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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Scip Italia - 18 settembre 2008 [1559373]

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[doc. web n. 1559373]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Scip Italia - 18 settembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 54 del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 3 maggio 2006 nei confronti di Scip Italia con sede in Milano, via Pergolesi n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che XY ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice in data 13 settembre 2004 nei confronti di Scip Italia per aver ricevuto, via posta, materiale commerciale indesiderato inerente all´organizzazione di seminari e convegni;

RILEVATO che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 15 novembre 2004;

RILEVATO che dagli elementi forniti a seguito della richiesta di informazioni del Garante n. 30607 del 27 settembre 2004 ai sensi dell´art. 157 del Codice, emerge che Scip Italia ha inviato a mezzo posta a XY messaggi commerciali indesiderati raccogliendo dati personali attraverso il sito Internet www.genertel.it senza rendere all´interessato un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTA la contestazione n. 9716/37911 del 3 maggio 2006, notificata in pari data, con cui è stata contestata a Scip Italia la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, comma 4, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale Scip Italia ha rappresentato quanto segue:

  • Scip Italia, con sede presso la referente per le attività in Italia, Milena Motta, fa parte di un´associazione internazionale senza scopo di lucro con sede a Washington (Stati Uniti), denominata Scip (Society of competitive intelligence Professionals), il cui scopo sociale è solo la promozione della conoscenza di stumenti e metodi per l´analisi competitiva attraverso eventi formativi internazionali e locali;
  • in data 10 ottobre 2002 XY ha partecipato, come relatore, a un convegno organizzato da Scip Italia e, in tale occasione, oltre a venirgli resa oralmente l´informativa quale interessato, lo stesso manifestava il suo gradimento a essere informato delle attività dell´associazione. Peraltro, in occasione dell´invio della missiva di carattere commerciale oggetto del ricorso, era incluso un modulo dell´associazione nel quale veniva comunque adempiuto l´obbligo di informativa previsto dall´art. 13 del Codice;

VISTA la richiesta di audizione formulata da Scip Italia ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 4156/37911 del 18 febbraio 2008, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 12 marzo 2008 nel quale Scip Italia ha  ribadito quanto asserito negli scritti difensivi evidenziando inoltre che i dati personali di XY acquisiti dal sito Internet www.genertel.it non sono stati registrati in una banca dati, essendo stati solo annotati in calce alla missiva a lui inviata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Scip Italia risultano inidonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa, in quanto:

  • per sua stessa ammissione, Scip Italia si qualifica come semplice referente, per le attività in Italia, dell´associazione internazionale Scip, in cooperazione con la quale effettua un trattamento di dati personali sul territorio dello Stato di cui Scip Italia, come emerge anche dagli atti del ricorso esaminato dal Garante, deve ritenersi titolare del trattamento;
  • Scip Italia non ha comprovato l´acquisizione del consenso che sarebbe stato manifestato da XY in occasione del convegno tenuto in data 10 ottobre 2002, a fronte dell´informativa resa oralmente. Nella memoria aggiuntiva datata 25 ottobre 2004, XY asserisce inoltre che nessuna informativa gli è stata resa e che non ha mai manifestato alcun consenso. Peraltro, in occasione dell´invio della missiva promozionale indesiderata, oggetto del ricorso, Scip Italia, a fronte dell´acquisizione dei dati del ricorrente dal sito internet www.genertel.it, non ha comunque reso alcuna informativa all´interessato di cui all´art. 13 del Codice, neanche nell´ambito della documentazione trasmessa con la missiva stessa ove si rileva la dicitura "Legge 675/96, art. 13, comma 1 –Tutela dei dati personali-: "La informiamo che lei ha diritto a far modificare o cancellare gratuitamente i suoi dati o a opporsi al loro utilizzo." in relazione ad un modello di raccolta dati;

RILEVATO che Scip Italia ha effettuato il predetto trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche (rappresentante per l´Italia di un´associazione no profit con sede negli Stati Uniti), nella misura del del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Scip Italia con sede in Milano, via Pergolesi n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559373
Data
18/09/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca