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Provvedimento dell'8 febbraio 2024 [10000746]

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[doc. web n. 10000746]

Provvedimento dell'8 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 70 dell'8 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 12 maggio 2023 dall’avv. XX, per conto del sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibile in associazione al proprio nome e cognome del seguente Url XX che riporta la notizia della sospensione del reclamante dall’ufficio di parroco da parte della diocesi di XX e del sequestro del suo cellulare da parte degli inquirenti, a seguito di una vicenda relativa ad una tentata estorsione da parte di due ragazzi di 22 e 24 anni che avrebbero richiesto una somma di denaro al reclamante per non diffondere un “video hard” che lo coinvolgerebbe, nell’atto di un rapporto sessuale con uno dei due estorsori;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

nel titolo dell'articolo vengono utilizzate espressioni "forti" che turbano il decoro, l'identità e la dignità personale del reclamante, superando quindi il mero scopo informativo cui dovrebbe essere destinata la notizia che, in ogni caso, risulta obsoleta e non più idonea ad assolvere alla funzione informativa;

le notizie sono diventate inadeguate e non più pertinenti in considerazione del tempo trascorso dalla loro diffusione (più di cinque anni fa) e del loro contenuto;

in data 4 luglio 2019 si è concluso il Processo penale presso il Tribunale di Napoli Nord in seguito al quale sono stati condannati i due ragazzi per il reato di estorsione ai danni del reclamante;

le accuse sollevate nel processo ecclesiastico sono state giudicate infondate;

VISTA la nota del 25 maggio 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 14 giugno 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione dell’Url in esame, sulla base delle seguenti motivazioni:

interesse generale alla reperibilità della notizia, a causa della recente data di pubblicazione: il contenuto cui indirizza l’Url è stato pubblicato nel 2017, da cui si ricava l’insussistenza del requisito rappresentato dal trascorrere del tempo;

persistente attualità delle informazioni, alla luce del ruolo ricoperto dal reclamante; risulta evidente la necessità per qualsiasi persona che entri in contatto con il reclamante di poter accedere alle informazioni riguardanti il provvedimento adottato dalla diocesi di XX nei confronti di XX, al fine di essere messa in guardia rispetto a possibili “comportamenti pubblici o professionali impropri” (cfr. Linee Guida del WP 29, pag. 12);

natura giornalistica dei contenuti dell’Url in questione;

VISTA l’attestazione inviata dal reclamante in data 15 dicembre 2023 nella quale la Curia di XX afferma che egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico che lo ha riguardato si è concluso con decreto extragiudiziale e con la revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali (Decreto vescovile prot. n. 14DV/2022 del 28 luglio 2022), specificando che attualmente su di lui non grava alcun procedimento penale canonico o disciplinare;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione dell’Url indicato nel reclamo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, inoltre, il criterio del pregiudizio derivante dal dato, di cui al punto n. 8 delle “Linee Guida 2014”, laddove si sottolinea che il fatto che la disponibilità di un determinato risultato di ricerca arrechi un pregiudizio all’interessato milita fortemente a favore della deindicizzazione, senza peraltro che vi sia necessità che l’interessato dimostri l’esistenza di tale pregiudizio;

RILEVATO che:

l’Url in questione rinvia a notizie di stampa diffuse nel 2017 nelle quali si fa riferimento a una vicenda che si è conclusa senza alcuna condanna in capo al reclamante e che, anzi, è stata attivata dal medesimo in quanto vittima di reato;

il reclamante è stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto vescovile del luglio 2022;

che sono trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione dell’articolo di cui all’Url in questione;

RITENUTO che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante comporta un pregiudizio sulla sua vita e sulla sua attività, e non appare più giustificato da ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’Url in esame e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’Url https://... e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi