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Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento - 3 novembre 2023 [9954845]

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[doc. web n. 9954845]

Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento - 3 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 521 del 3 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, modificato dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 che, in particolare, ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001, l’art. 35-ter che istituisce il Portale unico del reclutamento (di seguito “Portale”) che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare per tutte le procedure concorsuali e selettive, da esse bandite, finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato e  indeterminato;

VISTO, in particolare, il citato art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 che prevede che:

- l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti, nonché nelle Regioni ed enti locali, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione al Portale, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito “DFP”), che ne cura la gestione (commi 1 e 3);

- l’interessato, identificato mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”, di seguito “CAD”), all'atto della registrazione al Portale compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste (comma 2);

- con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono  individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per  assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale (comma 2);

- a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale (comma 2-bis);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del citato d.P.R. n. 487 del 1994:

- l’art. 3, concernente la definizione del contenuto dei bandi di concorso da parte delle Pubbliche Amministrazione e la pubblicazione degli stessi, oltre che sui siti istituzionali, anche sul Portale;

- l’art. 4, concernente la definizione della procedura di partecipazione a un bando di concorso, tramite il Portale, nonché, nello specifico:

la registrazione dell’interessato al Portale e le tipologie di dati che lo stesso conferisce in occasione della compilazione del proprio curriculum vitae all’atto della predetta registrazione (comma 2);

le attività che le Pubbliche Amministrazioni effettuano attraverso il Portale e, in particolare, le comunicazioni ai candidati, compreso il calendario delle prove e del loro esito, le date e i luoghi di svolgimento delle stesse (comma 6);

- l’art.15, concernente, in particolare, la formazione delle graduatorie e, nello specifico, la pubblicazione contestuale “sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata” (comma 6);

VISTA la nota del DFP dell’8 agosto 2023, da ultimo integrata con la nota del 27 ottobre 2023, con cui, a seguito delle interlocuzioni informali con l’Ufficio del Garante, è stato trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente l’individuazione delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento del Portale di cui all’art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, finalizzato al reclutamento presso le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e le autorità amministrative indipendenti, corredato dal relativo allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, riguardante i sistemi di sicurezza e funzionamento del Portale;

CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di 12 articoli che disciplinano le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, precisano le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti e definiscono le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni e del DFP, prevedendo, in particolare:

- le finalità istituzionali perseguite dal DFP, dalle Pubbliche Amministrazioni, incluse le autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli Enti locali attraverso il Portale, e il relativo ambito di applicazione (art. 1);

- le funzioni rese disponibili attraverso il Portale alle Pubbliche Amministrazioni, e precisamente: l’individuazione, per mezzo di dati aggregati, elaborati dall’analisi della sezione curriculum vitae del Portale, della tipologia e numerosità delle professionalità presenti in uno specifico ambito territoriale, al fine di supportare le politiche di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni; la pubblicazione di bandi, di avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e di selezione di professionisti ed esperti; il monitoraggio e supporto alle candidature relative ai bandi e agli avvisi; le comunicazioni dirette agli utenti connesse alla candidatura, tramite posta elettronica, prima della scadenza dello specifico bando o avviso di selezione per informare l’utente dell’imminente scadenza, invitando contestualmente l’interessato a completare la propria candidatura; l’acquisizione delle candidature e dei profili professionali congruenti alle esigenze dell’amministrazione; le comunicazioni ai candidati concernenti il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito; la pubblicazione degli avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione esaminatrice; la pubblicazione dell’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione; la pubblicazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o esperti; la richiesta di scelta della sede di destinazione da parte dei candidati successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito; la richiesta di supporto tecnico durante l’intera gestione del processo di reclutamento (art. 2, comma 2);

- le funzioni rese disponibili attraverso il Portale agli utenti, e precisamente: la creazione e la modifica del proprio curriculum vitae per agevolare l’interessato nella ricerca, selezione e compilazione delle domande di candidatura ad una posizione; la ricerca georeferenziata delle posizioni disponibili in base a filtri selezionati dall’utente; la compilazione della domanda di candidatura alla posizione di interesse e salvataggio della stessa all’interno del proprio profilo personale; la proposizione nonché la gestione delle candidature; la ricezione delle comunicazioni connesse alla domanda di candidatura; la proposizione di candidatura a componente di commissione esaminatrice; la proposizione di candidatura all’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione; la ricezione di comunicazioni concernenti il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del relativo esito; la consultazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o esperti; la scelta della sede di destinazione da parte del vincitore successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito; la richiesta di supporto tecnico (art. 2, comma 3);

- le funzioni rese disponibili attraverso il Portale al DFP, e precisamente: la gestione del servizio di registrazione e di compilazione del curriculum vitae; il monitoraggio della domanda e dell’offerta di lavoro pubblico presente sul Portale al fine di migliorare i processi e la qualità del reclutamento nella pubblica amministrazione; l’adeguamento delle caratteristiche tecniche del Portale; il supporto tecnico agli interessati e alle amministrazioni (art. 2, comma 4);

- le modalità di registrazione al Portale da parte degli utenti, mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del CAD, nonché tramite identità digitale eIDAS ai sensi del Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale e le tipologie di dati necessari ai fini della registrazione (art. 3, commi 1 e 2);

- le tipologie di dati personali riferiti agli utenti raccolti in occasione della compilazione del curriculum vitae - in un’apposita sezione dedicata del Portale - che comprende, oltre ai dati anagrafici, anche le informazioni relative ai titoli di studio e all’esperienza professionale di ciascun interessato e, in particolare, i titoli di studio e le eventuali abilitazioni professionali, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento, nonché gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato eventualmente riconosciuto equipollente in Italia, le eventuali specializzazioni possedute, la professionalità esercitata, le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti (art. 3, comma 3);

- le modalità di selezione di uno specifico bando o avviso d’interesse, attraverso apposite funzioni di ricerca, le modalità di compilazione e presentazione delle candidature da parte degli interessati tramite il Portale sulla base dei requisiti previsti dal singolo bando o avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 4, commi 1 e 2);

- la possibilità per il candidato di replicare, nella domanda di partecipazione, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d’interesse necessarie già presenti nel curriculum vitae, compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi (art. 4, comma 3);

- il salvataggio automatico della domanda di partecipazione nella pagina personale dell’utente e conservazione della stessa ai fini dell’eventuale proposizione della candidatura entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso (art. 4, comma 4);

- la possibilità per l’interessato di ricevere comunicazioni, connesse alla domanda di partecipazione compilata e non ancora trasmessa, tramite posta elettronica, prima della scadenza dello specifico bando o avviso, finalizzate ad avvisare l’interessato dell’imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura (art. 4, comma 5);

- la possibilità per l’interessato di trasmettere la domanda di partecipazione previa verifica dei dati personali inseriti - che possono riguardare anche le categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento - nonché l’eventuale aggiornamento, integrazione ovvero selezione di quelli contenuti nel proprio curriculum vitae, mediante specifica funzionalità, con le informazioni d’interesse inserite in fase di candidatura, la cui veridicità è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di seguito “TUDA”) (art. 4, commi 6, 7 e 8); 

- le modalità di accesso al Portale da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante uno specifico processo di accreditamento che prevede diverse fasi e che si intende perfezionato all’atto della nomina del DFP a responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, nonché l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di personale specificamente autorizzato ad operare sul Portale - con il ruolo di “Responsabile Unico” ovvero “Operatore”- dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del CAD (art. 5, commi 1 e 2);

- l’adesione alla piattaforma pagoPA, di cui all’art. 5 del CAD e alle istruzioni operative per l’accesso al Portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità che sono state definite dal DFP d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI e pubblicate nell’area riservate alle amministrazioni all’interno del Portale del reclutamento (art. 5, comma 3);

- il supporto del DFP alle Pubbliche Amministrazioni in merito all’utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo (art. 5, comma 4);

- le modalità di utilizzo del Portale da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la descrizione delle operazioni che il Responsabile Unico e l’Operatore, previa identificazione, possono effettuare per conto dell’Amministrazione, in particolare: la creazione di bandi/avvisi; l’inserimento delle informazioni necessarie, tra cui i requisiti di partecipazione e il termine iniziale e finale di presentazione delle candidature, e pianificazione della loro pubblicazione; la ricerca, gestione, monitoraggio e valutazione delle candidature e dei profili professionali di interesse; l’acquisizione e pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali per la visione da parte del singolo candidato e per la visione in area pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la gestione delle comunicazioni verso gli utenti (art. 6);

- l’utilizzo del Portale per le comunicazioni ai candidati, nell’ambito delle procedure concorsuali, del calendario delle prove concorsuali, del loro esito, delle date e della sede di svolgimento delle prove, previa identificazione del candidato, nonché l’utilizzo del Portale per la pubblicazione dell’apposito avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale del concorso a cura dell’amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale (art. 7, commi 1 e 2);

- i tempi di conservazione dei dati trattati nell’ambito del Portale (art. 8);

- le misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche adottate nell’ambito del Portale e definite più compiutamente nell’allegato tecnico allo schema di decreto (art. 9, commi 1, 2 e 3);

- la procedura relativa all’accertamento del malfunzionamento del Portale, secondo le seguenti modalità:

in caso di malfunzionamento tecnico e generalizzato, il DFP provvede ad accertarlo con proprio atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti;

in caso di malfunzionamento dovuto a problematiche tecniche o errori materiali riconducili alla singola Amministrazione banditrice, la medesima provvede tempestivamente ad informare il DFP che lo accerta con proprio atto, supportando l’Amministrazione banditrice nelle attività conseguenti e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti (art. 9, comma 4);

- le condizioni e le modalità per la modifica o l’integrazione del decreto e del relativo allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, a seguito degli sviluppi evolutivi del Portale, prevedendo che ciò avvenga con le medesime modalità e garanzie previste per l’adozione del presente decreto (art. 10);

- gli aspetti rilevanti in materia di protezione dei dati personali con particolare riguardo al ruolo assunto dai diversi soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Portale, specificando che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri - DFP opera in qualità di titolare per i trattamenti dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio di registrazione e di compilazione del curriculum vitae, del monitoraggio del Portale e dell’adeguamento delle caratteristiche tecniche e supporto tecnico (art. 11, comma 1);

le singole Amministrazioni banditrici operano in qualità di titolari per i trattamenti relativi al processo di reclutamento, dalla fase di compilazione della domanda di partecipazione sino al termine del procedimento amministrativo di ogni singola procedura concorsuale, mentre il DFP opera in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, per conto di ogni singola Amministrazione (art. 11, commi 2 e 5);

il DFP e le singole Amministrazioni titolari del trattamento assicurano, ciascuno per i profili di competenza, che gli interessati ricevano le necessarie informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati attraverso il Portale (art. 11, commi 3 e 4);

il DFP svolge la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35, par. 10, del Regolamento, sui trattamenti dei dati effettuati nell’ambito del Portale (art. 11, comma 6);

CONSIDERATO che i trattamenti in esame presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati - in quanto riguardano informazioni che possono comprendere anche dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, sono effettuati su larga scala, sia in termini di numerosità degli interessati che di estensione geografica, ed hanno ad oggetto dati riferiti a interessati vulnerabili – e che tali rischi devono essere adeguatamente individuati e mitigati nell’ambito della prevista valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, e dei relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle numerose interlocuzioni informali intercorse, volte a rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, assicurando, in pari tempo, il coordinamento con la preesistente disciplina di settore applicabile in materia di reclutamento e selezione del personale nell’ambito del pubblico impiego e il rispetto delle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati, anche nelle fasi antecedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

RILEVATO, più nel dettaglio, che sono state tenute in debita considerazione le osservazioni fornite nell’ambito delle predette interlocuzioni informali e di specifiche riunioni, aventi carattere d’urgenza, con i rappresentanti del DFP, per assicurare, in ossequio ai principi generali del trattamento nonché a quelli di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5 e 25 del Regolamento) e tenendo conto dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento nello specifico contesto in esame, il rispetto del Regolamento e del Codice, delle disposizioni che regolano, in generale, l’azione amministrativa, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, nonché di quelle applicabili a tutti i trattamenti di dati personali finalizzati alla selezione, al reclutamento e all’assunzione del personale, con particolare riguardo a:

- la puntuale individuazione del ruolo svolto rispettivamente dal DFP e dalle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle distinte finalità perseguite nell’ambito del Portale, precisando le attività di trattamento che il DFP svolge in qualità di titolare, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, da quelle poste in essere dallo stesso, in qualità di responsabile del trattamento, per conto e nell’interesse delle Pubbliche  Amministrazioni nel contesto dell’avvio, dello svolgimento e della conclusione delle procedure concorsuali e selettive da esse indette, assicurando la trasparenza nei confronti degli interessati e una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 24 e 28 del Regolamento);

- le modalità per assicurare che siano trattati esclusivamente i dati personali degli interessati necessari al raggiungimento della specifica finalità di selezione, reclutamento e assunzione di personale mediante concorsi pubblici e procedure selettive, raccogliendo le sole informazioni pertinenti rispetto all’eventuale attività lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice);

- la puntuale individuazione delle tipologie di dati personali acquisiti presso gli interessati fin dalla fase di compilazione del curriculum vitae in occasione della registrazione al Portale, nonché le misure volte ad assicurare il trattamento dei soli dati esatti e aggiornati, stante la possibilità di variazione degli stessi nel corso del tempo, nonché dei soli dati pertinenti, in riferimento agli specifici requisiti previsti da ciascun bando pubblico o avviso di selezione, prevedendo, a tal fine, specifiche funzionalità che consentono all’interessato di replicare, nella fase di compilazione della domanda, le informazioni d’interesse già presenti nel curriculum vitae - compilato in fase di registrazione - nonché la possibilità di aggiornare le stesse informazioni presenti nel curriculum vitae sia in fase di presentazione della domanda che in occasione di accessi successivi, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di esattezza (art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento);

- le misure per assicurare il coordinamento con la disciplina di settore in materia di documentazione amministrativa e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati (d.P.R. 445/2000, spec. artt. 71, 72 e 76, in riferimento agli artt. 43, 46 e 47), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di esattezza (artt. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento);

- le modalità per assicurare che gli interessati ricevano le necessarie informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati, nell’ambito del Portale, dal DFP e dalle singole Amministrazioni, titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento);

- l’individuazione dei dati acquisiti nell’ambito delle procedure di autenticazione informatica in modo che, con riguardo agli utenti, siano acquisiti esclusivamente il cognome e il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, il sesso, nonché l’indirizzo di residenza o di domicilio, l’indirizzo PEC o un altro domicilio digitale e un recapito telefonico (con possibilità per l’utente di modificare/ aggiornare i predetti dati di contatto), mentre con riguardo al personale autorizzato ad operare sul Portale per conto delle singole Amministrazioni, siano acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza nonché delle norme a tutela della sfera privata del lavoratore (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f) nonché 88 del Regolamento e 113 del Codice);

- la corretta individuazione dei tempi di conservazione delle diverse tipologie dei dati personali trattati attraverso il Portale, in relazione a ciascuna delle finalità perseguite, salva l’eventuale ulteriore conservazione per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento);

- l’individuazione delle misure volte ad assicurare che le domande di partecipazione, compilate ma non presentate, siano visibili all’amministrazione banditrice soltanto per attività di supporto alla presentazione della domanda per il periodo necessario a tale scopo con conseguente cancellazione dopo 30 giorni dalla scadenza del predetto periodo, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. c) ed e) del Regolamento);

- l’indicazione delle garanzie volte ad assicurare la non identificabilità degli interessati, nell’ambito delle attività di monitoraggio tramite il Portale, mediante l’utilizzo di dati aggregati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- l’individuazione di misure tecniche e organizzative adottate nell’ambito del Portale al fine di garantire il rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento;

- l’adozione di specifici atti formali, volti ad accertare il malfunzionamento del Portale, anche nel caso in cui ciò dipenda da problemi tecnici o errori materiali riconducili alla singola Amministrazione, dandone comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni a vario titolo coinvolte e pubblicando sul Portale specifici avvisi informativi a beneficio degli utenti, nel rispetto del principio degli obblighi di integrità e sicurezza (artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento);

- le misure per assicurare il coordinamento con la disciplina di settore in materia di pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie di procedimenti relativi a concorsi, prove selettive e procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 35, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento);

PRESO ATTO che in merito al coordinamento con la disciplina in materia di registrazione di protocollo e di conservazione degli atti amministrativi e degli archivi pubblici (cfr. CAD e TUDA, nonché d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) il DFP ha dichiarato che l’acquisizione delle domande attraverso il Portale “assolva agli adempimenti della protocollazione”;

RITENUTO di non dover formulare osservazioni sullo schema di decreto in questione atteso che le indicazioni fornite, con carattere d’urgenza, dall’Ufficio del Garante nell’ambito dell’istruttoria, sono state tenute in debita considerazione;

RITENUTO che il parere sia reso nei termini indicati nell’art. 9, comma 3, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, considerato che, come riportato nelle premesse dello schema di decreto, l’intervento regolatorio in questione si colloca nel percorso di attuazione di politiche rientranti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché tenuto conto dell’urgenza rappresentata dal DFP nella predetta nota del 27 ottobre 2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto;

RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Roma, 3 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione