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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132145]

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[doc. web n. 1132145]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Avv. Concetta Caprioli e Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZX;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaeeatano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente ha riscontrato che, in un procedimento per risarcimento danni instaurato dinanzi al Giudice di pace di KH, nel fascicolo di controparte era presente un certificato penale allo stesso relativo. Considerando che l´esibizione di tale certificato, ritenuta ingiustificata nel citato procedimento, era suscettibile di arrecargli pregiudizio, il ricorrente ha proposto un´istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZX con la quale, nell´illustrare la vicenda, ha chiesto di conoscere "fonte, modalità e motivazioni" del trattamento effettuato.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è opposto al trattamento effettuato attraverso la produzione del certificato penale, chiedendo a questa Autorità di "disporre il ritiro... della produzione documentale -in specie del certificato de quo- dal fascicolo" e di disporre "ex art. 24 e 35 della legge n. 675/1996 (...) la sanzione che riterrà più opportuna".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa regola, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al/i titolare/i o al responsabile/i del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve quindi avanzare le proprie richieste, con esclusivo riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

All´odierno ricorso proposto nei confronti dell´avv. Caprioli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZX non risulta allegata alcuna istanza di opposizione al trattamento precedentemente formulata nei confronti dell´avvocato resistente.

Allo stesso ricorso è invece allegata una lettera datata 12 maggio 2003, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZX, nella quale sono formulate alcune generiche richieste relative all´origine e alle modalità di trattamento dei dati (peraltro non reiterate nel ricorso). Va poi in proposito rilevato che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), della citata legge n. 675/1996, il trattamento di dati personali effettuato "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari" non è allo stato soggetto all´integrale applicazione della legge stessa e, quindi, il ricorso anche per questa parte non è ammissibile.

L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione del certificato in questione anche in riferimento all´eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti (profilo, quest´ultimo, per il quale la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132145
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso