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Provvedimento del 16 novembre 2023 [9972735]

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[doc. web n. 9972735]

Provvedimento del 16 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 533 del 16 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento in data 22 marzo 2023 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare, in via principale a Google LLC o, in via alternativa, ai gestori dei siti Wikidec e Wikiwand, la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL, eccependo l’illiceità del trattamento di alcuni dati che lo riguardano riferiti, in particolare, a passate vicende giudiziarie;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

alla fine del 2022 ha avuto conoscenza del fatto che i dati giudiziari riferiti a proprie vicende pregresse fossero trattati illecitamente da due siti internet Wikidec.com e Wikiwand.com tenuto conto del fatto che i procedimenti penali richiamati si erano conclusi con decisioni per lui favorevoli;

la reperibilità di tali informazioni, sebbene aggiornate con i predetti sviluppi giudiziari favorevoli, getta discredito sulla propria reputazione;

tale circostanza rende evidente la sussistenza del proprio diritto di ottenere la deindicizzazione dei relativi risultati da parte del gestore del motore di ricerca Google, nonché la rimozione delle corrispondenti pagine da parte dei webmaster;

l’interesse della collettività a conoscere il dato secondo cui è stato imputato deve intendersi venuto meno in assenza di eventi successivi idonei a giustificare la permanenza on line di tali risultati, in applicazione anche dei recenti principi introdotti dalla cd. riforma Cartabia;

VISTA la nota del 5 giugno 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC, in quanto soggetto nei confronti del quale le richieste risultano formulate in via principale nell’atto di reclamo, di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato dall’interessato e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste di quest’ultimo;

VISTA la nota del 26 giugno 2023 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto:

vi sarebbe la persistenza dell’interesse della collettività a conoscere le informazioni presenti all’interno delle pagine reperibili attraverso i predetti URL tenuto conto del ruolo pubblico dell’interessato che “XX”;

in particolare il reclamante “XX”;

le notizie riportate all’interno degli URL sopra indicati risultano aggiornate non solo con riguardo ai recenti sviluppi nella vita XX del Sig. XX, ma anche con riferimento ai procedimenti giudiziari oggetto di reclamo essendo state inserite le informazioni relative ai provvedimenti di assoluzione e di archiviazione con i quali si sarebbero conclusi i procedimenti penali avviati nei confronti del medesimo;

entrambe le pagine citano un ulteriore procedimento penale per XX per il quale il reclamante sembra essere stato rinviato a giudizio nel XX, notizia della quale non è fatto alcun cenno nei documenti trasmessi dall’interessato all’Autorità;

gli URL contestati non rimandano “ad articoli che trattano esclusivamente delle vicende giudiziarie richiamate nel reclamo, quanto piuttosto a pagine, simili al noto sito Wikipedia, che raccolgono tutte le informazioni sulla vita XX, professionale e privata del reclamante” e che riportano pertanto anche notizie di interesse pubblico diverse rispetto ai fatti oggetto del reclamo;

infine, in considerazione della natura delle pagine in questione, aggiornate da ultimo il 20 maggio scorso, si potrebbe anche “verificare la comparsa di ulteriori informazioni relative al reclamante” con conseguente “indebita compressione [laddove venisse accolta la richiesta di rimozione presentata dal medesimo] del diritto di informare ed essere informati anche con riferimento a contenuti di interesse pubblico futuri”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le pagine collegate agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione da parte dell’interessato contengono informazioni di varia natura riferite al medesimo, del quale viene costruito un profilo generale anche in considerazione del suo ruolo pubblico;

tra i dati riportati nelle pagine collegate a tali URL sono presenti anche quelli riferiti ai procedimenti penali che hanno visto coinvolto l’interessato, alcuni dei quali conclusisi con provvedimento favorevole, circostanza quest’ultima correttamente indicata nel testo, mentre un terzo, avviato nei suoi confronti nel XX, sembrerebbe tuttora in essere, pur se ad esso il reclamante non ha mai fatto alcun riferimento;

le informazioni riportate all’interno delle pagine contestate, e che sono aggiornate agli avvenimenti più recenti, risultano tuttora rispondenti all’interesse della collettività tenuto conto del ruolo XX rivestito negli anni dal reclamante;

alla luce di ciò la rimozione dell’associazione tra il nome e cognome dell’interessato ed il contenuto di tali pagine priverebbe la collettività della possibilità di conoscere le vicende, non solo giudiziarie, dell’interessato, posto peraltro che anche la normativa introdotta dalla cd. riforma Cartabia – in particolare l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 – stabilisce che i provvedimenti in essa richiamati, tra cui la sentenza di assoluzione ed il decreto di archiviazione, costituiscono titolo per chiedere l’annotazione da parte della cancellaria – elemento che peraltro, nel caso in esame, non risulta – al fine di ottenere un provvedimento di sottrazione dall’indicizzazione di contenuti riferiti al procedimento penale che si è concluso con una delle decisioni indicate, ma pur sempre “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679”, con ciò ponendo una clausola di salvaguardia delle deroghe previste dallo stesso art. 17 all’esercizio del diritto di cancellazione;

tra le eccezioni che quest’ultimo pone vi è quella legata alla necessità di garantire il corretto espletamento della libertà di espressione e di informazione con la quale il diritto di cancellazione, anche nella sub specie del diritto all’oblio, deve essere pertanto bilanciato e ciò anche nelle ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 64-ter sopra citato il quale, facendo salvi i limiti dell’art. 17 del Regolamento, pone una presunzione relativa e non assoluta in merito all’accoglibilità dell’istanza di deindicizzazione dell’interessato (cfr. sul punto anche il parere reso dal Garante sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, parere del 1° settembre 2022, n. 292, doc. web n. 9802612);

ciò a maggior ragione nel caso in esame, nel quale la richiesta di deindicizzazione non riguarda singoli articoli aventi ad oggetto in via esclusiva le vicende giudiziarie dell’interessato – e nei confronti dei quali occorrerebbe comunque operare un bilanciamento nei termini di cui sopra – ma pagine aventi la finalità di ricostruire i passaggi più significativi della vita del reclamante;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi