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Parere su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 - 22 febbraio 2024 [9996090]

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[doc. web n. 9996090]

Parere su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 - 22 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 92 del 22 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO il d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.» n. 49 del 7/2/2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2243168);

VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza», n. 92 del 3/3/2016 (ivi, doc. web n. 4772830);

VISTO il provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436;

VISTO in particolare l’art. 48, commi 1 e 3, del citato d. lgs. n. 33/2013 nella parte in cui prevede che l’«Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”» e che «Gli standard, i modelli e gli schemi [predetti] sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT»;

VISTA la nota prot. n. XX dell’XX con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha sottoposto a questa Autorità ai sensi del citato art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 quattordici schemi standard di pubblicazione riferiti agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013, chiedendo il parere di questa Autorità;

VISTI i pareri resi dalla Conferenza unificata (n. 11/CU del 25/1/2024) e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (24/09/CU07/C1);

RICORDATO che, anche se ANAC ha rappresentato che i citati schemi dovrebbero essere funzionali anche ai fini della realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza, che allo stato non è stata ancora istituita né disciplinata come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online, il parere di questa Autorità è reso unicamente sul contenuto degli schemi standard di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che l’Ufficio nelle interlocuzioni avute con ANAC, aventi a oggetto lo schema degli schemi standard di pubblicazione, ha rappresentato l’opportunità di effettuare alcune modifiche e integrazioni allo scopo di evitare che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online per finalità di trasparenza mettano in atto comportamenti non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali con possibili conseguenze sanzionatorie;

RILEVATO che l’ultima versione degli schemi standard redatti da ANAC tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio, relative, in particolare, all’esigenza di:

1) limitare la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali previsti dallo schema riferito all’art. 13 (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate) all’ufficio e non alla persona. Ciò tenendo peraltro conto che nello schema standard di pubblicazione è espressamente previsto che anche l’obbligo di pubblicazione riferito all’organigramma dell’amministrazione/ente è «da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione» e non come pubblicazione dell’elenco di tutti i dipendenti;

2) indicare – secondo il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 2, lett. c, RGDP) e delle Linee guida del Garante in materia – con riferimento alla pubblicazione dei dati previsti dallo schema riferito all’art. 19 dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.);

3) oscurare i dati personali eventualmente presenti nell’oggetto (e nei documenti pubblicati online in via facoltativa) degli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche il cui elenco deve essere pubblicato online secondo l’art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 e il relativo schema standard di pubblicazione. Ciò in quanto il predetto articolo prevede l’obbligo di pubblicare solo l’elenco dei provvedimenti e non i provvedimenti integrali;

4) chiarire, con riferimento agli schemi relativi agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, che vanno omissati del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, sempre nello stesso schema è stata recepita l’indicazione di non pubblicare dati personali nel caso di pubblicazione atti di modifica o revoca del beneficio economico, in quanto si tratta di dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;

5) chiarire nello schema riferito all’art. 31 che gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione i documenti vanno pubblicati procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti come previsto dall’articolo citato;

6) chiarire nello schema riferito all’art. 32 che, in relazione alla pubblicazione delle informazioni relative alla class action, va esclusa la pubblicazione dei nomi delle parti, laddove si tratti di persone fisiche;

CONSIDERATO che gli schemi standard di pubblicazione in esame, revisionati anche a seguito delle interlocuzioni avute con l’Ufficio, contengono tuttavia ancora alcune criticità con particolare riferimento alla conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che risulta necessario superare le predette criticità riguardanti, nello specifico, i seguenti profili:

I. lo schema standard di pubblicazione relativo all’art. 4-bis intitolato «Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche», dà attuazione, fra l’altro, al comma 2 del medesimo articolo laddove è previsto che «Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari». Al riguardo, si precisa che già in sede di parere sullo schema del decreto legislativo questa Autorità ha rappresentato la necessità che «i dati pubblicati dalla singola amministrazione dovessero far riferimento alle “categorie di beneficiari” a cui si riferiscono e non “ai beneficiari” la cui diffusione soggiace, invece, trattandosi di dati personali, ai limiti previsti espressamente dal successivo art. 26 del d. lgs. 33/2013». In tale contesto, si ribadisce che – laddove si tratti di pagamenti a persone fisiche – lo schema di pubblicazione in esame – prevedendo la pubblicazione del nominativo del beneficiario ai sensi dell’art. 4-bis – non può introdurre una deroga ai limiti di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati di soggetti destinatari di benefici economici (es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc).

Risulta quindi necessario modificare lo schema, prevedendo la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, è necessario in ogni caso evidenziare chiaramente oltre all’esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l’esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l’adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.);

II. lo schema standard di pubblicazione riguardante l’art. 20 intitolato «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale» prevede, fra l’altro, l’indicazione per il personale dirigenziale e non dirigenziale di dati granulari che in alcuni casi potrebbero non risultare sufficientemente aggregati come invece indicato dalla disposizione di riferimento. In particolare l’art. 20 prevede l’obbligo per le pp.aa. di pubblicare dati non riferiti ai singoli dipendenti ma «relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti». Nello specifico è previsto che debbano essere pubblicati «i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti». Nello schema standard di pubblicazione risultano invece individuati dati troppo dettagliati riferiti ai singoli dipendenti divisi per «Fascia di valutazione» (es.: alta-media-bassa; oppure performance eccellente 10-9,5-ottima 9.49-9-adeguata 8,9-8-sufficiente (7.9-6), insufficiente (inferiore a 6) o ancora fascia di merito I-II-III-IV; personale non valutato), numero del personale collocato nella fascia, valore percentuale del personale non dirigenziale collocato nella fascia di valutazione (rispetto al numero complessivo), ammontare del premio corrispondente alla fascia. Si tratta di informazioni che in particolari contesti potrebbero non consentire l’aggregazione dei dati come prevista dall’art. 20, comma 2, laddove ad esempio vi sia anche solo un dipendente in una singola fascia (es. personale non valutato o insufficiente oppure eccellente), con la conseguenza di poter identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato perché insufficiente) stesso all’interno del contesto lavorativo.

Risulta quindi necessario revisionare lo schema, come già evidenziato dall’Ufficio durante il tavolo di lavoro, prevedendo che venga modificato – alla luce di una lettura dell’art. 20 conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e all’aggregazione dei dati ivi prevista – indicando esclusivamente:

A. il valore del premio distribuito inteso come “ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi” (distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo premio erogato);

B. informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, specificando, in particolare:

- informazioni relative alla “distribuzione” del trattamento accessorio per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale indicando il trattamento accessorio erogato per ciascuna qualifica, su base annua;

- valori relativi all’“entità” del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica;

- valori relativi alla “differenziazione” nell’utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando l’“incidenza percentuale” nell’erogazione del premio per ciascuna qualifica;

C. criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione:

- ad esempio: qualità del lavoro prestato, risultati raggiunti, qualità della preparazione, osservanza dei doveri d’ufficio, attitudine ad assumere maggiori responsabilità, competenze dimostrate (eventualmente indicando il peso percentuale attribuito a ciascuna voce).

CONSIDERATO che risulta inoltre opportuno valutare anche alcune modifiche relative al drafting come di seguito specificato:

III. lo schema standard di pubblicazione relativo agli artt. 26 e 27 contiene un refuso nella frase «NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati»

Risulta necessario modificare lo schema laddove è riportato «e alla situazione di disagio […]» che va sostituito con «ovvero alla situazione di disagio […]» in quanto si tratta di fattispecie alternative (e non cumulative) come previsto dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013.

RITENUTO, pertanto, necessario che gli schemi standard di pubblicazione dell’ANAC in esame vengano modificati alla luce delle osservazioni sopra riportate, al fine di consentire che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online per finalità di trasparenza mettano in atto comportamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, in ogni caso, opportuno che ANAC preveda un periodo transitorio per consentire alle pp.aa. e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013 di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, esprime parere favorevole sui quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013

con le seguenti condizioni:

I. sarebbe utile modificare lo schema standard di pubblicazione relativo all’art. 4-bis, prevedendo, come sarebbe auspicabile, la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, in ogni caso evidenziando chiaramente oltre all’esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l’esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l’adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.);

II. modificare lo schema standard di pubblicazione riguardante l’art. 20 prevedendo, con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale – alla luce di una lettura dell’art. 20 conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e all’aggregazione dei dati ivi prevista – che venga indicato esclusivamente:

D. il valore del premio distribuito inteso come “ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi” (distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo premio erogato);

E. informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, specificando, in particolare:

- informazioni relative alla “distribuzione” del trattamento accessorio per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale indicando il trattamento accessorio erogato per ciascuna qualifica, su base annua;

- valori relativi all’“entità” del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica;

- valori relativi alla “differenziazione” nell’utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando l’“incidenza percentuale” nell’erogazione del premio per ciascuna qualifica;

F. criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione:

- ad esempio: qualità del lavoro prestato, risultati raggiunti, qualità della preparazione, osservanza dei doveri d’ufficio, attitudine ad assumere maggiori responsabilità, competenze dimostrate (eventualmente indicando il peso percentuale attribuito a ciascuna voce);

III. modificare lo schema standard di pubblicazione gli artt. 26 e 27 correggendo il refuso nella frase «NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» e sostituendo, in proposito la perifrasi «e alla situazione di disagio […]» con la seguente «ovvero alla situazione di disagio […]»;

e con le seguenti osservazioni:

IV. considerando che la maggior parte degli schemi standard (cfr. schemi riferiti agli artt. 12, 13, 19, 20, 23, 29, 35) fa espresso riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione e che tale piattaforma allo stato non è stata ancora istituita né disciplinata come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online previsti dal d. lgs. n. 33/2013, si ritiene necessario valutare l’opportunità di espungere il riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per evitare incertezze nei soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online;

V. si invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pp.aa. e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013 di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013;

Roma, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei