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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9897822]

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[doc. web n. 9897822]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 138 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 11 novembre 2021, con il quale XX, tramite il proprio legale XX, ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di 99 URL relativi ad articoli riguardanti la notizia del suo arresto nell’ottobre del 2019, quale misura cautelare disposta nel contesto di un’indagine riguardante presunti atti corruttivi coinvolgenti magistrati tributari;

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato, in particolare, che:

gli articoli fanno riferimento ad un provvedimento e ad una contestazione risalenti al 2019 e quest’ultimo, al momento di presentazione del reclamo, risulta essere imputato per il medesimo reato dinanzi al Tribunale di Salerno in composizione collegiale (proc. pen. n. 861/2020 R.G.N.R.) per la celebrazione del processo di primo grado;

«la notizia dell’arresto, inoltre, nella quasi totalità dei casi non è stata aggiornata con gli sviluppi che ha avuto l’iter giudiziario e gli utenti che oggi navigano su Google possono, così, essere indotti a pensare erroneamente che il Dott. XX sia ancora sottoposto a provvedimenti di custodia cautelare e dunque si trovi attualmente detenuto in carcere o agli arresti domiciliari, con evidente ricaduta negativa sulla reputazione del reclamante» e tale da pregiudicare qualsiasi nuova opportunità di lavoro, causando «un nocumento incalcolabile dal punto di vista professionale», oltre che significative conseguenze sul piano psicologico;

la notizia risulta oggi priva di qualsivoglia interesse giornalistico, quantomeno con riferimento alla posizione del reclamante, il quale non ha mai ricoperto alcuna carica pubblica; egli infatti, è un giornalista e autore televisivo e non ha mai ricoperto cariche pubbliche «né tale qualifica gli può essere attribuita per aver collaborato con la R.A.I. alla realizzazione di alcuni programmi televisivi di successo (come ad esempio “La vita in diretta”, “Uno mattina” ecc.)»;

in data 8 luglio 2021 ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione numerosi URL restituiti da una ricerca effettuata in associazione al proprio nome e cognome;

alla predetta richiesta la Società ha risposto in data 12 agosto 2021 con una comunicazione nella quale dichiarava che rispetto ad alcuni URL non era possibile visualizzare la pagina web indicata e, rispetto alla maggior parte degli URL, non era stato possibile accogliere la richiesta di rimozione, mettendo in evidenza il ruolo nella vita pubblica assunto dal reclamante;

la richiesta di rimozione inizialmente formulata a Google LLC e rinnovata con il reclamo, trova il suo fondamento nel diritto all’oblio previsto all’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, anche alla luce dell’interpretazione fornitane dal Garante e dalle Linee guida sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, in base alle quali «la richiesta di deindicizzazione, se avanzata da un figura non pubblica, si può fondare sulla situazione particolare dell’interessato e sul fatto che il risultato di ricerca possa arrecare un danno a quest’ultimo»; inoltre è conforme alle più recenti indicazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria in base alla quale è possibile «ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona (v. Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014)»;

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot.n. 34131) con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 14 luglio 2022 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di rimozione rilevando al riguardo che:

a) tra i 99 URL contestati, risultano esservi 4 duplicati, pertanto, gli URL oggetto di reclamo sono effettivamente 95;

b) con riferimento agli URL da 1 a 23 (secondo la numerazione indicata nell’elenco della propria memoria di risposta) di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome e cognome del reclamante;

c) con riferimento ai restanti URL, di non poter adottare alcun provvedimento in merito alla richiesta avanzata dall’interessato in quanto:

trattasi di articoli di recente pubblicazione (2019), elemento questo che, unitamente alla gravità del reato ascrittogli, induce a ritenere sussistente un interesse generale alla reperibilità della notizia; gli URL infatti riportano informazioni relative ad un procedimento penale ancora in corso al momento della presentazione del reclamo (rinominato dalla Guardia di Finanza di Salerno “XX”), per il grave reato di corruzione in atti giudiziari, che ha coinvolto giudici tributari, imprenditori e altri personaggi pubblici, tra cui il reclamante;

la circostanza che il procedimento non si sia ancora concluso, come affermato dallo stesso reclamante, è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico alla reperibilità delle notizie;

contrariamente a quanto sostiene, diversi tra gli articoli di cui agli URL contestati risultano essere aggiornati alla revoca della misura cautelare in carcere, circostanza che comunque «non dimostra affatto l’assenza di responsabilità del reclamante rispetto al procedimento penale oggetto degli URL del presente reclamo»; d’altra parte «le misure cautelari sono per loro stessa natura dei provvedimenti provvisori e il fatto che una persona sia sottoposta alla custodia cautelare all'inizio del processo non implica necessariamente che continui a esserlo successivamente, e ciò è di immediata comprensione per qualsiasi persona mediamente informata»;

la Corte di Giustizia e il WP29 hanno indicato la prevalenza dell'interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l'interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta (cfr. Linee Guida del WP29, pag. 13); «nel caso di specie, il reclamante non solo svolge la professione di giornalista iscritto al relativo Ordine, ma è altresì soggetto a una notevole esposizione mediatica in qualità di autore di un numero considerevole di programmi TV di successo - quali, ad esempio, La Vita in Diretta o La Prova del Cuoco - trasmessi sulla rete pubblica nazionale»

gli URL rimandano a pagine aventi natura giornalistica, circostanza che conferma la permanenza di interesse pubblico alla notizia (secondo le Linee Guida del Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati – di seguito WP Art. 29 – pag. 19);

non è possibile esprimersi in ordine ai contenuti di cui all’URL 55 (secondo la numerazione della propria memoria di risposta), essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere all’articolo, salvo l’invio da parte del reclamante di uno screenshot dei relativi contenuti per consentire le dovute valutazioni;

VISTA la nota del 21 luglio 2022 con cui il reclamante ha replicato alle osservazioni di Google LLC:

lamentando una grave imprecisione sulla ricostruzione dei fatti ascrittigli in quanto la presunta offerta di lavoro avanzata dal reclamante ad un magistrato tributario (costituente il presupposto del reato a lui contestato) ha avuto ad oggetto la mansione di guardiano notturno e non “un posto di lavoro in televisione” e «ciò dimostra che dalla consultazione delle notizie di cui agli URL indicati nel reclamo emerge addirittura una realtà diversa da quella ipotizzata dalla Procura di Salerno»;

la circostanza eccepita da Google LLC che si tratti di notizia di recente pubblicazione, non è di per sé sufficiente a motivare il proprio diniego alla deindicizzazione, posto che nel provvedimento del Garante richiamato dalla Società a sostegno della propria posizione tale circostanza era accompagnata da un altro elemento – il ruolo pubblico dell’interessato − che nel caso di specie è assente;

le notizie che compaiono quali risultati della ricerca in associazione al suo nome e cognome sul browser Google, «non tengono conto nella maggior parte dei casi – ad esempio – della pressocché immediata scarcerazione di quest’ultimo»; tra i primi URL compaiono soltanto quelli in cui si dà la notizia dell’arresto, «ciò a dimostrazione del fatto che prima della vicenda giudiziaria de qua non vi fosse alcun interesse pubblico nei confronti dello stesso»;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC con riguardo agli URL dal n. 1 al n. 23 (secondo la numerazione indicata nella memoria della Società) in merito alla non visibilità di tali contenuti in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 attraverso le citate “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

gli URL dal n. 24 al n.95 (secondo la numerazione indicata da Google) rinviano ad articoli risalenti ad epoca recente (2019) aventi ad oggetto fatti di particolare rilievo e, in particolare, gli esiti di un’indagine della Guardia di Finanza dalla quale sarebbero emerse presunte condotte corruttive nei confronti di magistrati tributari coinvolgenti anche il reclamante, in collegamento alla propria attività professionale;

nonostante gli articoli oggetto di reclamo facciano riferimento alla fase iniziale del procedimento che ha interessato, nello specifico il reclamante (l’arresto e le contestazioni ad esso mosse), essi riguardano una vicenda recente e ancora pendente al momento della presentazione della sua istanza; né, nelle more del presente procedimento, sono stati forniti aggiornamenti o emersi altrimenti elementi relativi ad una sopravvenuta definizione della sua posizione processuale;

sono comunque reperibili, tra i primi risultati di una ricerca in rete in associazione ai dati identificativi del reclamante, articoli che danno anche conto della successiva revoca della misura cautelare (https://...), in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17;

gli URL si riferiscono ad informazioni rispetto alle quali, allo stato attuale, non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza, tenuto conto − oltre al fattore temporale – anche del ruolo di rilievo assunto dal reclamante in qualità di giornalista, conduttore televisivo (che «ha firmato i più importanti eventi televisivi, come il “Festival di Sanremo”») e anche di docente universitario, come lo stesso ha rappresentato nel reclamo e nel curriculum vitae ad esso allegato e come documentato dalle diverse informazioni reperibili in rete (cfr. anche https:/...) che riferiscono anche di sue candidature a posizioni direttive in ambito RAI; attività, dunque, che hanno conferito al reclamante visibilità sul piano professionale, come peraltro confermato anche dalle ulteriori e recenti notizie reperibili in rete, nelle quali il suo nome è associato alla realizzazione di eventi di notevole popolarità (https://....; https://....);

RILEVATO infine, con riferimento all’URL n.55 (secondo la numerazione di Google LLC) che il contenuto non risulta disponibile, né sono stati forniti elementi idonei a consentirne una valutazione;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alle richieste di rimozione e di deindicizzazione dell’articolo indicato nel reclamo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google LLC per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei