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Provvedimento dell'8 febbraio 2024 [9999956]

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[doc. web n. 9999956]

Provvedimento dell'8 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 69 dell'8 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 23 settembre 2022 dall’avv. XX, per conto del sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome dell’interessato di sei Url rinvianti ad articoli di stampa diffusi tra il 2017 e il 2019, i quali riportano la notizia della misura cautelare degli arresti domiciliari, e poi della condanna, disposte nei confronti di due giovani per tentata estorsione nei confronti del reclamante, per non diffondere un video hard che lo avrebbe coinvolto, e della sua sospensione dall’ufficio di parroco della parrocchia di XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

È ormai libero da ogni accusa proveniente dalla giurisdizione civile, penale ed ecclesiastica;

le notizie pubblicate sono diventate inadeguate e non più pertinenti in considerazione del tempo trascorso dalla loro diffusione e del loro contenuto, ai limiti della diffamazione;

il presunto video che i due giovani sostenevano di possedere non è mai stato prodotto in giudizio o pubblicato, per cui sussistono fondati dubbi circa la sua esistenza;

VISTA la nota del 19 aprile 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 10 maggio 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione degli Url in esame, sulla base delle seguenti motivazioni:

interesse generale alla reperibilità della notizia, a causa della recente data di pubblicazione: il contenuto cui indirizzano gli Url in esame sono stati pubblicati tra il 2017 e il 2019, da cui si ricava l'insussistenza del requisito rappresentato dal trascorrere del tempo;

persistente attualità delle informazioni, alla luce del ruolo ricoperto dal reclamante; risulta evidente la necessità per qualsiasi persona che entri in contatto con il reclamante di poter accedere alle informazioni riguardanti il provvedimento adottato dalla diocesi di XX nei confronti di XX, al fine di essere messa in guardia rispetto a possibili "comportamenti pubblici o professionali impropri" (cfr. Linee Guida del WP 29, pag. 12);

natura giornalistica dei contenuti degli Url in questione;

VISTA l’attestazione inviata dal reclamante in data 15 dicembre 2023 nella quale la Curia di XX afferma che egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico che lo ha riguardato si è concluso con decreto extragiudiziale e con la revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali (Decreto vescovile prot. n. 14DV/2022 del 28 luglio 2022), specificando che attualmente su di lui non grava alcun procedimento penale canonico o disciplinare;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel reclamo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, inoltre, il criterio del pregiudizio derivante dal dato, di cui al punto n. 8 delle “Linee Guida 2014”, laddove si sottolinea che il fatto che la disponibilità di un determinato risultato di ricerca arrechi un pregiudizio all’interessato milita fortemente a favore della deindicizzazione, senza peraltro che vi sia necessità che l’interessato dimostri l’esistenza di tale pregiudizio;

RITENUTO:

- che gli Url in questione rinviano a notizie di stampa diffuse tra il 2017 e il 2019 nelle quali si fa riferimento a una vicenda giudiziaria che si è conclusa senza alcuna condanna in capo al reclamante e che, anzi, è stata attivata dal medesimo in quanto vittima di reato;

- che il reclamante è stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto vescovile del luglio 2022;

- che sono trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione dell’articolo di cui agli Url in questione;

RILEVATO che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante comporta un pregiudizio sulla sua vita e sulla sua attività, e non appare più giustificato da ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli Url sopra elencati e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel reclamo, e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 febbraio 2024 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi