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Provvedimento del 29 dicembre 2023 [9992612]

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[doc. web n. 9992612]

Provvedimento del 29 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 635 del 29 dicembre 2023

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

VISTO il d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed in particolare il Capo II (articoli 18 – 24) contenente disposizioni in materia di lavoro agile;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021 recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
 

VISTE le Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazione pubbliche, elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, converito con modifiche dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022;

VISTO l’art. 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025”;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022, “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”;

VISTO il regolamento interno n. 1/2000 concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il regolamento interno n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare l’articolo 11 che prevede la possibilità per l'Autorità di “sperimentare forme di lavoro a distanza anche in applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia”;

PRESO ATTO che l’Autorità, in attuazione della normativa emergenziale, ha adottato misure organizzative di svolgimento dell’attività lavorativa del personale in modalità agile, al fine di realizzare economie di gestione attraverso un impiego più flessibile delle risorse umane, nonché un maggiore benessere organizzativo, rafforzando anche la tutela di situazioni particolarmente meritevoli di attenzione sotto il profilo della salute del lavoratore;

RILEVATO che il lavoro agile costituisce una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa volta a conciliare le esigenze personali e familiari del dipendente e, nel contempo, ad assicurare la produttività anche attraverso processi di innovazione organizzativa;

CONSIDERATO che l’Autorità, all’esito dell’esperienza maturata in costanza di periodo emergenziale, ha avviato un tavolo di trattative con le Organizzazioni Sindacali, all’esito delle quali è stato stipulato un accordo in tema di lavoro agile per il personale dipendente, avente natura sperimentale, sottoscritto in data 21 aprile 2022, tra l’Autorità e le sigle sindacali SINPRIV, FISAC-CGIL e FIRST-CISL, ad eccezione della UILCA che non ha proceduto alla sottoscrizione dell’accordo medesimo;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 21/04/2022, con cui sono state individuate, contestualmente ai contenuti del richiamato accordo sperimentale, le attività istituzionali per le quali è richiesta la presenza in sede del personale dipendente;

VISTA la deliberazione del Collegio n. 167 del 28 aprile 2022 con la quale è stato recepito ed approvato l’ “Accordo in materia di lavoro agile”, sottoscritto in data 21 aprile 2022;

CONSIDERATO che nel corso degli incontri tra l’Autorità e le Organizzazioni sindacali è emersa la comune volontà di prorogare l’accordo in tema di lavoro agile sottoscritto in data 21 aprile 2022, tenuto conto dei risultati positivi riconducibili, sul piano organizzativo, alla sperimentazione del lavoro agile anche nel periodo post emergenziale;

VISTO il verbale del 20 dicembre 2022 con cui sono state introdotte alcune integrazioni all’ “Accordo in materia di lavoro agile” del 21 aprile 2022;

VISTO l’accordo tra il Garante e le Organizzazioni sindacali - FISAC-CGIL, FIRST-CISL e SINPRIV – sottoscritto in data 20 aprile 2023, con cui si è convenuto di prorogare dal 10 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale del precedente accordo in materia di lavoro agile del 21 aprile 2022;

VISTA la deliberazione del Collegio del Garante n. 178 del 27 aprile 2023 che ha recepito ed approvato il surriferito Accordo di proroga in materia di lavoro agile, sottoscritto in data 20 aprile 2023 dal Segretario Generale e dalle Organizzazioni sindacali - SINPRIV, FISAC-CGIL e FIRST-CISL;

PRESO ATTO dell’esigenza emersa nel corso della riunione del 14 dicembre 2023 tra l’Amministrazione e Organizzazioni sindacali anzidette di affrontare un’ adeguata analisi dell’istituto del lavoro agile, sulla base delle singole richieste di modifica che perverranno, nei prossimi mesi, da parte delle sigle sottoscriventi, come da intese intervenute, per stipulare a regime un accordo in materia di lavoro agile da attuare nel contesto organizzativo dell’Autorità;

PRESO ATTO delle intese intervenute tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali per calendarizzare nelle giornate del 16, 17, 23, 24, 30 e 31 gennaio 2024 degli specifici incontri dedicati alla definizione dell’accordo in materia di lavoro agile da stipulare a regime; 

VISTO l’accordo tra il Garante e le Organizzazioni sindacali - FISAC-CGIL, FIRST-CISL e SINPRIV – sottoscritto in data 14 dicembre 2023, parte integrante della presente deliberazione, con cui si è convenuto di prorogare dall’1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 il precedente “Accordo in materia di lavoro agile”del 21 aprile 2022 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di prorogare, per le ragioni suesposte, a decorrere dall’1° gennaio al 29 febbraio 2024 il periodo di attuazione del summenzionato “Accordo in materia di lavoro agile” stipulato in data 21 aprile 2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 21/04/2022, con cui sono state individuate le attività istituzionali per le quali è richiesta la presenza in sede del personale dipendente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE  le  osservazioni  formulate  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  15  del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

DELIBERA

1. nei termini di cui in premessa, di recepire ed approvare l’accordo stipulato e sottoscritto in data 14 dicembre 2024 tra l’Autorità e le Organizzazioni sindacali anzidette, con cui viene prorogato a far data dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 l’ “Accordo in materia di lavoro agile” del 21 aprile 2022 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni contenute nell’articolato allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante;

2. di dare mandato al Dipartimento Risorse Umane e Attività Contrattuali  di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’Accordo di cui all’allegato n. 1.

Roma, 29 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9992612
Data
29/12/23

Tipologie

Deliberazione Trasparenza