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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002 [1067524]

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[doc. web. n. 1067524]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria d´inammissibilità.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 15 luglio 2002, presentato da Vincenzo Santella nei confronti di Crif S.p.A.e di Banca Woolwich;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note prot. n. 9015 del 17 luglio 2002 e n. 9490 del 29 luglio 2002, con le quali questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nelle citate note;

RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

VISTO l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

l’inammissibilità del ricorso.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067524
Data
21/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso