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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068687]

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[doc. web n. 1068687]

Provvedimento del 31 marzo 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato dall´avv. Maria Rachele Previtera presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Unipol Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale lamentava la comunicazione a terzi da parte di Unipol Banca S.p.A. di alcune operazioni che aveva effettuato sul conto corrente intestato al proprio coniuge sul quale aveva la delega ad operare.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto l´intervento di questa Autorità al fine di condannare Unipol Banca S.p.A. al risarcimento dei danni subiti in ragione dell´asserita violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 marzo 2003, Unipol Banca S.p.A. ha risposto con nota 18 marzo 2003 (dopo aver già contestato, con lettera in data 27 febbraio 2003, le affermazioni del ricorrente):

  • respingendo ogni addebito "circa la vicenda esposta dal sig. XY in quanto la ricostruzione dei fatti, così come operata dal ricorrente, non è rispondente al vero, né, d´altra parte, verosimile";
  • fornendo alcuni elementi di fatto a sostegno di tale tesi e rilevando "l´inesistenza del danno lamentato posto che non vi è stata alcuna condotta antigiuridica attivata dal funzionario di Unipol Banca S.p.A.";
  • rilevando l´inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno "per incompetenza dell´organo adito", e chiedendo di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento ritenuto illegittimo di dati personali effettuato da una banca con particolare riferimento alla comunicazione a terzi di alcune operazioni effettuate su un conto corrente sul quale il ricorrente aveva la delega ad operare.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, e con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei predetti diritti e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è quindi consentito con riferimento ad altre pretese o a dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie l´istanza ai sensi del citato art. 13 ed il relativo ricorso riguardano una richiesta di risarcimento del danno che, come già evidenziato dall´Ufficio nelle note di regolarizzazione inviate al ricorrente in data 28 gennaio e 18 febbraio 2003, non è di competenza di questa Autorità, potendo, ove ne ricorrano i presupposti, essere proposta solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria.

Anche ritenendo che nei predetti atti vi sia altresì presente una sostanziale opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati (opposizione non formulata espressamente), la stessa riguarderebbe comunque, in concreto, dati personali riferiti all´intestataria del conto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068687
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso