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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PARTICOLARI > Requisiti dei dati > Conservazione dei dati > Profili generali

Alla luce del generale principio, fissato dall´art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, secondo il quale i dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nonché del disposto dell´art. 20, comma 4 della legge n. 413/1991, che si riferisce a rapporti di conto o di deposito in corso, anziché cessati, nella "anagrafe dei rapporti di conto e di deposito", istituita da detto art. 20, può essere ammessa soltanto una breve conservazione dei dati relativi ai rapporti appena cessati, non anche una conservazione a tempo indefinito dei dati relativi a rapporti chiusi (cfr. art. 3, comma 1, lett. b) l. ult. cit).

  • Garante 17 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 22 [doc. web n. 40561]


La legge 18 agosto 2000, n. 235 ha innovato il quadro normativo in materia di conservazione dei dati relativi ai protesti cambiari, introducendo una procedura che, anche per effetto della riabilitazione (art. 17, comma 6 bis, legge 7 marzo 1996, n. 108), conduce alla cancellazione dei dati dal registro informatico dei protesti tenuto dalle CCIAA (art. 3 bis d.l. n. 381/1995). Ne consegue che, nel rispetto delle scelte e delle finalità perseguite da tale disciplina, ove l´interessato abbia potuto beneficiare della cancellazione dei dati da detto registro, non si rendono più giustificati, in rapporto alle finalità perseguite (art. 9 della legge n. 675/1996), l´ulteriore conservazione e trattamento di informazioni relative al protesto in banche dati o archivi paralleli di contenuto analogo a quello del registro informatico (nella fattispecie il Garante ha disposto la cancellazione dei dati conservati da una società finanziaria e da una "centrale rischi" privata relativi a protesti risalenti all´anno 1997, già cancellati, per effetto di riabilitazione, dal registro conservato presso la CCIAA).

  • Garante 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 14 [doc. web n. 29824]


I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Conseguentemente, è legittima la conservazione, da parte della società finanziaria e della "centrale rischi" privata alla quale sono stati comunicati, dei dati relativi ad un rapporto di finanziamento non ancora estinto nel corso del quale si sono verificati ritardi nel pagamento delle rate, a nulla rilevando l´avvenuta cessione del credito a terzi.

  • Garante 10 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 43 [doc. web n. 622883]


Legittimamente l´istituto emittente una carta di credito, poi disdetta, conserva i dati relativi all´emissione della carta ed alla gestione del relativo rapporto e li comunica ad una "centrale rischi" privata, nel caso in cui l´interessato abbia, solo di recente, sanato la propria posizione debitoria. Va respinta, allo stato, la domanda di cancellazione dei dati in questione.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 45 [doc. web n. 622993]


La conservazione dei dati relativi ad operazioni di finanziamento per le quali si sono verificati ritardi nei pagamenti di alcune rate è legittima quando i dati siano aggiornati e sia trascorso meno di un anno dall´estinzione del finanziamento.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 5 [doc. web n. 1066419]


Legittimamente una società che emette carte di credito conserva i dati relativi ad un rapporto contrattuale anche successivamente alla sua conclusione, per effetto della revoca della carta stessa, al fine di rispettare le disposizioni di legge contro il riciclaggio e per poter adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili.

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1075195]


Il trattamento di dati giudiziari, da parte della pubblica amministrazione, effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro, è lecito. Pertanto i dati personali contenuti nello stato matricolare di un ufficiale di Marina e relativi ad un procedimento penale, definito da tempo con una sentenza di patteggiamento, aggiornati, sono legittimamente conservati presso l´archivio centrale della Direzione del personale militare e l´Amministrazione è tenuta ad adottare idonee modalità di conservazione, anche separata, dei dati in questione.

  • Garante 17 aprile 2003 [doc. web n. 1054689]


I dati personali dell´interessato relativi alla richiesta di una carta di credito, il cui rilascio sia stato rifiutato da una società finanziaria, possono essere conservati nella banca dati della società solo per un breve periodo, unicamente nei limiti necessari al perseguimento delle finalità di documentazione dell´attività recentemente espletata e con esclusione di altre non lecite comunicazioni.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080567]


È legittima la conservazione dei dati da parte della società che ha concesso un finanziamento, nel corso del quale si sono verificati dei ritardi nei pagamenti di alcune rate poi estinti senza pendenze, a condizione che il trattamento riguardi i soli dati riferibili al rapporto contrattuale con riferimento ai quali sussista un obbligo di conservazione interna (nella specie il titolare del trattamento ha attestato di aver già provveduto alla cancellazione dei dati non soggetti ad obblighi di conservazione e di essersi attivato per inibire ogni invio di materiale pubblicitario).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084363]