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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1079701]

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[doc. web 1079701]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloninei confronti diINA-ASSITALIA

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di INA-ASSITALIA ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale chiedeva, di avere conferma dell´esistenza dei propri dati personali e ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la logica e le finalità di raccolta e trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 14 maggio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con due note anticipate via fax in data 29 maggio e nell´audizione del 3 giugno 2003, indicando le finalità del trattamento effettuato e allegando copia della documentazione "dalla quale sono stati desunti i dati" personali relativi alla ricorrente detenuti dalla società.

Con nota pervenuta via fax il 4 giugno 2003, la ricorrente ha dichiarato di non ritenersi soddisfatta del riscontro,ritenendolo generico e ha ribadito la richiesta di ottenere l´estrapolazione dei dati dalla documentazione in possesso della banca e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile; ha lamentato, inoltre, di aver ricevuto solo a seguito di ricorso un riscontro dalla resistente e ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti da una Società di Assicurazione.

Il ricorso è fondato.

Le informazioni richieste (di cui la ricorrente ha evidenziato la molteplice tipologia) rientrano nella nozione di "dato personale" di cui agli artt. 1, comma 2 lett. C) della legge 675/96, ed è pertanto legittima la richiesta dell´interessata di venirne a conoscenza ai sensi dell´art. 13 della medesima legge.

Il citato art. 13 e l´art. 17 del D.p.r. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti su supporto cartacei o informatico e che riguardano la richiedente, e a riferirli a quest´ultima con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

L´accesso, quindi, non obbliga ad esibire o a copiare ogni singolo atto, ma rende piuttosto necessare estrarre dagli atti, dai documenti e dagli archivi e banche dati tutte le informazioni di carattere personale relative all´interessata.

Solo quando l´estrazione di tali dati risulta particolarmente difficoltosa, l´adempimento alla richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione.

Nel caso di specie la resistente dovrà comunicare all´interessata tutti i dati personali oggetto di richiesta, entro un termine che appare congruo fissare al 20 luglio 2003.

L´interessata potrà visionare ed estrarre eventualmente copia dei dati che la riguardano, anche avvalendosi di persona a ciò delegata (art. 20 comma 2, D.p.r. 501/1998) o facendosi assistere da persona di sua fiducia (art. 20 comma 4 D.p.r. citato).

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di comunicare all´interessata tutti i dati personali oggetto di richiesta, entro la data del 20 luglio;

b) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto al punto a), entro il 30 luglio 2003;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 125, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di INA- Assitalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079701
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso