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Procedimento relativo ai ricorsi - Completo riscontro all'istanza di accesso e declaratoria di non luogo a provvedere - 30 settembre 2002 [1066232]

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[doc web n. 1066232]

Procedimento relativo ai ricorsi - Completo riscontro all´istanza di accesso e declaratoria di non luogo a provvedere - 30 settembre 2002

Ove il titolare del trattamento dei dati dia completo riscontro all´istanza formulata dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (fattispecie nella quale la ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati detenuti da una società che cura servizi amministrativi e contabili per conto di un fondo pensione).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Previnet S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente deduce di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Previnet S.p.A. di conoscere i dati personali che la riguardano, la loro origine e le modalità del trattamento, nonché di sapere se e quando i dati sono stati comunicati ad altri soggetti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha riproposto le proprie istanze, chiedendo il rimborso delle spese del procedimento.

Con nota inviata via fax in data 11 settembre, la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto, in data successiva alla presentazione del ricorso, un riscontro alla propria istanza presentata ex art. 13, con il quale la resistente ha dichiarato di non detenere alcun dato relativo alla "sig.ra Bruna Gazzelloni, ...". Con la medesima nota, la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ed ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con fax inviato il 13 settembre 2002 e con una successiva memoria del 18 settembre con i quali ha comunicato i dati personali relativi all´interessata, nonché l´origine, le finalità e le modalità del trattamento degli stessi, sostenendo di:

  • non aver prontamente provveduto a fornire riscontro all´istanza presentata ex art. 13 della legge n. 675/1996 dall´interessata in attesa che la stessa, come richiesto telefonicamente dall´Ufficio legale di Previnet S.p.A. in data 19 agosto, integrasse "i dati già forniti con le ulteriori informazioni idonee a consentirne l´univoca identificazione (fondo pensione di appartenenza, luogo e data di nascita, residenza o domicilio indicati nella richiesta di adesione al fondo pensione)";
  • aver comunicato all´interessata le informazioni richieste "a seguito della comunicazione (…) contenente le informazioni necessarie per l´univoca identificazione" della stessa, ottenute mediante la documentazione allegata all´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 settembre.

Con la medesima memoria la resistente, sostenendo la correttezza del proprio comportamento, ha chiesto di porre a carico della ricorrente le spese del procedimento.

L´interessata, con fax in data 24 settembre 2002, ha manifestato perplessità in ordine all´intelligibilità di alcune informazioni relative ai versamenti previdenziali relativi alla propria posizione.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessata effettuato da una società che cura servizi amministrativi e contabili per conto di un fondo pensione.

In ordine alla richiesta della ricorrente di accedere in modo intelligibile ai dati che la riguardano e di conoscere origine, modalità e finalità del trattamento va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la parte resistente fornito un adeguato riscontro. La società ha infatti messo a disposizione le informazioni oggetto di trattamento ed ha precisato la propria posizione di responsabile del trattamento (designato dal titolare del trattamento medesimo che deve essere identificato nel Fondo pensione per i dipendenti del gruppo Enel-Fopen), senza entrare nel merito di altre richieste di chiarimenti in ordine al funzionamento del Fondo o di taluni versamenti e prestazioni che esulano dall´ambito di applicazione della citata legge.

Per quanto riguarda le spese, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente alla luce dei riscontri forniti dalla resistente sia a seguito della presentazione dell´istanza ex art. 13, sia nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066232
Data
30/09/02

Tipologie

Decisione su ricorso