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Provvedimento del 16 novembre 2023 [9967845]

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[doc. web n. 9967845]

Provvedimento del 16 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 534 del 16 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante con il quale XX, nell’interesse proprio e della figlia minore, rappresentate dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare ad Editoriale Argo S.r.l., in qualità di editore della testata giornalistica “CronacaQui”, la rimozione delle informazioni personali che la riguardano contenute in un articolo pubblicato il XX – dal titolo “XX”, nella versione cartacea, e “XX”, nella versione on-line - nel quale si dava conto, di una rapina subìta dalla medesima nella propria abitazione, pubblicando numerosi dettagli idonei ad individuarla;

CONSIDERATO che l’interessata ha rappresentato in particolare:

di aver subito una rapina presso la propria abitazione in data XX;

che la testata edita da Editoriale Argo S.r.l., in data XX, ha pubblicato la notizia sia nella prima pagina che nell’articolo contenuto all’interno della versione cartacea del quotidiano “Cronaca Qui”, pubblicando il medesimo articolo anche nella versione on line del giornale;

che la prima pagina del quotidiano cartaceo conteneva altresì una fotografia che la ritraeva – ripresa dal proprio profilo “Facebook” – nonché l’immagine di un vicino di casa nell’atto di indicare il balcone della sua abitazione, precisando che le stesse immagini sono state altresì pubblicate a corredo della versione pubblicata on line;

che la versione cartacea dell’articolo pubblicato all’interno conteneva un’ulteriore foto della reclamante – anch’essa presa dal proprio profilo Facebook – unitamente ad un’immagine dell’immobile e ad una serie di informazioni dettagliate, tra le quali il proprio nome e cognome, la via dell’abitazione, la descrizione dell’immobile in cui vive con la figlia minore, la scuola frequentata da quest’ultima e l’occupazione del suo compagno;

che l’articolo conteneva infine un’intervista al vicino di casa, del quale è stato riportato il nome e cognome, in cui erano riportati diversi dettagli riferiti alla propria abitazione, rilevando che le medesime informazioni erano presenti anche nella versione on line;

che il medesimo giorno in cui è stato pubblicato l’articolo, ha preso contatti con la testata giornalistica al fine di ottenere la rimozione di tutti i dettagli che potessero condurre alla propria identificazione o di propri familiari, anche per i timori legati al fatto che uno dei rapinatori fosse ancora in circolazione, ed ha precisato che “Cronaca Qui” ha provveduto a modificare la versione on-line – non potendo intervenire su quella cartacea – rimuovendo anche le foto che comunque, per diversi giorni successivi, sono rimaste disponibili in rete;

che la versione modificata reca comunque alcuni dettagli che consentono di risalire, in via indiretta, alla propria identità (l’indirizzo di residenza, la tipologia di immobile, il nome e cognome del vicino di casa e la scuola frequentata dalla figlia);

che nei giorni seguenti alla segnalazione è stata contattata da tutti i suoi conoscenti che hanno appreso della vicenda tramite le informazioni pubblicate dall’editore, evidenziando di avere persino ricevuto una XX”;

che in data XX ha chiesto all’editore di provvedere alla cancellazione dei dettagli ancora presenti nell’articolo, ma di avere ricevuto, in data XX, un riscontro negativo;

nel caso in esame, vi è stata una violazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche non sussistendo il presupposto dell’interesse pubblico a conoscere la propria identità che, in quanto vittima di reato, dovrebbe essere protetta, come chiarito in varie circostanze anche dal Garante, tenuto anche conto dei rischi ai quali lei e la propria figlia minore sono state esposte in virtù della riconoscibilità della propria abitazione, ponendo in essere, riguardo alla minore stessa, anche una violazione dell’articolo 7 delle Regole deontologiche in materia di trattamenti con finalità giornalistiche;

che l’utilizzo della propria immagine è avvenuta in assenza di consenso tenuto conto del fatto che la pubblicazione delle fotografie nel proprio profilo Facebook è motivata da fini privati e non per consentire la successiva diffusione a terzi;

VISTA la nota del 28 marzo 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la comunicazione del 5 aprile 2023 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato che:

le informazioni diffuse hanno riguardato un evento di indubbia rilevanza pubblica anche per l’estrema pericolosità sociale che ha connotato la condotta dei responsabili del fatto;

preso atto dell’opposizione dell’interessata, si è provveduto, anteriormente alla presentazione del reclamo, a modificare l’articolo pubblicato nella versione on-line eliminando ogni riferimento al nome della medesima, iniziativa apprezzata da quest’ultima e sulla quale si reputa pertanto cessata la materia del contendere;

analogamente deve dirsi per la fotografia della reclamante, rimossa nella versione on-line dell’articolo a seguito dell’opposizione della medesima, pur rilevando che tale pubblicazione è da ritenersi lecita, a maggior ragione laddove connessa a fatti di cronaca rispetto ai quali appare giustificata da finalità di giustizia e polizia;

con riferimento agli altri dati residui, quali il nome della via dell’abitazione e la foto dello stabile, ha rilevato che la diffusione degli stessi è avvenuta nel rispetto dei principi applicabili in materia, tenuto conto dell’importanza dell’esperienza vissuta dalla signora XX quale avvertimento per gli altri abitanti della zona, trattandosi di un centro di modeste dimensioni;

il dato relativo alla scuola frequentata dalla figlia minore è un dato generico in quanto riferito all’ordine di essa senza ulteriori specifiche, così come il riferimento alla presenza del “compagno” della reclamante, senza ulteriori aggiunte, è funzionale a dare conto della pericolosità dell’aggressione avvenuta in pieno giorno, in un momento in cui potevano essere presenti altre persone sulla cui protezione la vittima avrebbe potuto contare;

pur ritendendo lecito il trattamento posto in essere, lo stesso è cessato in via definitiva per effetto dell’intervenuta cancellazione dell’articolo e deindicizzazione dello stesso;

VISTA la nota del XX con la quale la reclamante, nel richiamare quanto già dedotto nell’atto di reclamo, ha rilevato quanto segue:

che, nel caso di specie, non risulta rispettato il criterio della continenza a causa dell’avvenuta pubblicazione di dati personali che la riguardano e che non hanno alcuna utilità a fini di interesse pubblico, precisando che il riferimento a finalità di giustizia e polizia, invocato dal titolare del trattamento per giustificare la pubblicazione di immagini, è coerente con i dati riferiti a persone arrestate e non a quelli delle vittime;

queste ultime, infatti, devono godere di specifica tutela e la circostanza dell’avvenuta rimozione di alcune informazioni successivamente alle segnalazioni da lei presentate dimostra che i rilievi mossi sono stati condivisi dall’editore e che tali valutazioni avrebbero potuto essere fatte anteriormente alla pubblicazione, posto che le copie cartacee sono state irrimediabilmente diffuse;

nella strada in cui si trova il proprio appartamento sono presenti poche abitazioni, circostanza che rende agevole, tramite la pubblicazione delle immagini dell’immobile e dei dettagli pubblicati, risalire a quello di sua proprietà;

con riferimento poi all’eccezione sollevata dal titolare secondo cui il dato relativo alla scuola frequentata dalla figlia sarebbe un dato generico, ha rilevato che nel Comune in cui risiede vi è una sola scuola media ed è pertanto facile per chiunque risalire all’indirizzo della stessa;

VISTA la nota del 8 settembre 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Editoriale Argo S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche;

VISTA la memoria del 11 ottobre 2023 con la quale il titolare del trattamento ha richiamato le osservazioni già esposte nella memoria depositata nel corso del procedimento e ha chiesto, laddove l’Autorità reputi sussistente le violazioni contestate, di tenere conto delle circostanze del singolo caso e dell’assenza di precedenti a proprio carico ai fini della determinazione della misura da applicare;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla vicenda descritta nel reclamo, che:

il fatto narrato nell’articolo presenta, di per sé, un indubbio interesse pubblico, con particolare riguardo agli abitanti della zona che, a quanto risulta, è stata colpita da furti frequenti che si sarebbero verificati, come nel caso che ha riguardato l’interessata, anche di giorno;

tuttavia, nella fattispecie in esame, l’editore ha pubblicato, sia nella versione cartacea che in quella disponibile on-line, numerosi dettagli idonei ad identificare, in modo inequivocabile, la vittima del reato ed i familiari della medesima, ivi inclusa la figlia minore;

nell’articolo pubblicato dalla testata giornalistica sono stati infatti diffusi il nome e cognome della reclamante, ivi inclusa una fotografia di quest’ultima presente sin dalla prima pagina, la via della sua abitazione - anch’essa corredata da immagine fotografica dello stabile e dalla pubblicazione di una serie di dettagli resi da un vicino di casa nel corso di un’intervista idonei ad individuare con certezza l’appartamento della signora XX – nonché di informazioni che consentono di risalire ai familiari della medesima, oltrechè ad informazioni riferite a terze persone del tutto estranee alla vicenda (si fa riferimento, ad esempio, al dato del ricovero in ospedale della sorella del proprietario dell’immobile in cui vive la signora XX);

la diffusione di tali informazioni – che, benché rimosse nella versione on line dell’articolo anteriormente alla presentazione del reclamo, permangono tuttavia nella versione cartacea del quotidiano – non appare in linea con i principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto del fatto che i dettagli rivelati non risultavano indispensabili ai fini della comprensione della notizia, ma erano di contro idonei ad amplificare i rischi ai quali restavano esposti l’interessata e la sua famiglia anche in considerazione della facile reperibilità in rete di tali informazioni nel periodo antecedente le modifiche apportate dall’editore nella versione digitale dell’articolo;

a ciò si aggiunga che anche le modifiche introdotte nella versione on-line di quest’ultimo, apportate anteriormente alla definitiva rimozione dello stesso intervenuta nel corso del procedimento, non risultavano adeguate in quanto, a causa delle numerose informazioni mantenute nel testo e delle ridotte dimensioni del contesto territoriale di riferimento della testata, permaneva la possibilità di identificare indirettamente la reclamante e la figlia minore;

RITENUTO che la condotta posta in essere dal titolare del trattamento appaia idonea a configurare una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 137, comma 3, del Codice, 6 e 7 delle Regole deontologiche;

PRESO ATTO delle misure adottate nel corso del procedimento dall’editore il quale ha provveduto alla rimozione della versione digitale dell’articolo oggetto di contestazione e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO tuttavia che:

i dati personali dell’interessata e della figlia minore, il trattamento dei quali è da ritenersi ab origine illecito, permangono nella versione cartacea dell’articolo che, come tale, è conservata dall’editore nell’apposito archivio;

le informazioni ivi contenute, benché l’ambito di diffusione sia di per sé più limitato di un articolo in formato digitale, restano comunque a disposizione di un numero di utenti non definito potendo tale circostanza favorire una persistente circolazione dei dati la cui pubblicazione è da ritenersi illecita;

che, al fine di contemperare l’esigenza di tenere traccia dell’articolo originario anche ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria con la necessità di garantire i diritti dell’interessata ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, appare opportuno limitare, da parte di utenti esterni, l’accessibilità alla copia cartacea dell’articolo presente nell’archivio della testata;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di Editoriale Argo S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento, anche on line ed ivi compreso l’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi della reclamante e della figlia minore, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria e, avuto riguardo alla copia cartacea ancora disponibile in archivio, anche ai fini di comprovate esigenze di ricerca da effettuarsi nei limiti delle disposizioni di settore;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

il fatto narrato, di per sé, poteva reputarsi di interesse per la collettività di riferimento e poteva giustificarsi nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, pur sempre nei limiti del corretto espletamento di quest’ultima;

l’editore ha comunque provveduto a modificare la versione digitale dell’articolo anteriormente alla proposizione del reclamo, provvedendo alla sua definitiva rimozione nel corso del procedimento;

non sussistono precedenti violazioni a carico di Editoriale Argo S.r.l.;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere al titolare del trattamento un ammonimento ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, specie laddove siano coinvolti soggetti minori di età;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Editoriale Argo S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento nel corso del procedimento consistenti nella rimozione della versione digitale dell’articolo oggetto di contestazione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento, anche on-line ed ivi compreso l’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi della reclamante e della figlia minore, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria, avuto riguardo alla copia cartacea ancora disponibile in archivio, anche ai fini di comprovate esigenze di ricerca da effettuarsi nei limiti delle disposizioni di settore;

c) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Editoriale Argo S.r.l., in qualità di editore della testata “CronacaQui”, ammonisce la medesima per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, specie laddove siano coinvolti soggetti minori di età;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Editoriale Argo S.r.l., in qualità di editore della testata “CronacaQui”, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi