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Provvedimento del 9 maggio 2003 [1128868]

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[doc. web n. 1128868]

Provvedimento del 9 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Sabrina Pintus, rappresentata e difesa dall´avv. Annalisa Premuroso, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Findomestic Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Findomestic Banca S.p.A. di conoscere i dati personali che la riguardano detenuti in relazione ad una apertura di credito revolving (utilizzabile mediante carta di credito) che la ricorrente sostiene di non aver mai richiesto, nonché di attivarsi per far disporre la cancellazione della segnalazione effettuata alla "centrale rischi" gestita da C.T.C. con riferimento al citato finanziamento dall´interessata "mai contratto o percepito", ma per il quale risulterebbe morosa.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 9 aprile 2003 ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 aprile 2003, Findomestic Banca S.p.A., con nota trasmessa via fax in data 29 aprile 2003 , nel fornire un estratto conto "dal quale risultano gli utilizzi e le mensilità" relativi alla carta di credito intestata alla ricorrente, ha dichiarato che:

  • in data 28 settembre 1995 la ricorrente aveva stipulato con la società resistente un contratto di credito al consumo rimborsabile con 24 rate tutte regolarmente pagate;
  • a seguito della puntualità dimostrata dalla ricorrente nell´adempimento delle proprie obbligazioni, nel 1997 la società resistente, "sul presupposto delle pattuizioni contrattuali sottoscritte", aveva concesso "un ulteriore strumento finanziario consistente nell´apertura di una linea di credito revolving utilizzabile mediante una carta di credito magnetizzata, denominata Carta Aura;
  • tale carta non comporta alcun "costo per il cliente sino al momento in cui il medesimo non la utilizzi" e ad essa il cliente può rinunciare semplicemente non avvalendosi della stessa oppure distruggendola o restituendola al mittente ;
  • nei primi tre anni la carta intestata alla ricorrente non è mai stata utilizzata ed "alla naturale scadenza della stessa, come da clausole contrattuali, è stata rinnovata e spedita all´unico indirizzo fornito dalla cliente e mai aggiornato a sua cura", così come invece previsto dal contratto;

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la comunicazione e la permanenza nella banca dati di una "centrale rischi" privata di alcuni dati personali dell´interessata relativi ad un finanziamento che la ricorrente assume non essere stato richiesto, ed in ordine al quale l´interessata ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non aver ricevuto la carta di credito mediante la quale la linea di credito poteva essere utilizzata.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalla documentazione acquisita emergono concreti elementi di competenza dell´autorità giudiziaria ordinaria che potrebbe effettuare un pieno accertamento della legittimità del rapporto contrattuale insorto tra le parti con riferimento all´apertura di credito revolving, nonché del presunto uso fraudolento della carta di credito intestata alla ricorrente da parte di terzi, per scopi illeciti.

Nelle more di tali accertamenti sulla contestata liceità del trattamento effettuato a cura della società resistente (art. 9 della legge n. 675/1996), non è accoglibile, allo stato, la richiesta di cancellazione di ogni dato personale della ricorrente, sussistendo ancora profili controversi la cui risoluzione non può essere al momento pregiudicata e rispetto ai quali non sono stati forniti, nel corso dell´istruttoria, adeguati supporti probatori.

Ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, va quindi disposto il blocco del trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente, con particolare riferimento alla comunicazione o diffusione delle posizioni di asserita "morosità".

Il blocco comporta, nelle more di un utile esito dell´accertamento in sede giudiziaria e con riserva di un ulteriore intervento di questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 (il quale prevede che "qualora sorgano difficoltà o contestazioni riguardo all´esecuzione del provvedimento di cui all´art. 29, commi 4 e 5, della legge, il Garante (...) dispone le modalità di attuazione" dello stesso), l´obbligo per Findomestic Banca S.p.A. di attivarsi, entro quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, per disporre presso gli archivi propri e della centrale rischi C.T.C. la sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento dei dati della ricorrente, riferiti al finanziamento contestato, fatta eccezione per la loro conservazione ed eventuale utilizzazione anche ad istanza della ricorrente o dell´autorità giudiziaria per esclusivi fini di giustizia o di tutela di un diritto.

L´ammontare delle spese sostenute nel procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari alla metà a carico di Findomestic Banca S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) parzialmente fondato il ricorso e per l´effetto dispone nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il blocco dei dati personali relativi alla ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari alla metà, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Findomestic Banca S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 9 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128868
Data
09/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso