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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002 [1067532]

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[doc. web. n. 1067532]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 12 luglio 2002, presentato dal signor Luca Albano nei confronti di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di L.U.I.S.S.- Libera Università Internazionale degli studi Sociali Guido Carli;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 9559 del 31 luglio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

DICHIARA:

l’inammissibilità del ricorso.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067532
Data
21/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso