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Parere su istanza di accesso civico - 27 maggio 2022 [9819719]

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[doc. web n. 9819719]

Parere su istanza di accesso civico - 27 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 27 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Regione Toscana, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Regione Toscana ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta accesso civico.

Nello specifico il RPCT ha rappresentato a questa Autorità di avere «ricevuto istanza di riesame di un provvedimento dell’Amministrazione regionale di diniego parziale di accesso civico generalizzato alla documentazione relativa alla procedura di Bando per concessione aiuti alle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi nei giorni 27-28 luglio 2019», aggiungendo:

«che il parziale diniego all’accesso è fondato sull’opposizione avanzata da uno dei controinteressati, società cooperativa a responsabilità limitata [identificata in atti], che ha partecipato alla procedura di bando sopra citata;
che detta opposizione è motivata in modo generico con riferimento a ragioni di privacy e di concorrenza;

che il RPCT ha visionato la documentazione di cui è stato negato l’accesso, che si allega alla presente;
che dall’esame della documentazione il RPCT non ravvisa il ricorrere di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali conseguente all’ostensione della suddetta documentazione (art. 5 bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 33/2013), data la natura di persona giuridica del controinteressato e la possibilità di consentire l’accesso previo oscuramento dei dati personali presenti».

Alla richiesta di parere il RPCT ha allegato – ai fini dell’istruttoria per l’adozione del parere richiesto – diversi documenti riguardanti la società cooperativa a responsabilità limitata identificata come controinteressato dall’amministrazione, che comprendono, fra l’altro, un documento di riconoscimento e vari documenti riguardanti la società ma contenenti dati e informazioni riferiti anche a persone fisiche e quindi di natura personale (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD). Tra questi documenti risulta anche una e-mail del XX con la quale la predetta società ha comunicato alla Regione il «rifiuto alla visione [della] pratica, per motivi di concorrenza e privacy».

Con successiva nota il RPCT, a integrazione della documentazione necessaria, ha inviato al Garante gli atti relativi al procedimento di seguito descritti:

1. l’istanza di accesso civico generalizzato ai documenti detenuti dalla Regione Toscana datata XX, avente a oggetto i «documenti endoprocedimentali riguardanti il Bando per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena […]»;

2.  la nota della «Direzione agricoltura e sviluppo rurale-Settore forestazione. Agroambiente» prot. n. XX del XX, con la quale l’amministrazione, facendo riferimento a una richiesta prot. n. XX del XX di accesso civico generalizzato, ha trasmesso al soggetto istante documenti (che tuttavia non sono identificati in atti), specificando che l’«esito del procedimento conclusivo è già stato notificato con PEC n. XX del XX». Tale nota non è stata trasmessa al Garante;

3. una successiva nota del XX, indirizzata al RPCT della Regione, con la quale il medesimo soggetto istante lamenta «il parziale accesso agli atti malgrado duplice richiesta» e l’omessa pubblicazione del «Bando per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena commissario delegato o.c.d.p.c. n. 611/2019», chiedendo – ai sensi dell’«art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013» – «la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto della richiesta».

OSSERVA

La disciplina statale in materia di accesso civico contenuta nell’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 sancisce il diritto di chiunque di richiedere al RPCT di «pubblicare documenti, informazioni o dati» nei casi in cui sussista un obbligo di pubblicazione online ai sensi della disciplina in materia di trasparenza e ne sia stata omessa la pubblicazione da parte della p.a. (accesso civico cd. semplice; cfr. part. 2.2 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico).

Il medesimo articolo, al comma 2, sancisce, inoltre, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (accesso civico cd. generalizzato, ibidem).

Al riguardo, è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali, sia coinvolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel procedimento di accesso civico – fornendo specifico parere – solo nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di riesame su un provvedimento che ha deciso un’istanza di accesso civico generalizzato – presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale contesto, si rappresenta che nella documentazione trasmessa dal RPCT al Garante per l’adozione del parere non risulta essere presente il provvedimento di riscontro dell’amministrazione alla richiesta di accesso generalizzato presentato, con indicazione delle motivazioni per le quali l’amministrazione non ha consentito l’ostensione di tutti i documenti richiesti.

Inoltre, la successiva istanza presentata al RPCT della Regione in data XX, non risulta essere una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto la stessa è qualificata dal soggetto istante come una richiesta di accesso civico semplice volta a chiedere – ai sensi del diverso procedimento di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013 (per il quale non è prevista l’espressione del parere del Garante) – la pubblicazione del bando ivi indicato.

Tali circostanze considerate nel loro complesso, tenendo conto della disciplina vigente applicabile al caso in esame, impediscono a questa Autorità di esprimersi, allo stato, nel merito della questione sottoposta dal RPCT della Regione Toscana.

In ogni caso, ai fini delle valutazioni necessarie, si ricorda che la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico è demandata all’«Autorità nazionale anticorruzione [che], d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (artt. 5-bis, comma 6, del d lgs. n. 33/2013).

In proposito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d’intesa con il Garante, ha approvato le citate Linee guida in materia di accesso civico, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»), unitamente ai precedenti pareri del Garante in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico), il cui contenuto – diviso per ogni singolo argomento – è riportato annualmente anche nelle relazioni del Garante al Parlamento (https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali). I pareri del Garante sono, inoltre, massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 27 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione