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Provvedimento del 21 febbraio 2013 [2422039]

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[doc. web n. 2422039]

Provvedimento del 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 84 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Rosa Mattioli a Patronato Inac di Teramo, con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione non sollecitata della rivista "Diritti sociali" al proprio domicilio, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione degli stessi; visto che la ricorrente si è, altresì, opposta all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 28 novembre 2012, proposto nei confronti dell´INAC Patronato di Teramo, con il quale Rosa Mattioli, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 21 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 13 dicembre 2012 con la quale il patronato resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato di aver cancellato il nominativo e l´indirizzo della stessa dai propri archivi, precisando altresì che gli stessi sono stati "registrati per acquisizione tramite copiatura dagli elenchi telefonici della provincia di Teramo relativi all´anno 2006/2007, effettuata presso la nostra sede con trascrizione degli stessi su foglio excel"; nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato che i dati della ricorrente sono stati trattati "ai soli fini della spedizione del giornale e forniti esclusivamente alla ditta che ha curato la spedizione, la quale è stata informata della sua richiesta di cancellazione";

VISTA la nota del 17 dicembre 2012 con la quale l´interessata, nell´evidenziare i propri dubbi sulla veridicità dell´affermazione di controparte in ordine all´origine dei dati (in quanto negli anni 2006/7 la stessa "non era più negli elenchi telefonici"), ha sottolineato il ritardo con il quale le è stato fornito riscontro ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 24 gennaio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito quanto già sostenuto nella nota del 13 dicembre 2012 affermando di non possedere ulteriori elementi oltre quelli già forniti con la nota predetta;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di INAC Patronato di Teramo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di INAC Patronato di Teramo, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia