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Provvedimento del 22 gennaio 2003 [1067842]

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[doc. web n. 1067842]

Provvedimento del 22 gennaio 2003

La mera disponibilità della società titolare del trattamento a consentire l´accesso ai dati detenuti presso un proprio ufficio periferico non costituisce adempimento della richiesta, legittimamente formulata dall´interessato, di averne comunicazione in forma intellegibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Associazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel-Arca;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente Enel ed attualmente "socio straordinario" dell´Associazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel-Arca, espone di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, avanzata nei confronti dell´Associazione ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere l´accesso ai dati personali che lo riguardano.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, precisando di voler ottenere, in particolare, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi ad alcune pratiche di rimborso di prestazioni sanitarie presentate nei confronti del Fondo integrativo sanitario dipendenti Enel S.p.A. (FISDE), la cui gestione è affidata "in service" all´associazione resistente. Il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998 in data 2 gennaio 2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 10 gennaio 2003, con la quale:

  • ha comunicato all´interessato alcuni dati personali che lo riguardano in proprio possesso (dati anagrafici e dati concernenti il rapporto associativo tra l´interessato e la resistente) fornendo talune indicazioni anche in ordine alle modalità di trattamento;
  • per quanto riguarda i dati personali sensibili in proprio possesso si è limitato ad invitare il ricorrente a recarsi "presso lo Sportello di Rossano Calabro, in orario di ufficio, per l´esibizione (…) e/o la consegna in copia da parte del personale autorizzato";
  • ha unicamente fornito indicazioni in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati con specifico riguardo al rimborso delle prestazioni sanitarie fruite dai soci, precisando anche le ragioni per cui non aveva dato ulteriore corso alla pratica e le successive obiezioni dell´interessato.

Nell´audizione in data 15 gennaio 2003 la resistente ha nuovamente dichiarato che "i dati trattati in occasione delle richieste di rimborso (…) sono disponibili (…) presso i competenti uffici periferici dell´Arca".

L´interessato, con fax del 16 gennaio 2003, e l´Associazione Arca, con nota del 21 gennaio 2003, hanno infine ribadito le posizioni già espresse.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali di un socio trattati da un´associazione operante nel settore ricreativo, culturale e assistenziale preposta, altresì, alla gestione di un fondo integrativo sanitario.

La società resistente ha fornito solo un parziale riscontro alle richieste dell´interessato, fornendo allo stesso alcuni dati che lo riguardano con particolare riferimento a quelli anagrafici o concernenti il rapporto associativo con l´Arca trattenuti presso la Direzione generale dell´associazione medesima.

In relazione a questa parte del riscontro deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda invece le informazioni personali, anche di carattere "sensibile", più specificamente attinenti alle pratiche di rimborso sanitarie presentate dal ricorrente nei confronti del Fondo integrativo sanitario dipendenti Enel S.p.A. (FISDE), l´associazione resistente ha unicamente dichiarato la disponibilità a consentire il legittimo accesso al complesso dei dati personali del ricorrente non ancora comunicati presso i competenti uffici periferici, in particolare di Rossano Calabro.

In relazione a tale disponibilità, che non risulta peraltro essersi ancora concretizzata alla data della presente decisione, va osservato che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina invece a carico del titolare del trattamento l´obbligo di comunicare all´interessato, senza ritardo ed in forma intelligibile, i dati richiesti, estrapolandoli, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Qualora, poi, l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto precisato da questa Autorità (vedi, ad esempio, provv. del 4/1/2001 in Boll. del Garante, n. 16, pag. 23 ss.).

La società resistente dovrà pertanto effettuare tale comunicazione, secondo le modalità sopra indicate, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, qualora non vi abbia già adeguatamente provveduto nei termini qui evidenziati. I dati personali relativi allo stato di salute dell´interessato che non siano stati previamente forniti al titolare dall´interessato medesimo potranno essere inoltre resi noti allo stesso solo tramite un medico secondo il disposto dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675 del 1996.

Va posto a carico del titolare del trattamento l´importo di euro 170 (dopo aver previamente determinato l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati tardivamente dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, con riferimento alla richiesta di accesso ai dati anagrafici e ai dati inerenti al rapporto associativo con l´associazione resistente comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare i dati personali anche sensibili, richiesti e non ancora comunicati, nel termine e secondo le modalità di cui in motivazione, con particolare riguardo a quelli inerenti alle pratiche di rimborso sanitarie;

c) determina, ai sensi de ll´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto in misura pari a 170 euro, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell´Associazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel-Arca, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli