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Provvedimento del 16 novembre 2023 [9968111]

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[doc. web n. 9968111]

Provvedimento del 16 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 535 del 16 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 30 marzo 2022 con il quale la sig.ra XX, rappresentata e difesa dall’avvocato XX, ha lamentato la violazione delle disposizioni in materia di diritto all’oblio in relazione ad un servizio di “Striscia la notizia” che, nella rubrica denominata “I Nuovi Mostri”, proponeva ripetutamente uno “stucchevole ‘siparietto’” occorso tra lei e l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in occasione di una convention organizzata nel 2013 dalla Società presso cui la reclamante lavorava, nel quale l’on. Berlusconi le rivolgeva «irriguardose domande e battutine a doppio senso»;

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato in particolare che con una nota inviata via PEC in data 17 maggio 2021, l’interessata ha rivolto a R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (di seguito R.T.I. Sp.a.), un’istanza di cancellazione dei dati personali ex art. 17  del Regolamento alla quale la trasmissione “Striscia la Notizia” non ha dato riscontro, perseverando nella messa in onda del video e rendendolo disponibile anche on-line;

VISTA la nota del 6 luglio 2022 con la quale la reclamante, nel reiterare la propria istanza, ha evidenziato come il servizio di “Striscia la notizia” continuasse ad essere reperibile, anche on-line, in associazione ai suoi dati identificativi;

VISTA la nota del 12 luglio 2022 (prot. n. 38131) con la quale l’Autorità ha chiesto a R.T.I. S.p.a. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 29 luglio 2022 con cui R.T.I. S.p.a. ha fornito riscontro alla richiesta dell’Autorità rappresentando che:

- il materiale è stato diffuso anche da altri organi di informazione, in aderenza alle disposizioni relative al trattamento per finalità giornalistica;

- il mancato riscontro alla sua istanza del 17 maggio è stato causato da un errore della stessa reclamante la quale aveva inoltrato la sua richiesta ad un ufficio non competente a gestirla;

- la Società ha comunque provveduto a “bloccare il filmato” e a rimuovere l’immagine della reclamante dalle proprie banche dati;

VISTA la nota del 4 agosto 2022 con cui la reclamante ha replicato alle osservazioni di R.T.I. S.p.a., precisando che:

- la propria istanza è stata inviata correttamente agli indirizzi PEC istituzionali di dette imprese: sia a R.T.I. S.p.a. (direzione.affarisocietari@rti.postecert.it), sia alla capogruppo Mediaset S.p.a. (mediasetitalia@pec.mediaset.it), «ossia al domicilio digitale equivalente all’indirizzo della sede legale, all’epoca rinvenibili, e tuttora rinvenibili, sul Registro Imprese» (dove vengono notificati gli atti giudiziari e quindi un canale di comunicazione presumibilmente monitorato regolarmente), rilevando altresì che «nessuna norma di legge impone l’interessato a fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica (ordinari, senza prova di recapito) pubblicati sull’informativa privacy»;

- ha preso atto delle misure di rimozione adottate, tuttavia, anche a voler ricondurre il trattamento nell’alveo delle disposizioni relative all’esercizio del diritto di “satira” e di libertà di espressione, «un più corretto bilanciamento degli interessi di tutti quanti i soggetti coinvolti nella “notizia”, avrebbe portato R.T.I. S.p.a. al più a trasmettere, nuovamente, il video in questione, nel 2020 e poi ancora nel 2021, operando la diffusione in chiaro dei dati personali di Silvio Berlusconi con il contestuale oscuramento e/o camuffamento dei dati personali di XX»;

- nella risposta al Garante in ogni caso «il titolare del trattamento non specifica quali misure abbia nel frattempo adottato per limitare i danni derivanti all’interessata dall’illegittima diffusione dei dati e quali misure ragionevoli abbia adottato nel frattempo per informare gli altri titolari del trattamento, che stanno trattando i dati in questione»;

VISTA la nota dell’8 agosto 2022 con cui il legale della reclamante ha rettificato un passaggio delle proprie precedenti osservazioni, prendendo atto della modifica nel frattempo intervenuta dell’indirizzo PEC di R.T.I. S.p.a., rinvenibile attualmente nel Registro delle Imprese, precisando d’altra parte come tale circostanza comunque non modifichi le proprie argomentazioni riguardo alla regolarità dell’istanza preventiva formulata dalla reclamante al titolare;

VISTA la nota del 5 settembre con cui R.T.I. S.p.a. ha replicato alla predetta nota eccependo che:

- il Regolamento «non sembra affatto consentire all’interessato di sostituirsi al titolare nella scelta del canale di comunicazione da utilizzare per esercitare i propri diritti», citando a tal fine le Linee Guida n.1/2022 sull’esercizio dei diritti dell’EDPB del 18 gennaio/28 marzo 2022 nella parte in cui statuisce che «il titolare del trattamento non è tenuto a dare seguito a una richiesta inviata a un indirizzo di posta elettronica (o postale) casuale o errato, non fornito direttamente dal titolare del trattamento, o a qualsiasi canale di comunicazione chiaramente non destinato a ricevere richieste relative ai diritti dell'interessato se il titolare del trattamento ha fornito un canale di comunicazione adeguato, che può essere utilizzato dall'interessato»;

- la scelta di procedere alla cancellazione del servizio è stata effettuata per mero spirito conciliativo e non invece quale implicito riconoscimento della illiceità del trattamento; circostanza che rende prive di fondamento anche le ulteriori richieste formulate dalla reclamante riguardo alle misure intraprese da R.T.I. S.pa. per informare gli altri titolari che trattino i medesimi dati, essendo eventualmente l’interessata a dover avviare autonome iniziative nei loro confronti;

VISTA la nota dell’8 settembre con cui la reclamante, nell’eccepire l’irritualità delle ulteriori repliche del titolare, rileva:

- la non pertinenza, rispetto al caso di specie, del richiamo effettuato dalla Società al par. 54 delle Linee Guida n. 1/2022 posto che «il canale comunicativo utilizzato non è né casuale e né errato, essendo quello che alla data dell’invio della richiesta risultava dal Registro della Camera di Commercio» idoneo, in quanto PEC, a dare prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione;

- la mancata individuazione, da parte della Società, di un canale comunicativo “appropriato” in grado di fornire all’interessata prova certa dell’avvenuto recapito della sua istanza, così come richiesto dalle citate Linee guida le quali inoltre affidano espressamente al titolare il compito di garantire l’effettivo esercizio dei diritti da parte dell’interessato anche nel caso in cui quest’ultimo utilizzi un canale comunicativo diverso da quello dedicato a tale scopo (art. 53);

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2023 con cui la Società ha fornito una riproduzione del servizio oggetto di doglianza, su richiesta di questa Autorità (nota del 5 luglio 2023, prot.n. 104099), stante l’indisponibilità del servizio, una volta rimosso dalla rete, da parte della reclamante;

VISTA la comunicazione del 6 settembre 2023 (prot.124991) inviata a RTI S.p.a. ai sensi dell’art. 166, comma 5, relativa all’avvio del procedimento per la presunta violazione degli artt. 5, par. 1 lett. a e c) e 12 e 17 del Regolamento, nonché delle specifiche disposizioni in materia di trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica (art.136-139 del Codice);

VISTA la nota di RTI S.p.a. del 3 ottobre 2023 con cui la stessa ha evidenziato che:

- oggetto del reclamo – e quindi di valutazione del Garante – è il riconoscimento del diritto all’oblio e in particolare la condotta del titolare in relazione all’istanza di cancellazione presentata dall’interessata ex art. 17 del Regolamento e all’omesso riscontro ex art. 12 del Regolamento, cancellazione che − in seguito alla notifica del reclamo − è stata comunque disposta; ulteriori profili relativi ad altre disposizioni normative esulano pertanto da quanto richiesto dall’interessata;

- «l’esercizio dei diritti ex art. 12 GDPR da parte dei soggetti interessati attraverso canali diversi dal quelli forniti dal titolare – in modo trasparente e del tutto adeguato ai dettami normativi – può talvolta causare involontarie mancanze»;

- l’Autorità deve considerare «da una parte le corrette modalità in cui RTI – attraverso l’informativa resa agli interessati – ha agevolato l’esercizio dei loro diritti; dall’altro la corresponsabile condotta della controporte» che consapevole della presenza di altri canali di comunicazione (stante l’affermazione di aver inviato la preventiva istanza a Mediaset “informativa della trasmissione Striscia la notizia alla mano”) «ha deciso volontariamente di utilizzare canali di comunicazione destinati alla ricezione di altro tipo di comunicazione»;

- per quanto riguarda più specificamente il trattamento effettuato da “Striscia la notizia”, «il video era stato utilizzato per muovere una critica di natura satirica al Presidente Silvio Berlusconi, secondo lo spirito della trasmissione», senza pregiudizio dell’interessata, di cui è stata pubblicata solo l’immagine e i suoi dati identificativi, senza altri dati ultronei;

- la trasmissione ha richiamato una vicenda che è stata oggetto di ampia attenzione ed è stata riproposta da molti organi di informazione, i cui servizi sono tutt’ora presenti in rete (come dimostrato dalla documentazione fornita), in ragione della notorietà dell’on. Berlusconi e della stessa reclamante, divenuta anch’essa personaggio noto per aver rilasciato, dopo l’evento, molteplici interviste e aver partecipato a diverse trasmissioni televisive; notorietà tale da rendere «del tutto inutile – oltre che ingiustificata – la soppressione di ogni riferimento alla sua persona»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che il trattamento oggetto di reclamo attiene a fatti che si sono svolti in occasione di una manifestazione pubblica, ripresi e documentati da diversi organi informazione, quale esercizio dell’attività giornalistica relativo ad attività pubbliche svolte dal Presidente del Consiglio in carica;

CONSIDERATO altresì che il clamore della vicenda, seppur legato alla figura del presidente del Consiglio, ha comportato un’esposizione anche della reclamante, anche alla luce delle dichiarazioni pubbliche rese dalla stessa (art. 137, comma 3 del Codice);

RITENUTO pertanto compatibile la pubblicazione in questione con le disposizioni in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’attività giornalistica;

CONSIDERATO, tuttavia, che i fatti risalgono a 10 anni or sono e che il diritto all’oblio invocato dalla reclamante può quindi fondarsi nel tempo trascorso dai fatti stessi unitamente alla natura del trattamento, volto a riproporre le immagini e i contenuti dell’incontro avuto dalla reclamante stessa con il Presidente del Consiglio in occasione del quale si è trovata esposta ad esplicite battute a doppio senso e alla conseguente ilarità del pubblico presente;

RILEVATO che, seppur presenti altri servizi attinenti alla vicenda descritta, la reclamante ha esercitato il diritto all’oblio nei confronti di R.T.I. S.p.a. e a tal fine ha utilizzato un canale di comunicazione legalmente valido e attivo all’epoca – la PEC pubblicata nel Registro delle Imprese − e che la sua istanza non ha avuto un riscontro;

CONSIDERATO che, in base all’art. 12 del Regolamento, il titolare è tenuto ad agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 (par.1) ed è tenuto a fornire un riscontro alla richiesta formulata dall’interessato – eventualmente anche di diniego, purché motivato − nel termine di un mese dal ricevimento, salvo richiesta di proroga (parr. 2 e 3);

CONSIDERATO che le Linee Guida sul diritto di accesso adottate dell’EDPB in data 23 marzo 2023 stabiliscono che:

- in linea di principio non è richiesto alcun particolare requisito nella scelta del canale di comunicazione per l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato (par.52);

- il titolare è incoraggiato a fornire un canale di comunicazione appropriato e “user-friendly” per garantire all’interessato l’efficacia della sua richiesta; tuttavia, qualora l'interessato utilizzi un canale di comunicazione diverso da quello indicato come preferibile, la richiesta dovrà essere in generale considerata efficace e conseguentemente gestita dal titolare del trattamento, posto che «the controllers should undertake all reasonable efforts to make sure that the exercise of data subject rights is facilitated» (par. 53);

- il titolare del trattamento non è obbligato a dare seguito ad una richiesta inviata in modo casuale o ad un indirizzo di posta elettronica (o postale) errato, non fornito direttamente dal titolare, né a qualsiasi canale di comunicazione chiaramente non destinato a ricevere richieste relative ai diritti dell'interessato o relativo a settori estranei a tale ambito, qualora il titolare medesimo abbia fornito un canale di comunicazione appropriato utilizzabile dall’interessato (par. 54 e 55);

- l'EDPB considera una “buona pratica” che il titolare del trattamento confermi la ricezione delle richieste in forma scritta ai fini del computo del termine -un mese- entro cui è tenuto a fornirvi riscontro, secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (par. 57);

RILEVATO che, seppure la reclamante abbia utilizzato un canale di comunicazione (la PEC di R.T.I. S.p.a. e del Mediaset S.p.a.) diverso da quello che il titolare ha indicato nell’informativa privacy ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, esso costituiva e costituisce il recapito elettronico ufficiale (domicilio digitale) del titolare e del relativo Gruppo societario di appartenenza, destinato alla trasmissione di atti aventi valore legale; non dunque estraneo ad un possibile utilizzo anche per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr. par. 55 delle Linee Guida supra cit.), anche alla luce della idoneità a fornire una data certa di ricezione della comunicazione stessa (par. 57 supra cit.);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la comunicazione inviata dalla reclamante sia idonea a soddisfare i requisiti di un’istanza formulata ai sensi degli artt. 15- 22 del Regolamento e che pertanto il titolare avrebbe dovuto fornirvi riscontro nei termini previsti dall’art. 12 del Regolamento;

CONSIDERATO d’altra parte che, ferma restando la validità del canale utilizzato in concreto dalla reclamante, anche nell’ottica esplicitata dalla stessa di avere prova certa dell’avvenuta ricezione della sua richiesta, essa disponeva anche del recapito indicato dal titolare nella propria informativa privacy – come espressamente affermato nel reclamo –al quale avrebbe potuto parimenti inoltrare la propria richiesta ad ulteriore garanzia della completezza ed efficacia della propria azione;

PRESO ATTO altresì delle misure di rimozione dei contenuti oggetto di doglianza adottate dalla Società e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di ulteriori prescrizioni in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATE quindi le circostanze complessive del caso, che rendono altresì plausibile che vi sia stata una “involontaria mancanza” – secondo l’espressione utilizzata dal titolare – nella (omessa) trattazione della richiesta della reclamante nel quadro delle più consolidate procedure di gestione delle istanze ex artt. 15-22 del Regolamento messe in atto dalla Società;

RAVVISATA, comunque, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, un avvertimento nei confronti di R.T.I. S.p.a. in relazione alla necessità che venga garantito l’esercizio dei diritti ex artt. 15- 22 del Regolamento – e comunque un riscontro nei termini di cui all’art. 12 del Regolamento − anche a fronte dell’utilizzo, da parte degli interessati, di canali di comunicazione diversi da quelli indicati nelle informative di cui all’art. 13 del Regolamento, nei limiti indicati dalle Linee Guida sul diritto di accesso adottate dell’EDPB in data 23 marzo 2023;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento

a) prende atto delle misure di rimozione adottate da R.T.I. S.p.a. in adesione alle richieste della reclamante e pertanto non ravvisa i presupposti per l’adozione di ulteriori prescrizioni in merito;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, avverte R.T.I. S.p.a. riguardo alla necessità che venga garantito l’esercizio dei diritti ex artt. 15- 22 del Regolamento – e comunque un riscontro nei termini di cui all’art. 12 del Regolamento − anche a fronte dell’utilizzo, da parte degli interessati, di canali di comunicazione diversi da quelli indicati nelle informative di cui all’art. 13 del Regolamento, nei limiti indicati dalle Linee Guida sul diritto di accesso adottate dell’EDPB in data 23 marzo 2023.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi