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Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - 16 novembre 2023 [9966570]

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[doc. web n. 9966570]

Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - 16 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 523 del 16 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare, l’art. 6- bis del medesimo decreto;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”) e, in particolare, l’art. 4-bis delle medesime Regole deontologiche in base al quale “Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche. Il Programma indica altresì i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 del Regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell´art. 58, par. 3, lett. b) Regolamento”;

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025, trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica con nota del 16 febbraio 2023 (prot. n. 625587);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con nota del 16 febbraio 2023, l’Istituto nazionale di statistica (“Istat” o “Istituto”) ha trasmesso lo schema di Programma statistico nazionale 2023 -2025 (di seguito anche solo PSN o Programma) per la formulazione del parere di competenza del Garante, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche.

Nella documentazione in atti sono stati forniti altresì, in particolare, l’estratto del verbale della seduta del 28 settembre 2022 del Comitato di indirizzo e coordinamento e dell’informazione statistica (Comstat) di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025, come previsto dall’art. 3, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; il parere della Conferenza Unificata, espresso in data 30 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il Parere della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica, espresso in data 20 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 322/1989.

Nello schema di PSN 2023-2025 sono indicati i lavori statistici che saranno condotti dall’Istat e da altri soggetti del Sistan (sistema statistico nazionale) nel corso della nuova programmazione triennale. Esso è così composto:

la relazione di accompagnamento al Volume 1;

il Volume 1, che riporta, per tutti i lavori inclusi nel Programma, informazioni relative a settore, area tematica, soggetto titolare, obiettivo, tipologia e origine normativa;

il Volume 2, “Dati personali”, che riporta, con le stesse logiche del Volume 1 i prospetti informativi relativi ai lavori che trattano dati personali;

l’elenco dei lavori per i quali è prevista la diffusione delle variabili in forma disaggregata;

l’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e delle rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

In via preliminare, il Garante prende atto che i prospetti informativi dei lavori statistici indicati nel citato Volume 2 sono stati redatti utilizzando il nuovo schema di rappresentazione delle informazioni elaborato a seguito di un percorso di collaborazione istituzionale con l’Autorità, volto a rendere i predetti prospetti informativi più chiari e coerenti con il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (art. 6-bis, comma 1-bis d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322).

Le modifiche apportate hanno, in particolare, riguardato una rappresentazione più chiara dei tempi di conservazione, anche in riferimento all’eventuale ulteriore conservazione operata dai titolari dei trattamenti, la ricognizione delle fonti dalle quali sono raccolti i dati al fine di consentire agli interessi di conoscere, ex ante, l’origine degli stessi anche in ipotesi di raccolta presso soggetti terzi. Attualmente quindi tali prospetti risultano maggiormente idonei ad assicurare l’effettiva autodeterminazione informativa degli interessati e a favorire l’approvazione di un atto che, in quanto base giuridica del trattamento, gode altresì della necessaria chiarezza, precisione e prevedibilità (cons. 41 del Regolamento).

Si intende inoltre ribadire ancora una volta che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 del Regolamento) è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. Pertanto, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, in assenza di altra disposizione di legge o regolamento, non si rinviene un’adeguata base normativa che legittimi il trattamento dei predetti dati per fini statistici.

A tale riguardo, con provvedimento del 24 giugno 2021 (doc. web n. 9682603), l’Autorità ha adottato il “Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 2, del Codice”.

Successivamente, nell’Adunanza del 21 dicembre 2021 della sezione consultiva per gli atti normativi, il Consiglio di Stato si è espresso sul predetto schema di decreto anche alla luce dei rilievi formulati dal Garante nel richiamato parere. Il supremo consesso della Giustizia amministrativa offre, in primo luogo, un’interpretazione coordinata con l’ordinamento nazionale di “dato relativo a condanne penali e reati” che ricomprenda “ogni provvedimento penale, anche non definitivo” (condanne, reati, misure di sicurezza, ivi inclusa l’assoluzione cfr. punti 3.2.2.-3.2.5.) e, per ciò che qui rileva, ribadisce la coerenza della ricostruzione normativa relativa ai presupposti giuridici per il trattamento delle tipologie di dati in esame rispetto all’ordinamento comunitario e a quello specifico di settore (cfr. punto 4.3; provv. del 30 giugno 2022, doc. web n. 9794929).

Si segnala, quindi, come elemento di forte criticità per la produzione della statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della Giustizia.

RILEVATO

1. L’attività istruttoria svolta

1.1. Elementi di ordine generale

L’Ufficio del Garante ha avviato una specifica istruttoria in ordine allo schema di PSN presentato (nota del 26 aprile 2023, prot. n. 68014), al fine, in particolare, di affrontare alcune tematiche di ordine generale, tenuto anche conto del richiamato lavoro concluso con l’Istituto sui prospetti informativi dei lavori statistici contenuti nel PSN, nonché per chiarire taluni elementi di criticità rispetto a singoli lavori statistici.

L’attività istruttoria è stata finalizzata a migliorare la chiarezza e la precisione della descrizione dei trattamenti di dati personali svolti per la realizzazione dei lavori statistici ivi compresi, in quanto il PSN costituisce sia la base giuridica per lo svolgimento di tali trattamenti sia lo strumento principiale attraverso il quale informare gli interessati in relazione all’uso dei dati personali per scopi di statistica ufficiale che non sono raccolti direttamente presso di loro (cons. 41 del Regolamento, art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989 e art. 6, comma 2 delle Regole deontologiche).

Nello specifico, l’Ufficio aveva osservato nel corso dell’istruttoria come, per quanto migliorate, le sezioni del PSN riferibili ad ogni singolo titolare del trattamento e dedicate alla rappresentazione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989, continuassero a riportare le medesime criticità già rilevate dal Garante nei precedenti pareri. Il Garante aveva infatti già osservato come spesso queste sezioni contengano inutili ripetizioni di adempimenti già previsti dal Regolamento (artt. 30, 35, 37 e ss.), siano eccessivamente differenti le une dalle altre, anche in termini di estensione e, inoltre, eccessivamente generiche, ossia non riferite specificatamente ai trattamenti effettuati per finalità statistiche cui tali misure devono riferirsi. Esse risultano infatti, scarsamente incentrate nella descrizione delle misure adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e delle misure tecniche e organizzative volte a garantire, in ambito statistico, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare attraverso l’uso di misure di minimizzazione quali le tecniche di pseudonimizzazione (artt. 5, 25, 32 e 89 del Regolamento; cfr. provv. del 13 febbraio 2020 doc. web 9283929; del 10 dicembre 2020, doc. web. 9520567 e del 30 giugno 2022 doc. web 9794929).

Specifiche criticità sono state rilevate, inoltre, in riferimento ad alcuni lavori statistici di titolarità dell’Istituto superiore di sanità (ISS); in particolare, non risultando chiara la classificazione di alcuni lavori relativi all’uso di registri di patologia già censiti nel d.P.C.M. 3 marzo del 2017, come le statistiche da indagine (SDI) (es. ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA); ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti; ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi).

L’Ufficio, nel corso dell’istruttoria, ha ritenuto, inoltre, che nei prospetti informativi non apparissero chiare alcune diciture relative alle fonti amministrative utilizzate e alla comunicazione dei dati a soggetti terzi, anche alla luce delle modalità di compilazione degli stessi rappresentate al Garante nel corso delle attività sui nuovi prospetti informativi dei lavori statistici.

Fermo restando che l’istruttoria svolta riguarda il PSN quale atto normativo che incide sul trattamento di dati personali, per il quale è obbligatoriamente previsto il coinvolgimento del Garante in sede consultiva (art. 6-bis del d.lgs. n. 322 del 1989), come di consueto essa è stata orientata altresì ad assicurare, in omaggio ai principi di responsabilizzazione e di privacy by design, che nell’ambito dei richiamati trattamenti sia data effettiva applicazione ai principi in materia di protezione dei dati personali sanciti dal Regolamento (artt. 5 e 25).

Come di seguito rappresentato, è stato evidenziato, in particolare, il principio di minimizzazione dei dati, in base al quale essi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, sottolineando altresì che il Regolamento richiede che le valutazioni in ordine alla qualità e quantità di informazioni che si ritiene necessario trattare per il perseguimento delle finalità di statistica ufficiale, siano svolte sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. c) e 25).

In riferimento al principio di minimizzazione dei dati, l’Ufficio ha richiesto specifici chiarimenti nel corso dell’istruttoria, in relazione alla pertinenza di talune categorie di variabili rispetto allo scopo del trattamento (es. IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente; IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie; IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori; IST-02569 Sistema dei conti della Sanità).

Specifici approfondimenti sono stati svolti, inoltre, sul principio di limitazione della conservazione, in base al quale i dati possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per l’arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottolineando che, anche in base al principio di responsabilizzazione, tali elementi devono basarsi su specifiche considerazioni di ordine tecnico statistico (art. 5, par. 1, lett. e) e par. 2 del Regolamento).

Riguardo al principio di limitazione della conservazione, è stato rilevato come, in taluni lavori statistici, i tempi di conservazione dei dati indicati nella scheda apparissero eccessivamente ridotti per il perseguimento dello scopo del trattamento. Circostanza questa atta a far ipotizzare che il titolare potesse erroneamente ritenere di cessare la conservazione dei dati all’atto della pseudonimizzazione degli stessi ovvero della mera cancellazione dei dati indirettamente identificativi degli interessati. In altri casi al contrario i tempi di conservazione sono apparsi immotivatamente ampi.

In termini generali, l’Istat, anche nell’ambito degli incontri occorsi in sede istruttoria, ha chiarito che la persistente mancanza di omogeneità tra le schede informative dei lavori statistici compresi nel PSN è dovuta alla circostanza che esse sono compilate dai diversi titolari dei lavori medesimi, seppur sulla base di un “di questionario, dal quale il PSN è generato, e che contiene una guida alla compilazione circa i diversi quesiti (compresi gli elementi afferenti alla normativa sui dati personali). Tali indicazioni hanno ad oggetto il quadro normativo di riferimento e i relativi principi, nonché alcune specifiche indicazioni ed esempio, tenuto conto anche dei provvedimenti dell’Autorità sui precedenti PSN. [...]. Terminato il processo di compilazione, le risposte vengono ulteriormente verificate e ove possibile corrette. L’ultimo anno l’Istituto si è concentrato in particolare sulla realizzazione della nuova impostazione dei prospetti informativi dei lavori statistici contenuti nel PSN, condivisa con il Garante. A seguito del consolidamento della nuova impostazione, si intende proseguire nel lavoro di istruzione e formazione per la corretta compilazione del questionario PSN, al fine di rendere la documentazione sempre più chiara a aderente ai principi normativi di riferimento”. (cfr. nota del 10 agosto 2023, prot. n. 1958050).

Ciò posto, tenuto conto che il PSN, in quanto base normativa per il trattamento dei dati personali necessari alla realizzazione dei lavori statistici ivi previsti, nel contenere gli elementi indicati all’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989, deve altresì godere delle caratteristiche di chiarezza, precisione e prevedibilità richieste dal Regolamento per gli atti normativi che costituiscono la base giuridica di trattamenti di dati personali svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (cons. 41, artt. 6, 9 del Regolamento, 2-ter e 2-sexies del Codice), e che spetta all’Istat la sua predisposizione, si prende favorevolmente atto delle iniziative intraprese dall’Istituto per superare le richiamate criticità (art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. 322 del 1989).

Inoltre, al fine di garantire maggiore chiarezza, ma al tempo stesso di semplificare un documento per sua natura già molto corposo e talvolta ridondante, l’Istat ha rappresentato, nella richiamata nota, in particolare “che l’impostazione dei prospetti è stata modificata nel tentativo di chiarire e semplificare ulteriormente le informazioni inserite, aggiungendo alcuni esempi nella premessa ed eliminando le informazioni e regole generali già contenute nella prima parte del Volume.

In sintesi, sono state modificate le informazioni relative a:

1) “Eventuali specifici accorgimenti e misure di sicurezza adottati per l'ulteriore trattamento”: tale informazione è stata eliminata da tutti i prospetti e dalla legenda della premessa della seconda parte del Volume, in quanto si fa riferimento a quanto descritto nella parte generale del Volume stesso.

2) “Comunicazione”: nel prospetto viene valorizzata questa voce soltanto se ci sono particolari specificità rispetto a quanto già indicato nel paragrafo 1.6 del Volume.

Con specifico riferimento alla indicazione dei tempi di conservazione dei dati l’Istat ha chiarito che nei nuovi prospetti informativi “è indicato il periodo massimo di conservazione dei dati personali necessario per il conseguimento degli obiettivi del lavoro statistico […] o, se non è possibile specificarlo, il criterio - contenuto in una legge o regolamento, - da applicare per determinare il periodo di conservazione dei dati personali e il riferimento di tale provvedimento [...]. È, inoltre, indicato l’eventuale tempo di conservazione dei dati personali per un ulteriore trattamento statistico, nonché la specifica finalità di tale trattamento [...] e gli accorgimenti e le misure di sicurezza aggiuntive adottate […]”.

A tale riguardo, nel prendere atto di tale ulteriore specifico elemento di trasparenza nelle schema, si rappresenta sin da ora che presupposti, limiti e condizioni per l’ulteriore conservazione dei dati raccolti in ambito Sistan per finalità di statistica ufficiale sono all’esame del tavolo tecnico avviato per la revisione delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale” a seguito della deliberazione di promovimento adottata dal Garante con il provv. del 15 aprile 2021 (doc. web n. 9582086), ai sensi dell’art. 4, bis, comma 4 del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 106, comma 2 lett. b) del Codice.

Il Garante prende altresì favorevolmente atto della circostanza che “nella premessa della seconda parte del Volume si è provveduto a fornire maggiori dettagli descrittivi circa le categorie di variabili riferite a “stili di vita, comportamenti, opinioni” e a “caratteristiche dell’evento”, atteso che in sede istruttoria l’Ufficio aveva richiesto specifici chiarimenti al fine di comprenderne il significato e se esse potessero includere particolari categorie di dati ai sensi dell’art. 9, par. 1 del Regolamento.

Sul punto, l’Istat ha chiarito che esse si riferiscono a “Variabili relative a stili di vita, comportamenti, opinioni (opinioni relative al fenomeno di osservazione che non rientrano nelle particolari categorie di dati, ad esempio quelle che consentono di calcolare indicatori di fiducia rispetto un determinato settore di servizi) [...], e che “già in occasione della compilazione del PSN 2023-25 Aggiornamento2024 la categoria “stili di vita, comportamenti, opinioni” è stata eliminata”.

È stato rappresentato infine che la macro-categoria denominata “caratteristiche dell’evento”” [...] è riferita a specifiche variabili afferenti al fenomeno osservato che non rientrano nelle altre categorie indicate. A partire dall’aggiornamento 2024 del Psn 2023-25, qualora la categoria venga selezionata, è stato indicato di specificare alcuni esempi in modo da renderne chiaro e comprensibile il contenuto”.

Uno specifico lavoro è stato svolto anche per assicurare maggiore omogeneità alla denominazione delle fonti amministrative richiamate nei prospetti informativi per indicare da dove vengono raccolti i dati utilizzati per la realizzazione dei lavori statistici.

Si guarda con favore all’impegno profuso dell’Istituto di riportare per intero il significato degli acronimi indicati nel programma (es Igop Ispettorato generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico) o di aggiornare la denominazione delle amministrazioni titolari delle banche date citate (Ministero dell’istruzione e Ministero dell’Università e della ricerca).

In ordine alla presunta incongruenza dei tempi di conservazione indicati in alcuni lavori statistici compresi nel PSN, l’Istituto, riferendosi puntualmente a ciascuno di questi, ha rappresento che “Relativamente ai lavori che indicano un tempo di conservazione inferiore a 12 mesi (IST-00066; IST-00453; IST-01448; IST-01450), a seguito di una ulteriore verifica, i designati hanno confermato le tempistiche dichiarate: la necessità di trattare dati personali è strettamente incidentale all’elaborazione di dati aggregati e non vi è l’esigenza di conservare i dati acquisiti. Infatti, in occasione dell’elaborazione successiva, dovranno essere utilizzati dati aggiornati. Nel caso del lavoro IST-01450 il tempo di un mese è stato calcolato dall’inizio delle operazioni di acquisizione al momento di trasmissione dell’elaborazione a Eurostat”; confermando quindi la proporzionalità del tempo indicato.

Specifici chiarimenti sono stati resi altresì in relazione a quei lavori statistici per i quali, al contrario, i tempi di conservazione dei dati apparivano eccessivamente estesi. In particolare, in relazione al lavoro IST-02518 “Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi” è stata confermata la pertinenza del tempo di conservazione dei dati di 360 mesi, precisando che “Tale periodo di conservazione è giustificato dalla necessità di osservare campioni c.d. “panel”, ovvero campioni con unità fidelizzate e seguite fino alla perdita dei requisiti necessari a far parte del campione stesso. Su tali panel vengono anche effettuati controlli longitudinali e in alcuni casi ricostruzioni di serie storiche aggregate e omogenee in seguito, ad esempio, a cambiamenti di classificazione da parte di Eurostat”.

In relazione al lavoro “IST-02703 MIDEA “Micro demographic accounting” e ANVIS “Anagrafe virtuale statistica” è stata confermata la proporzionalità del tempo di conservazione dei dati di 440 mesi, in quanto “coerente con la necessità di fare riferimento al tempo di una generazione. Sono stati inoltre eliminati i riferimenti ad archivi pubblici a fini di studio e ricerca”.

L’Ufficio ha ritento necessario acquisire elementi di natura tecnico-statistica in ordine alla proporzionalità dei tempi di conservazione dei dati indicati in 480 mesi in relazione al lavoro “IST-02742 Registro statistico tematico del lavoro”, qualificato come Statistica da fonti amministrative organizzata e volto alla “Creazione del registro tematico sugli occupati regolari e sulle relazioni lavorative con l'obiettivo di produrre un sistema informativo a supporto dei processi statistici relativi a domanda e offerta di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, ore lavorate e redditi da lavoro”.

Al riguardo, l’Istat ha chiarito che “a seguito di un approfondimento con le strutture competenti dell'Istat, si conferma il tempo di conservazione di 480 mesi, in quanto riferibile al tempo medio di attività lavorativa di un individuo, nel corso della vita”.

L’Istituto ha fornito, inoltre, specifiche garanzie in ordine alla raccolta di dati presso soggetti minori di età anche alla luce delle osservazioni formulate dal Garante nel parere del 19 maggio 2020 (Parere sui lavori statistici “IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, IST- 02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole; IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo”, doc. web n. 9370217).

In particolare, è stato evidenziato che i) – “non vengono raccolte informazioni direttamente presso i minori di 18 anni ma dagli altri componenti della famiglia per i lavori IST-02526 “Indagine CAPI Viaggi e vacanze” e IST-02627 “Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita”; II) - rispetto al lavoro IST-02617 “Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero” le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente nel caso di soggetti maggiori di 15 anni. Invece, le informazioni relative ai minori di 15 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore (proxy), anche se è auspicabile che i minori da 11 a 14 anni rispondano in autonomia”.

Si segnala, infine, che, nel corso dell’istruttoria è stata rilevata dall’Ufficio del Garante la ridondanza, nella sezione “comunicazione” delle schede informative, dell’indicazione “Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan” e “Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati”.

Tale sezione del prospetto informativo è volta appunto e rendere noto se i dati raccolti per la realizzazione del relativo lavoro statistico siano destinati alla comunicazione a specifici titolari.

A tale proposito, l’Istat ha chiarito che la formulazione utilizzata non è idonea a fornire tale elemento conoscitivo quanto piuttosto a rappresentare un’eventualità che, qualora dovesse realizzarsi, si fonderebbe su specifici presupposti normativi. Nel primo caso, infatti, la comunicazione di dati tra soggetti Sistan è soggetta alla disciplina di settore oltre che in materia di protezione dei dati personali, anche del d.lgs. 322 del 1989; nel secondo caso la comunicazione di dati raccolti per scopi di statistica ufficiale a ricercatori estranei all’ambito Sistan è ammessa nel rispetto dell’art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan, adottate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica -COMSTAT, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole (provv. del 21 giugno 2018 doc. web n. 9023239).
Tenuto conto che tale normativa risulta richiamata nella parte introduttiva del PSN, l’Istat ha da ultimo inteso correttamente riportare nella sezione “comunicazione” dei prospetti informativi dei lavori statistici del PSN solo quei flussi di dati che si basano su specifici presupposti normativi.

1.2 Osservazioni relative a ulteriori specifici lavori statistici

Nel corso degli incontri informali occorsi in sede istruttoria, il Garante ha chiesto che l’Istituto fornisse chiarimenti in ordine a specifici profili relativi a singoli lavori statistici.

In particolare, nel lavoro statistico “IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie” volto a “Rilevare i consumi di energia e le dotazioni energetiche delle famiglie residenti in Italia” e qualificato come statistica da indagine ma che, come spesso accade, prevede anche l’uso di numerosi dati raccolti presso fonti amministrative, l’Ufficio ha richiesto chiarimenti in ordine alla pertinenza delle fonti e categorie di variabili utilizzate.

A tale riguardo, l’Istat ha rappresentato che “le variabili relative ad istruzione e situazione lavorativa sono utili per analisi relative ai consumi e agli usi di energie rinnovabili. Si è usata la dizione standard "Variabili relative a stili di vita, comportamenti, opinioni" intendendo solo considerare i comportamenti riferiti all'uso degli elettrodomestici, delle lampadine, ecc. Con riferimento ai "Dati acquisiti da fonti amministrative o da nuove fonti di dati", utilizzati anche per controlli di qualità statistica, è stata espunta la "Banca dati statistica reddituale".

Osservazioni analoghe sono state mosse dall’Ufficio in ordine alla statistica da indagine (SDI) “IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori”, rispetto alla quale l’Istituto ha chiarito che la fonte utilizzata “Archivio Ufficiale abbonati - categoria residenziali” [...] è necessaria per definire la lista dei rispondenti, tenuto conto che la metodologia di indagine è l’intervista telefonica [...]”, evidenziando altresì che “l'indagine fa parte di un progetto armonizzato a livello europeo regolato da un “framework partnership agreement” quinquennale [...] e nei contratti annuali [...] stipulati tra l'Istat e la Commissione Europea. [...] Per quanto riguarda le categorie di variabili necessarie a definire la lista dei rispondenti sono funzionali per il rispetto del piano di campionamento che sottende l'indagine (variabili identificative, di contatto e geografiche). Infine, circa le variabili raccolte, la macro-categoria denominata nel PSN "Variabili relative a stili di vita, comportamenti, opinioni" è stata valorizzata con riferimento alle sole opinioni che permettono di calcolare l'indicatore di fiducia del settore (quindi non afferiscono a particolari categorie di dati personali)”.

Rispetto a numerosi lavori statistici, l’Ufficio aveva riscontrato taluni profili di criticità in merito alla rappresentazione degli obiettivi e alla descrizione sintetica, laddove essi apparivano spesso ancora troppo tecnici e come tali difficilmente intellegibili dagli interessati non esperti della materia o apparivano ridondanti.

L’Istat ha pertanto provveduto a modificare le richiamate sezioni dei seguenti lavori statistici IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze; IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale; IST-02762 Studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini della misurazione degli aggregati economici dei conti nazionali; IST-02854 “Hate speech online” ; IST-02545 Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; IST-02493 e IST-02494 (Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale e componente da lista).

Il Garante prende atto di questi interventi, che risultano talvolta più corposi e significativi e in altri casi minimali. Si ritiene quindi che nella formulazione attuale in termini generali la maggior parte delle schede sopra richiamate, pur senza perdere la loro fisiologica natura tecnica, risulti più chiara e comprensibile anche per lettori poco esperti, fermo restando l’auspicio di rendere la descrizione dei lavori sempre più chiara, omogenea e facilmente intellegibile.

Con specifico riferimento al lavoro statistico Ist-02854 “Hate speech on line” nell’apprezzare il lavoro di sintesi operato nelle sezioni del prospetto informativo, si ritiene tuttavia necessario che nella sezione obiettivo del prospetto informativo di tale lavoro venga inserita nuovamente la precisazione che la classificazione dei dati operata attraverso strumenti di machine learning “non sarà interamente automatizzata, ma sempre supervisionata umanamente”.

Con specifico riferimento al trattamento di dati personali tramite strumenti di intelligenza artificiale, si ricordano infatti i vincoli, in termini di protezione dei dati e trasparenza, che dovrebbero essere rispettati. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “dal diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell’esame e nell’utilizzo degli strumenti in-formatici. In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata […] il principio di non esclusività della decisione algoritmica […]. In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti” (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472).

A ciò si aggiunga che il Garante ha di recente osservato, in riferimento alla realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale (cfr. Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale del 10 ottobre 2023, doc web n. 9938038), come affidare solo alle macchine il compito di prendere decisioni sulla base di dati, elaborati mediante sistemi di IA, comporta rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Si sottolinea quindi la centralità del concetto di supervisione umana e come essa dovrebbe essere svolta da esperti altamente qualificati, al fine di assicurare il rispetto del diritto di non essere assoggettato a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato

È altresì indispensabile, come indicato nel predetto decalogo, che, nell’addestramento e nell’utilizzo dell’algoritmo, sia assicurata la qualità dei dati espressa anche in termini di completezza e di rappresentatività dei soggetti i cui dati si intendono analizzare.

Si evidenzia infine che nella nota di trasmissione dello schema di PSN, l’Istat ha evidenziato tra le altre cose che “in ottemperanza al provvedimento n. 237/2022, l’Istituto ha aggiornato il prospetto informativo relativo al lavoro Ist-02832 “Prestazioni sanitarie ambulatoriali e farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale”, in conseguenza a quanto comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istat, circa i dati richiamati nel lavoro che possono essere trattati in quanto legittimamente conservati dal Ministero stesso”.

In particolare, nel prospetto è stato eliminato il riferimento alle statistiche volte a valutare “l’effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 analizzando la dinamica sia delle prestazioni e dei farmaci collegati alla gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, sia di quelli indirettamente ‘condizionati’ per le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie in conseguenza dell’emergenza” effettuando “analisi statistiche nei periodi precedenti e successivi all’insorgenza della pandemia” che si fondavano sull’art. 13 del d.l. 34/2020 convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato “Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’Istat, infine, chiarendo che gli studi progettuali “possono non avere un output statistico diffuso al pubblico” ma “rappresentano a pieno titolo dei lavori statistici che sono, ad esempio, necessari al miglioramento delle metodologie statistiche utilizzate”, ha indicato che “Tra gli studi progettuali rientra anche il lavoro IST-02834 Studio dei Mobile Network Data a fini statistici” confermando che “il trattamento dei dati personali, pseudonimizzati direttamente dal fornitore, non associabili ad alcun dato presente in archivi Istat, risulta in linea con quanto espresso nel provvedimento del GPDP n. 235 del 9 giugno 2022 e che non sono stati acquisiti nuovi dati. Pertanto il trattamento avviene sui dati valutati dall'Autorità. E’ stata quindi eliminata dalla descrizione della scheda la voce “Eventuali specifici accorgimenti e misure di sicurezza adottate per l’ulteriore trattamento: Viene effettuata una pseudonimizzazione dei codici delle SIM e inoltre la codifica delle SIM è tali da rendere indipendenti e non collegabili forniture diverse” in quanto non applicabile”.

A tale riguardo, nel prendersi atto della semplificazione operata, il Garante intende evidenziare che in base alla tecnica di pseudonimizzazione indicata nella relativa Valutazione di impatto, svolta sensi dell’art. 35 del Regolamento, è riportato nel richiamato provvedimento, che l’Istat acquisisce “da un provider telefonico i cd CDR (Call Detail Record), opportunamente elaborati e aggregati, che “vengono poi confrontati con i dati amministrativi di residenza per dimostrare l’elevata correlazione dei due valori e per dimostrare come questi dati consentano di ottenere stime di predizione di elevata qualità nella definizione della popolazione dimorante. [...]. I CDR acquisiti sono relativi a “una specifica area territoriale (Province e/o Regioni), e a un periodo di tempo definito di 5 o 6 settimane. Tra i dati disponibili nei CDR, il Provider telefonico estrae e trasmette soltanto: un identificativo unico per ogni SIM (Subscriber Identity Module), il tipo di evento (chiamata telefonica o Text Message), la data e l’orario di inizio chiamata (l’orario è espresso in ora e minuti), la durata della chiamata (espressa in ore e minuti), il codice della cella telefonica di inizio e di fine chiamata. Inoltre vengono selezionati i CDR delle SIM che hanno più di 5 eventi in tutto il periodo di osservazione ed escluse SIM che hanno attività di messaggistica molto elevata o concentrata [...] Il codice SIM [...] contenuto nel CDR viene ri-codificato dal provider e, prima dell’invio della fornitura ad Istat, il provider stesso distrugge il file di raccordo tra gli identificativi originali e quelli trasformati. Questo, oltre a garantire il disaccoppiamento della fornitura dei dati ad ISTAT dalla base dati interna del provider, consente all’Istituto di acquisire una base di dati già ricodificata. L’Istituto, poi, procede ad una sistematica aggregazione dei dati secondo partizioni temporali (settimane, giorni della settimana o fasce orarie) e aree riferite alle antenne (BSA). I totali ottenuti vengono riproporzionati rispetto al comune in funzione della percentuale di copertura dell’area della BSA. Quindi l’attribuzione del comune di origine e destinazione delle tratte è fatta in base a semplici stime. Per assicurare l’effettiva applicazione dei principi di minimizzazione del dato e di limitazione della finalità, e in omaggio al cd divieto di ricadute amministrative (art. 5, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento e art. 105 del Codice), l’Istat ha individuato specifiche misure tecniche e organizzative per prevenire indebite correlazioni (“linkage”) tra i dati dell'operatore e le fonti interne dell’Istituto”.

