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Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132403]

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[doc. web n. 1132403]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ignazio Lo Cascio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalla banca dati della suddetta "centrali rischi" privata nella quale risultava segnalato in relazione a diversi finanziamenti.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito tale istanza di cancellazione.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 maggio 2003, Crif S.p.A. ha risposto, con nota pervenuta via fax il 5 giugno 2003, dichiarando che:

  • i dati personali del ricorrente in relazione ai finanziamenti indicati quali posizioni 2, 3, 5 e 6 del "report" del 23 maggio 2002 sono stati cancellati dalla propria banca dati;
  • con riferimento al finanziamento erogato da Finconsumo Banca S.p.A. nel 1999, (posizione n. 1 del predetto "report") "la sofferenza risulta ancora pendente ed il debito non integralmente estinto". L´annotazione "estinto anticipatamente", apposta a margine della dizione "fase operazione", ha infatti il significato di "cessazione di qualsiasi flusso di contribuzione dei dati dall´ente segnalante a Crif (…) per passaggio a perdita del relativo credito"; "trattandosi di posizione che non si è ancora estinta in modo satisfattivo (…), sussistono ancora le ragioni" che giustificano la "originaria raccolta del dato e del successivo trattamento operato in qualità di centrale rischi privata"; infine, anche in considerazione dei termini previsti dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, la cancellazione di tale segnalazione "dovrebbe avvenire tre anni dopo la data di ultimo aggiornamento in centrale rischi, termine (…) non ancora pienamente decorso";
  • con riferimento invece al finanziamento erogato da Finconsumo Banca S.p.A. nel 1997 ed estinto senza pendenze nel 1998 (posizione n. 4 del predetto "report"), la segnalazione inserita nella centrale rischi conterrebbe un´informazione di carattere "positivo" la cui finalità "è quella di referenza creditizia" e rispetto alla quale "non sembrano ancora venute meno le finalità a base del trattamento in ossequio al principio indicato dall´art. 9, comma 1, lett c) della L. 675/96".

Il ricorrente, con nota via fax in data 12 giugno 2003, ha poi inoltrato una dichiarazione dalla quale risulta che il medesimo ha regolarmente estinto ogni obbligazione di pagamento nei confronti di FC Factor S.r.l., quale cessionaria del credito vantato dal cedente Finconsumo Banca S.p.A. nei confronti dell´interessato in relazione al finanziamento indicato alla posizione n. 1 del predetto report. Il ricorrente, inoltre, nel sottolineare che "il debito è stato estinto da oltre un anno", ha ribadito la propria istanza di cancellazione nei confronti di Crif S.p.A..

La resistente, con nota via fax in data 13 giugno 2003, ha comunicato di aver cancellato la segnalazione relativa alla posizione n. 1 del predetto report.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati della società.

Il ricorso va accolto parzialmente in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al prestito concesso da Finconsumo Banca S.p.A. nel 1997 ed estinto senza pendenze il 1° luglio 1998 (posizione n. 4 del predetto "report").

La contestata conservazione di tali dati da parte di Crif S.p.A., anche se non indicativi di condotte "negative" dell´interessato, non risulta più giustificata in base all´art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, stante la richiesta di cancellazione e tenuto conto del tempo trascorso dall´estinzione del prestito in questione senza che vi sia stato all´epoca e vi sia tuttora alcun ritardo, residuo o pendenza da saldare. Ciò, in applicazione dei principi del menzionato provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, già comunicato alla resistente, le cui motivazioni si intendono qui richiamate quale parte integrante della presente motivazione.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per la parte relativa alla richiesta di cancellazione relativa all´altro finanziamento erogato nel 1999 da Finconsumo Banca S.p.A. (posizione n. 1 del report di Crif S.p.A.), e alle posizioni 2, 3, 5 e 6 richiamate in premessa.

In proposito, la resistente ha infatti fornito, seppure a seguito della presentazione del ricorso, un idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente riferiti al prestito finalizzato concesso da Finconsumo Banca S.p.A. nel 1997 (posizione n. 4 del "report" di Crif S.p.A.) e ordina a Crif S.p.A., ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di cancellare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i corrispondenti dati personali dai propri archivi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di cancellazione riferita agli altri dati personali cancellati dalla resistente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132403
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso