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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002 [1067544]

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[doc. web. n. 1067544]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 21 novembre 2002 

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 31 luglio 2002, presentato da Salvatore Bevilacqua e Adelaide Di Guida nei confronti di Crif S.p.A., Experian S.p.A., C.T.C., Compass S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 11144 del 10 settembre 2002 con la quale questa Autorità ha invitato i ricorrenti a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che i ricorrenti non hanno provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

VISTO l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

l’inammissibilità del ricorso.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067544
Data
21/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso