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Provvedimento del 23 dicembre 2004 [1121968]

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[doc. web n. 1121968]

[vedi anche: Provvedimenti
16 dicembre 2004 e 8 marzo 2007]

Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XYnei confronti diGuardia di finanza-Comando provinciale di XZ;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, dopo essere stato richiamato dal Comandante del Nucleo provinciale polizia tributaria di XZ presso cui presta servizio per aver spedito un certificato medico (riportante anche la diagnosi) al Servizio sanitario regionale presso il Comando regionale XK della Guardia di finanza di XS, piuttosto che al Comando di appartenenza, ha formulato, in data 23 agosto 2004, un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si è opposto al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Guardia di finanza-Comando provinciale di XZ che ha segnalato la necessità del predetto richiamo "con nota avente protocollo 25608/P del 13 agosto 2004", allegando, "senza plico chiuso", copia del certificato medico in questione (recante peraltro una "stampigliatura del fax  "Centro trasmissione di XS" sul bordo superiore").  Con la medesima istanza l´interessato ha chiesto anche "la rettifica del trattamento dei (…) dati nel rispetto della normativa vigente, con ogni statuizione relativa alla missiva (…) del 13 agosto 2004", e "l´attestazione scritta" che tale rettifica era stata eseguita e che ne era stata data notizia a coloro ai quali i dati erano stati comunicati. L´interessato ha inoltre richiesto la comunicazione in forma intelligibile e su supporto cartaceo dei dati contenuti nella nota del 13 agosto 2004, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato, lamentando il mancato riscontro all´istanza formulata e l´illiceità del trattamento effettuato, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 settembre 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando provinciale di XZ ha risposto con una nota pervenuta il 20 ottobre 2004 comunicando di avere fornito riscontro alle richieste dell´interessato il 10 settembre 2004 (con lettera di cui ha allegato copia) con riferimento all´origine dei dati che lo riguardano, alle finalità, alle modalità, alla logica del trattamento (che non è stato effettuato con l´ausilio di mezzi elettronici), al titolare del trattamento ed al responsabile designato, nonché ai soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione. Con tale nota, inoltre, il Comando ha dichiarato che la copia del certificato del ricorrente sarebbe stata "inviata, come da disposizioni impartite al personale a ciò preposto, al Comando Nucleo provinciale polizia tributaria in busta chiusa" e di non conoscere le modalità con cui la nota del 13 agosto 2004 (di cui ha allegato copia) ed il relativo certificato gli fossero state poste in visione dal Comando di appartenenza.

Con memoria del 22 ottobre 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ribadendo di ritenere non conforme a legge il trattamento effettuato con l´invio del proprio certificato medico al Comando di appartenenza e chiedendo di avere copia del certificato riportante "sul bordo superiore della pagina la stampigliatura del fax 198 del "Centro trasmissione XS" posto in (…) visione" dell´interessato dal proprio Comandante, nonché gli estremi identificativi di tutti i responsabili del trattamento designati.

Con nota pervenuta il 26 ottobre 2004, la Guardia di finanza–Comando provinciale di XZ ha ribadito le proprie risposte, dichiarando in particolare di non detenere più copia del certificato medico richiesto che è stato inviato dal Comando provinciale "in busta chiusa al Comandante del Nucleo provinciale XR, senza trattenerne copia", al fine di richiamare l´interessato al rispetto di quanto previsto "dalla circolare nr. 258000/102, in data 4 agosto 2004" per la presentazione dei certificati medici da parte dei militari della Guardia di finanza. Lo stesso Comando provinciale ha dichiarato altresì di non aver "alcun potere di censura circa la trasmissione da parte di altro organo, peraltro gerarchicamente superiore, della documentazione medica via fax, anche perché comunque già avvenuta e ricevuta, per inciso, da personale appartenente alla Sala operativa in possesso di nulla osta di segretezza e quindi tenuto al rispetto della massima riservatezza". 

Con nota pervenuta il 29 ottobre 2004, il ricorrente ha rilevato di ritenere eccedente rispetto alle finalità la trasmissione dei dati che lo riguardano contenuti nel certificato medico in questione al proprio Comando di appartenenza.

Con nota pervenuta il 22 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Comando provinciale di XZ ha dichiarato che "le disposizioni che riguardano il recapito e la gestione cartolare delle certificazioni mediche dei militari del Corpo sono puntualmente disciplinate dalla citata circolare del Comando generale che costituisce ordine cui i militari della Guardia di finanza devono attenersi" ed anche il ricorrente, "essendo legato a tale vincolo gerarchico, vi deve adempiere sin quando la circolare resterà in vigore".

