenuti ad esserne informati, indistintamente a tutti i genitori invitati a partecipare alle riunioni del GLO previste per le giornate indicate dal calendario, in luogo di specifiche comunicazioni destinate soltanto alle famiglie dei singoli interessati oltreché ai docenti della classe di apparenza e alla specifiche figure professionali che interagiscono con il minore.

Talune delle richiamate comunicazioni riportavano, inoltre, in chiaro, gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della comunicazione.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.

Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, recante in chiaro il nominativo dell’alunno, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dello stesso alunno per il quale viene convocata.

Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, in base alla normativa di settore, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).

Con riferimento, infine, agli indirizzi di posta elettronica riportati nelle richiamate comunicazioni, si osserva che non può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento, quanto rappresentato dalla Direzione didattica secondo la quale “l'istituzione scolastica è stata autorizzata dall'individuo stesso all’utilizzo (mediante consenso)”. Ciò in quanto il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito pubblico in ragione dello squilibrio della posizione degli interessati rispetto al titolare del trattamento (cfr. considerando n. 43 del Regolamento). Nel caso di specie, il conferimento degli indirizzi di posta elettronica all’Istituto scolastico non era finalizzato alla divulgazione ma esclusivamente ai fini della convocazione, a cura dell’Istituto stesso, delle riunioni del GLO nei termini previsti dalla normativa di settore sopra richiamata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse, ha di fatto reso conoscibili i dati personali relativi agli indirizzi e-mail dei familiari degli alunni anche da parte di soggetti terzi (altri genitori, docenti, personale specializzato e altri soggetti coinvolti nel trattamento terapeutico dei minori destinatari delle e-mail) e reso nota la condizione di disabilità dei suddetti alunni ad altri soggetti non tenuti ed esserne informati, rendendo tutti i genitori destinatari delle stesse, vicendevolmente edotti delle informazioni relative alla salute dei propri figli, dando in tal modo luogo a una “comunicazione” di dati personali in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).

Pertanto, in considerazione delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento negli scritti difensivi ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano, pertanto, insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto scolastico in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a) e c) del Regolamento. 

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stata considerata la particolare delicatezza dei dati personali illecitamente trattati (dati relativi alla salute di soggetti di minore età, art. 4, par. 1, n. 15 del Regolamento) e che la “comunicazione” illecita dei dati personali anche relativi alla salute degli interessati è stata effettuata in più di una occasione.

È necessario, tuttavia, tenere in considerazione che le suddette convocazioni del GLO, secondo quanto dichiarato, sono state inviate esclusivamente ai genitori che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni previste per le specifiche giornate indicate nel calendario e non ad altri genitori o a docenti di altre classi nonché il carattere colposo della violazione in quanto il trattamento illecito dei richiamati dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, è stato commesso anche in considerazione del fatto che i genitori destinatari delle comunicazioni “per le pregresse esperienze scolastiche di inclusione dei ragazzi disabili erano perfettamente a conoscenza delle reciproche situazioni condividendo gli stessi terapisti e le medesime problematiche con scambi di consigli e terapie” e che le vicende sono inoltre avvenute nel contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. L’Istituto scolastico inoltre ha collaborato con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento e non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dallo stesso o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, si ritiene che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara illecita la condotta tenuta dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, descritta nei termini di cui in motivazione consistente nella violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205)

ORDINA

Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, con sede legale in Piazza della Repubblica – 84025 Eboli (Sa), CF 82004730659, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

Alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, fermo restando quanto disposto dall’art. 166, comma 8 del Codice, di pagare la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;

- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9777156
Data
28/04/22

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)