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Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale - 16 febbraio 2009 [1590076]

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[doc. web n. 1590076]
[v. 
Comunicato stampa]
[v. anche doc. web n. 
1536583]

Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale - 16 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTE le notizie diffuse in data odierna relative a un episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma il 14 febbraio 2009;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

In data odierna diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma lo scorso 14 febbraio.

L´agenzia di stampa Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata – Soc. Coop.) nel riferire il caso, pur non rendendo apertamente nota l´identità della minore, ha pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare e segnatamente: l´età, il quartiere in cui vive, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la tipologia di scuola frequentata, la circostanza che abbia una sorella, di cui viene indicata anche l´età, e che abbia un cane.

Dai primi accertamenti istruttori risulta che tali informazioni sono state integralmente riportate anche dal quotidiano "Il Tempo" edito da Società Editrice Il Tempo S.p.a. (articolo pubblicato in data odierna, p.3), anche nella versione on line.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare un minore vittima di atti di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice).

Invero, come già riconosciuto da questa Autorità (Provv. del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provv. del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente doc. web nn. 109007110919561536583 e 1557470), nonostante la mancata individuazione nominativa della vittima della violenza, la stessa deve ritenersi, ancorché indirettamente, riconoscibile, in ragione delle numerose e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

2. Si rileva altresì che, al di là dell´attitudine a rendere riconoscibili l´interessata, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dall´agenzia di stampa e dal quotidiano suindicati (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la circostanza che la vittima abbia una sorella, di cui viene specificata l´età, che la famiglia abbia un cane, la tipologia della scuola frequentata) non rispettano il principio di essenzialità dell´informazione previsto dall´art. 137, comma 3, del Codice e dall´art. 6 del menzionato codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all´esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su un soggetto minore per il quale, pur in relazione allo svolgimento della libertà d´informazione, l´ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità (v. Garante, Provv. del 10 marzo e del 6 aprile 2004 e Provv. del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 sopra citati).

Fermo restando il divieto di carattere generale, previsto dall´art. 734-bis cod. pen., di divulgare le generalità e l´immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età va ricordato che l´art. 114, comma 6, cod. proc. pen. vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione.

Inoltre, l´art. 7 del codice di deontologia –anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso– considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d´urgenza nei confronti dell´agenzia di stampa e del quotidiano indicato in premessa, ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell´atto di violenza sessuale compiuto a Roma il 14 febbraio u.s.. Tale divieto, che per la delicatezza del caso si estende anche alla diffusione delle iniziali del nome e cognome della vittima, opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti web delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Stante l´urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione d´ufficio (art. 154, comma 1 lett. d) del Codice).

L´Autorità si riserva peraltro di intervenire nei confronti di altri titolari del trattamento nel caso in cui venissero riscontrate analoghe violazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa) e Società Editrice Il Tempo S.p.a. – in qualità di titolari del trattamento – ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 16 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli