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Provvedimento del 21 febbraio 2013 [2422061]

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[doc. web n. 2422061]

Provvedimento del 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 20 novembre 2012, presentato da XY nei confronti di Maurizio Carini, titolare di un sito dedicato a giochi e scommesse, con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) ed ha chiesto, inoltre, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 gennaio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 dicembre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avere fornito al ricorrente "tutte le informazioni necessarie";

VISTE le note pervenute via fax il 14 e il 17 dicembre 2012 con le quali il ricorrente ha comunicato che il titolare del trattamento, anziché provvedere a fornire il dovuto riscontro, gli ha inviato "il plico" trasmessogli da questa Autorità contenente il ricorso e l´invito ad aderire;

VISTA la nota del 29 gennaio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che il ricorrente "ha espressamente ricevuto tutte le informazioni necessarie, poiché è stato invitato dal sottoscritto ad osservare e leggere il disclaimer riportato sul mio sito (….) e tutto ciò che concerne i diritti dell´utente inclusa la normativa sulla privacy (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 febbraio 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del resistente nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Maurizio Carini, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia