Dati sensibili- Soggetti pubblici e trattamento di dati sensibili - 23...
Dati sensibili- Soggetti pubblici e trattamento di dati sensibili - 23 gennaio 1998 [1055647]
[doc. web n. 1055647]
Dati sensibili- Soggetti pubblici e trattamento di dati sensibili - 23 gennaio 1998
L´indagine sociale "Multiscopo" svolta dall´ISTAT sin dal 1990, in cui vengono riportati dati definiti "sensibili" dall´art. 22 della legge n. 675/1996, può essere considerata prosecuzione di un trattamento di dati iniziato prima dell´8 maggio 1997; trova così applicazione la disposizione transitoria (art. 41, comma 5) che consente ai soggetti pubblici di poter trattare i dati sensibili sino al 7 maggio 1998, previa comunicazione al Garante.
Roma, 23 gennaio 1998
ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio di controllo sugli atti
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Roma
OGGETTO: Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - richiesta di parere
Con riferimento alla nota n. 56 del 20 gennaio scorso con la quale è stato richiesto il parere di questa Autorità sull´elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, con particolare riferimento al settore sanità e famiglia, si fa presente quanto segue.
Il trattamento dei dati definiti sensibili dall´articolo 22 della legge n. 675/1996 (tra i quali rientrano ad esempio quelli idonei a rivelare le condizioni di salute dell´interessato) può essere effettuato dai soggetti pubblici solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, l. n. 675/1996).
L´Istat ha fatto presente che la rilevazione sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, inserita nel sistema di indagini sociali Multiscopo, è un´indagine ormai consueta dell´Istituto, avviata per la prima volta nel 1980. Tale circostanza permette di considerare la rilevazione in questione quale prosecuzione di un trattamento precedente, rendendo applicabile la previsione dell´art. 41, comma 5, della legge n. 675/1996 secondo cui i trattamenti di dati sensibili possono essere proseguiti, fino al 7 maggio 1998, previa comunicazione al Garante.
Tutto ciò premesso, si ritiene che si possa procedere alla registrazione del decreto presidenziale in oggetto, ferma restando la necessità che a decorrere dall´8 maggio 1998 tutti i trattamenti a fini statistici dei dati sensibili e di alcuni dati di carattere giudiziario (art. 24 1 n. 675) trovino puntuale disciplina in una nuova previsione legislativa, anche nell´ambito dei decreti delegati previsti dall´art. 1 della legge n. 675 del 1996.
IL PRESIDENTE