Su tali premesse, il Garante intende ribadire che l’asserzione e per cui “la codifica delle SIM è tali da rendere indipendenti e non collegabili forniture diverse” seppur rimossa dal PSN, in base alla tecnica di pseudonimizzazione descritta resta valida e applicabile al lavoro in esame.

1.3. Lavori statistici di titolarità dell’ISS

L’Istituto Superiore di Sanità-ISS è uno dei soggetti Sistan che presenta il maggior numero di lavori statistici nell’ambito della programmazione triennale della statistica ufficiale.

Il Garante negli ultimi anni si è soffermato in particolare sulle schede informative dei lavori statistici di titolarità dell’ISS, soprattutto laddove essi concernevano sistemi di sorveglianza o registri di patologia, ai sensi ai sensi dell’art. 12, commi da 10 a 14 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e del d.P.C.M. 3 marzo 2017, sottolineando l’esigenza che nel PSN siano indicate unicamente le finalità statistico-epidemiologiche perseguite attraverso tali registri o sistemi e non anche quelle di cura o amministrative estranee alle competenze degli uffici di statistica (cfr. parere del 10 dicembre 2020 doc. web n. 9520567).

Nell’ambito dell’istruttoria svolta in relazione allo schema di PSN in esame, l’Ufficio ha chiesto specifici chiarimenti in ordine alla tipologia di lavoro statistico svolta dell’ISS in relazione ai predetti registri, se di statistica da indagine SDI(1) (come fino ad ora indicato) ovvero di Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati SDA(2)  (come invece ipotizzato dell’Ufficio).

La differenza risulta particolarmente rilevante giacché mentre la statistica da indagine (SDI) presuppone un contatto diretto con l’interessato, la possibilità per quest’ultimo di non fornire riscontro sulle domande relative ai dati sensibili o giudiziari (che come noto sono esenti dal cd. “obbligo di risposta” ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 322 del 1989) e il diritto per l’interessato di ottenere un’informativa dal rilevatore ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, nelle statistiche da fonti amministrative organizzate (SDA), l’ente Sistan, titolare del lavoro, in virtù del PSN, che funge da base giuridica del trattamento, può raccogliere dati personali, anche inerenti le particolari categorie, presso altri soggetti pubblici o privati assolvendo agli  oneri informativi attraverso il PSN medesimo, ciò in quanto esso funge da informativa agli interessati(art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche).

Sulla base di tali chiarimenti, tenuto conto che i registri di patologia, indicati nel PSN e previsti dal richiamato d.P.C.M. 3 marzo 2017, vengono alimentati sulla base dell’obbligo giuridico, gravante in capo alle strutture sanitarie (Regioni, ASL, Centri clinici di riferimento), di trasmettere periodicamente determinate informazioni al titolare del registro medesimo (su base regionale o nazionale), l’Istituto, tenuto conto dei rilievi formulati dall’Ufficio in sede istruttoria, ha ritenuto più corretto riqualificare taluni di detti lavori come statistiche da fonti amministrative (SDA) organizzate, correggendo in tal senso i relativi prospetti informativi nel PSN.

La modifica ha riguardato, in particolare la seguente lista di lavori statistici:

ISS-00004 - Registro nazionale aids

ISS-00006 - Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)

ISS-00007 - Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti

ISS-00011 - Registro nazionale della legionellosi

ISS-00012 - Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate

ISS-00014 - Sistema di sorveglianza integrata dell'influenza (INFLUNET)

ISS-00020 - Registro nazionale delle coagulopatie congenite

ISS-00021 - Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita

ISS-00023 - Sistema di sorveglianza dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), da Statistica da Indagine (SDI) diviene Statistica Derivata o rielaborazione (SDE) poiché la fonte dei dati è costituita da altri lavori statistici.

ISS-00027 - Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

ISS-00028 - Sorveglianza delle malattie batteriche invasive

ISS-00029 - Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza

ISS-00056 - Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

ISS-00057 - Registro Nazionale delle Malattie Rare

ISS-00066 - Sorveglianza della mortalità materna.

1.4. Diffusione delle variabili in forma disaggregata

L’art. 13, comma 3-bis del d.lgs. 322 del 1989 dispone che “Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo”.

Come già evidenziato dal Garante, tale disposizione non può essere intesa sic et simpliciter come presupposto giuridico per diffondere dati personali. Essa, invero, va interpretata nel senso che le richiamate esigenze conoscitive possano condurre ad accettare un rischio di re-identificazione degli interessati maggiore di quello tollerato (considerando 26 del Regolamento) e solo nella misura in cui ciò risulti proporzionato alle esigenze conoscitive richiamate dalla norma.

Ciò, in base ai principi di minimizzazione dei dati, per cui come detto possono essere trattati solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo perseguito e di accountability, che pone in capo al titolare del trattamento l’onere non solo di motivare adeguatamente l’esigenza conoscitiva rappresentata ma anche di dimostrare che diversamente (ossia attraverso la diffusione di variabili maggiormente aggregate), essa sarebbe nella sostanza disattesa (art. 5, par. 1 lett. c) e par. 2 del Regolamento)

Nel PSN sono indicati n. 27 i lavori statistici per i quali è prevista la diffusione delle variabili in forma disaggregata. In numerosi casi la diffusione secondo la modalità descritta è richiesta da una specifica base normativa (es. TES-00024 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale e TES-00021 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche, richiamano l’art. 60 comma 2 d.lgs.165/2001; IST-02796 Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese, IST-02648 Registro statistico di base anticipato delle imprese con dipendenti (ASIA anticipata); IST-02634 Registro statistico dell'occupazione delle unità economiche (Asia-occupazione), richiamano l’art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999, l'art. 50 comma 2, lettera c) del d.l.  78/2010, conv. in Legge 30 luglio 2010, n.122; IST-02623 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese, IST-02603 Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER), richiamano l'art. 1, comma 232, lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 30 comma 1 della d.P.R. 23 luglio 2010, n. 154), in altre essa si basa su valutazioni dell’ente titolare del lavoro statistico alla luce del fabbisogno informativo rispetto al fenomeno analizzato.

A tale riguardo, nel prendere atto delle valutazioni svolte da ciascun ente titolare del trattamento dei lavori statistici per i quali si rende necessaria una diffusione delle variabili in forma disaggregata, si rileva in particolare che il lavoro IST-00095- Indagine su Decessi e Cause di morte, nel fornire la motivazione della diffusione della variabile in forma disaggregata, precisa che “L'ambito di diffusione è esclusivamente per finalità di ricerca”. Atteso che il lavoro statistico in esame include il trattamento di dati relativi alla salute, si ritiene necessario che l’Istituto rivaluti la necessità di diffondere le variabili in forma disaggregata piuttosto che renderle disponibili in tale formato solo ai ricercatori, anche estranei all’ambito Sistan, nelle forme e sulla base dei canali previsti dalla normativa vigente sopra richiamata (art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan, adottate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica -COMSTAT), ovvero motivi tale esigenza in termini più chiari e rigorosi secondo i principi di minimizzazione dei dati e di responsabilizzazione sopra richiamati.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) e par. 2 lett. f) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 presentato dall’Istituto nazionale di statistica con sede legale in via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma codice fiscale 80111810588 a condizione che:

a) nella sezione obiettivo del prospetto informativo del lavoro statistico Ist-02854 “Hate speech on line” venga inserita la precisazione che la classificazione dei dati operata attraverso strumenti di machine learning “non sarà interamente automatizzata, ma sempre supervisionata umanamente” (cfr. punto 1.2.);

b) in relazione al lavoro statistico IST-00095- Indagine su Decessi e Cause di morte, rivaluti la necessità di diffondere le variabili in forma disaggregata piuttosto che renderle disponibili in tale formato solo ai ricercatori, anche estranei all’ambito Sistan, nelle forme e sulla base dei canali previsti dalla normativa vigente, ovvero motivi tale esigenza in termini più chiari e rigorosi secondo i principi di minimizzazione dei dati e di responsabilizzazione (cfr. punto 1.4).

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, il 16 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

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Nota

1) “Statistiche da indagine (Sdi): processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. Rientrano in questa sotto-tipologia anche le rilevazioni pilota e quelle di misura e di copertura, finalizzate a migliorare la qualità delle stime prodotte da altre rilevazioni o dai registri statistici. In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di rilevazione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione” (fonte schema di PSN, Volume 2, Dati personali).

2) Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati (Sda): processi di produzione di informazioni statistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su fonti non statistiche. Sono comprese le fonti di natura amministrativa o rispondenti ad altre finalità, di titolarità di enti pubblici o privati, oltre alle nuove fonti di dati come i c.d. Big data (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WP7_Big_data_sources_overview1). In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di acquisizione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione (fonte schema di PSN, Volume 2, Dati personali).