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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1128755]

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[doc. web n. 1128755]

Provvedimento del 7 maggio  2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Chiara Carracoy rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Pallini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Sogei-Società generale dell´informatica S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Marazza e Raffaele Trodella presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, che ha lavorato alle dipendenze di Sogei-Società generale dell´informatica S.p.A. dal gennaio 1994 al gennaio 2003 in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano riferiti al rapporto di lavoro intercorso. Ciò, con specifico riferimento ai dati "relativi agli orari di ingresso e di uscita (…) per il suddetto periodo (…) registrati in apposita banca dati informatica e nel registro cartaceo di ingresso".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota datata 29 aprile 2003, ha risposto fornendo copia della documentazione contenente i dati personali dell´interessata riferiti "all´ingresso e all´uscita della stessa dai locali della società relativi agli anni 2001, 2002 e 2003", precisando altresì che "per gli anni precedenti la rilevazione non contiene dati personali, ma anonimi".

L´interessata, con nota del 5 maggio 2003 e nell´audizione svoltasi in data 6 maggio 2003, si è dichiarata insoddisfatta del riscontro fornito dal titolare del trattamento e, nel contestare che le registrazioni dei "dati di entrata e di uscita dalla sede di lavoro" relativi "ai periodi precedenti all´aprile 2001 (…) avvenissero in forma anonima", ha chiesto l´"integrazione" sia dei dati riferiti al suddetto periodo, sia di "tutte le altre informazioni" detenute dalla società datrice di lavoro relative al rapporto di lavoro con quest´ultima, con riferimento, ad esempio, anche alle "registrazioni di entrata e uscita dal servizio mensa aziendale".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro e riferiti allo svolgimento del rapporto di lavoro di una dipendente.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento ha fornito solo un riscontro parziale all´istanza formulata dalla ricorrente volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano relativi al rapporto di lavoro intercorso nel periodo compreso tra il 1994 e il 2003. La società resistente ha infatti comunicato all´interessata solo i dati relativi alle "registrazioni di entrata ed uscita dalla sede di lavoro" in relazione agli anni 2001, 2002, 2003.

Il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dovrà integrare i suddetti dati a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con l´interessata ed in relazione ad ogni informazione riferita al rapporto medesimo detenuta dalla società resistente.

Con riferimento ai dati personali relativi agli ingressi ed alle uscite dalla sede di lavoro, riferiti agli anni antecedenti al 2001 ed oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, il titolare del trattamento dovrà inoltre, entro il medesimo termine, precisare in modo inequivocabile (con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") se gli stessi non siano più disponibili, se non in forma anonima. Ciò anche in relazione all´asserita conservazione degli stessi, oltre che in formato elettronico, anche su registri cartacei.

Entro il medesimo termine di trenta giorni la resistente dovrà altresì confermare a questa Autorità l´adempimento a quanto sopra disposto.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari alla metà a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Sogei-Società generale dell´informatica S.p.A. di integrare la comunicazione dei dati personali della ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari alla metà, a carico di Sogei-Società generale dell´informatica S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128755
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso