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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10007098]

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[doc. web n. 10007098]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 142 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 19 aprile 2021 da XX, rappresentato dall’avvocato XX, nei confronti di Gedi Gruppo editoriale, in qualità di editore (all’epoca della presentazione) de “La Repubblica”, di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore de “Corriere della Sera”, di Codacons e di Rockol S.r.l., gestore del sito www.rockol.it, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dei propri dati personali contenuti negli articoli contestati o, in subordine, la deindicizzazione con aggiornamento delle notizie riportate nei medesimi articoli riguardanti una vicenda giudiziaria risalente e riguardo alla quale è stato assolto con formula piena;

CONSIDERATO che l’interessato ha rilevato in particolare che la perdurante reperibilità delle informazioni riportate negli articoli determina un pregiudizio personale e professionale a proprio carico tenuto conto del tempo decorso dai fatti e del mancato aggiornamento delle notizie ivi contenute;

VISTA la nota del 20 luglio 2021, reiterata nei confronti di Codacons ai sensi dell’art. 157 del Codice con nota del 28 ottobre 2022, con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota datata 28 luglio 2021 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha comunicato di:

avere provveduto, a seguito dell’interpello preventivo dell’interessato, a disporre l’aggiornamento di un articolo riguardante le vicende del medesimo, nonché a chiedere la deindicizzazione dello stesso al gestore del motore di ricerca Google;

aver comunicato tale circostanza al legale dell’interessato che ne ha preso atto con soddisfazione;

aver disposto il medesimo intervento su un ulteriore articolo nel frattempo segnalato dall’interessato e non segnalato in precedenza;

VISTA la nota datata 29 luglio 2021 con la quale Rockol S.r.l. ha rappresentato:

che l’articolo pubblicato dalla testata riporta una notizia vera, resa nel rispetto dei criteri di pertinenza, continenza ed interesse pubblico a conoscere, non risultando pertanto ammissibile la richiesta dell’interessato di rimozione dell’articolo;

di avere disposto l’aggiornamento della notizia dando evidenza dell’intervenuta assoluzione;

che, nonostante il reclamante fosse consapevole dell’intervenuto aggiornamento, ha comunque ritenuto di adire l’Autorità;

che alcun danno può essere derivato al medesimo dalla reperibilità dell’articolo tramite il motore di ricerca di Google tenuto conto del fatto che l’aggiornamento della notizia risultava di immediata evidenza;

VISTA la comunicazione datata 10 agosto 2021 con la quale Gedi Gruppo editoriale S.p.A., pur rilevando la liceità del trattamento effettuato ab origine per finalità giornalistiche, ha rappresentato di aver provveduto ad implementare misure tecniche idonee a disabilitare l’accessibilità all’articolo pubblicato da “La Repubblica” da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, precisando di non essere titolare del trattamento con riferimento agli altri articoli indicati;

VISTA la nota datata 14 novembre 2022 con la quale Codacons ha comunicato di aver provveduto a disporre la rimozione degli articoli indicati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dei dati personali dell’interessato contenuti negli articoli pubblicati dagli editori coinvolti, che:

detti articoli riportano notizie relative a vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’interessato e che, al tempo della pubblicazione, sono state diffuse nell’esercizio del diritto di cronaca;

in merito alla richiesta, avanzata in via principale, di rimozione dei dati dell’interessato ivi contenuti occorre considerare che il trattamento effettuato attraverso la conservazione degli articoli all’interno degli archivi dei quotidiani deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di rimozione dei dati dell’interessato contenuti negli articoli contestati avanzata agli editori nei confronti dei quali è presentato il reclamo;

PRESO ATTO comunque che:

Gedi Gruppo editoriale S.p.A., in qualità di editore (all’epoca del reclamo) de “La Repubblica”, ha dichiarato di avere provveduto alla deindicizzazione dell’articolo indicato dall’interessato;

RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore de “Corriere della Sera”, ha dichiarato di avere provveduto all’aggiornamento ed alla deindicizzazione dell’articolo indicato nell’atto di reclamo, ulteriore rispetto a quello che aveva formato oggetto di interpello preventivo e di successivo intervento da parte dell’editore;

Codacons ha comunicato di avere provveduto alla rimozione dei contenuti indicati;

Rockol S.r.l. ha dichiarato di avere provveduto a disporre l’aggiornamento dell’articolo già prima della presentazione dell’atto di reclamo;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

RILEVATO, con riguardo alla diversa richiesta di deindicizzazione e di aggiornamento dell’articolo formulata, in subordine a quella di cancellazione, nei confronti di tutti i titolari, che:

le vicende che hanno coinvolto l’interessato sono risalenti e che si sono, peraltro, concluse con esito favorevole per il medesimo non risultando, pertanto, evidenti ragioni di interesse pubblico tali da giustificare una permanente reperibilità delle relative notizie tramite motori di ricerca esterni ai siti delle testate coinvolte;

per tale ragione si reputa opportuno, in un’ottica di bilanciamento tra i diritti del reclamante e l’interesse connesso alla fruibilità delle informazioni contenute nell’articolo, che vengano adottate da Rockol S.r.l. – che ha disposto l’aggiornamento ancora prima della presentazione del reclamo e nei confronti del quale non è stata chiesta la deindicizzazione con l’interpello preventivo - misure idonee ad inibire la reperibilità dell’articolo pubblicato dalla testata edita da quest’ultima da parte dei motori di ricerca esterni al relativo sito;

l’articolo pubblicato da “La Repubblica”, già sottratto dall’editore alla reperibilità tramite motori di ricerca generalisti, non risulta aggiornato alla luce dell’esito favorevole della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato, pur dovendosi considerare che la richiesta di aggiornamento non ha formato oggetto di preventivo interpello;

l’odierno editore della testata “La Repubblica” è tuttavia Gedi News Network S.p.A. che è società diversa da quella nei confronti della quale è stato proposto l’originario reclamo e che pertanto, laddove di interesse per il reclamante, la relativa istanza dovrebbe essere rivolta alla società citata;

RITENUTO pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, a Rockol S.r.l., in qualità di editore del sito www.rockol.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Rockol S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) dichiara il reclamo infondato nei confronti dei titolari del trattamento coinvolti con riferimento alla richiesta di rimozione dei dati personali dell’interessato contenuti negli articoli contestati per le ragioni di cui in motivazione;

b) prende atto delle misure adottate dai medesimi editori ai fini dell’adesione alle istanze avanzate dall’interessato in tema di diritto all’oblio;

c) ordina nei confronti di Rockol S.r.l., in qualità di editore del sito www.rockol.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Rockol S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Rockol S.r.l. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Stanzione