Con nota inviata il 2 dicembre 2004, il ricorrente ha contestato le modalità previste dalla citata circolare (che il Garante ha acquisito in copia a seguito di richiesta del 16 novembre 2004) per la presentazione dei certificati medici in caso di assenza per malattia.

Il 2 dicembre 2004, la Guardia di finanza-Comando regionale XK ha inoltrato una nota con la quale ha affermato che "la conoscenza delle infermità sofferte dal personale del Corpo è un preciso obbligo del Comandante del reparto", dal momento che "per i militari della Guardia di finanza è richiesto uno stato di salute che ne consenta lo specifico impiego, avuto riguardo alle funzioni (…) ed ai delicati compiti assegnati agli appartenenti ad un Corpo di polizia che ne legittimano il porto e l´uso delle armi", e che è pertanto necessario che "l´Amministrazione e quindi, in prima persona, il Comandante del reparto, sia sempre a conoscenza di tutti i dati riguardanti lo stato di salute del proprio personale, anche allo scopo di perseguire, in modo puntuale, le finalità connesse con la gestione e l´impiego dello stesso". Con riferimento al certificato medico del ricorrente, ha precisato che lo stesso è stato inviato via fax alla "Sala operativa del Comando provinciale di XZ" che costituisce "area riservata" accessibile "unicamente da personale in forza a tale articolazione, peraltro in possesso del "nulla osta di segretezza" a livello nazionale".

In data 15 dicembre 2004, la Guardia di finanza-Comando provinciale di XZ ha ribadito di ritenere lecito il trattamento di dati effettuato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi allo stato di salute del ricorrente effettuato dalla Guardia di finanza di cui lo stesso è sottufficiale.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento all´opposizione al trattamento dei dati formulata dall´interessato, cui peraltro deve essere ricondotta anche l´imprecisa istanza di rettifica avanzata dal ricorrente. In proposito, va rilevato che l´art. 7, comma 3, lett. a), del Codice prevede che l´interessato possa chiedere la rettificazione di uno o più dati personali quando gli stessi sono errati (ipotesi cui l´interessato non ha fatto, neanche indirettamente, riferimento), ma non prevede una "rettifica del trattamento".

La trasmissione del certificato medico del ricorrente contenente, oltre alla prognosi, anche la diagnosi relativa alle sue condizioni di salute ha comportato un trattamento di dati personali idonei a rivelarne lo stato di salute.

Nell´utilizzare per una finalità lecita tale tipologia di dati, i soggetti pubblici hanno l´obbligo di conformare il loro trattamento secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato medesimo, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1, 2 e 22, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell´art. 22, comma 9, del Codice, rispetto ai dati sensibili, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

Nel caso di specie, rimanendo impregiudicate le operazioni strettamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all´accertamento dello stato di salute del dipendente in caso di assenza per malattie, le modalità –contestate- di circolazione dei dati all´interno della Guardia di finanza non risultano lecite.

La trasmissione del certificato medico del ricorrente dal Comando provinciale di XZ al Comando di appartenenza del ricorrente, anche se effettuata in busta chiusa, risulta ultronea rispetto alle finalità (dichiarate dal titolare del trattamento) di richiamare il dipendente al rispetto di una disposizione contenuta nella circolare del Comando generale della Guardia di finanza n. 258000/102 del 4 agosto 2004.

Peraltro, come già rilevato in altro ricorso adottato a seguito di procedimento ex artt. 145 e ss. tra le medesime parti (cfr. provv. del 7 luglio 2004), il titolare del trattamento deve attenersi comunque al predetto principio di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti legati a compiti ed obblighi espletati (art. 22, comma 5, del Codice). Se tali garanzie non sono rispettate, il trattamento dei dati è illecito anche se il trattamento stesso è effettuato nello svolgimento di funzioni istituzionali o ritenute giustificate da norme di servizio, regolamenti interni o circolari che non possono essere applicati in contrasto con le predette garanzie di legge.

I motivi addotti in proposito dal ricorrente sono legittimi e fondati e il ricorso deve essere accolto per questa parte. Va pertanto prescritto al titolare resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dell´interessato, di astenersi per il futuro, a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dal trattare ulteriormente i dati in questione secondo le contestate modalità.

Va dichiarato infine non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente.

Questa Autorità si riserva di valutare nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute dei dipendenti effettuato dalla Guardia di finanza anche alla luce di quanto ora previsto dalla circolare n. 258000/102 del 4 agosto 2004, anche con riferimento ad altri ricorsi e segnalazioni pervenute a questa Autorità in relazione a fattispecie analoghe.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della Guardia di finanza, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, anche se parzialmente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano e ordina al titolare di astenersi dall´ulteriore trattamento secondo le contestate modalità nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 dicembre 2004


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli