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Condominio negli edifici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Condominio negli edifici

Gli estremi identificativi delle utenze telefoniche intestate ai singoli condòmini o ai loro familiari non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all´interno del condominio, in quanto non rappresentano elementi utili a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso. Resta, peraltro, ferma la possibilità per l´amministratore di condominio di comunicare i numeri di telefono ai condòmini richiedenti, con il consenso degli interessati (art. 11 della legge n. 675/1996).

  • Garante 19 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 7 [doc. web n. 42268]


I dati personali di un condomino, anche se relativi ad una posizione debitoria, possono essere legittimamente comunicati nel corso dell´assemblea di condominio ed indicati nel relativo verbale, che peraltro non deve essere trasmesso a terzi non legittimati.

  •  Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1053868]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tuttavia, l´impianto di videosorveglianza che riprenda continuativamente immagini relative non solo ad angoli visuali di esclusiva pertinenza dell´utilizzatore, quale la propria abitazione, ma anche a spazi condominiali nei quali transitano terzi condomini – ad esempio, quando parcheggiano veicoli –, evidenzia una lesione dei diritti di questi e giustificano, in sede diversa da quella del Garante, una legittima azione degli interessati a tutela della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla giurisprudenza che, in riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare da modalità di indebita istallazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e nelle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084589]