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Cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > E-mail e spamming > Cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati

Ove il titolare del trattamento, mittente di una e-mail non richiesta avente ad oggetto l´invito ad inserirsi nel sistema multilivello denominato "MLM American System", dichiari di avere provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del destinatario, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso da questi proposto al Garante.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 78 [doc. web n. 1064391]


Va ordinata la cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dalla banca dati del titolare del trattamento che abbia inviato una e-mail a fini promozionali senza il preventivo consenso del destinatario – o in assenza di un presupposto ad esso equivalente – ove questi si opponga all´utilizzazione del suo dato (fattispecie relativa all´invio di un messaggio da parte di un´associazione senza scopo di lucro).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 67 [doc. web n. 30008]


Va ordinata la cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dalla banca dati del titolare del trattamento che abbia inviato una e-mail a fini promozionali senza il preventivo consenso del destinatario – o in assenza di un presupposto ad esso equivalente – ove questi si opponga all´utilizzazione del suo dato.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 75 [doc. web n. 29864]


A richiesta dell´interessato, destinatario di una e-mail a scopo promozionale – nella specie, inviata da un´associazione culturale che aveva estratto l´indirizzo di posta elettronica da un gruppo di discussione reperito in rete – il mittente del messaggio deve provvedere alla cancellazione dell´indirizzo e ad astenersi, in assenza del consenso dell´interessato, dal suo ulteriore utilizzo.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 101 [doc. web n. 1066311]


Ove il titolare del trattamento, mittente di una e-mail non richiesta a contenuto promozionale, dichiari di avere provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del destinatario dalla propria mailing-list, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso da questi proposto al Garante.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 64 [doc. web n. 1066228]


Ove il titolare del trattamento, mittente di una e-mail non richiesta avente ad oggetto l´invito ad inserirsi nel sistema multilivello denominato "MLM American System", dichiari di avere provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del destinatario, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso da questi proposto al Garante.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 142 [doc. web n. 1066385]


Ove il titolare del trattamento, mittente di una e-mail non richiesta mediante il sistema di invio massivo "Net Mail", affermi di avere provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del destinatario, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso da questi proposto.

  • Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067385]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067380]
  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067349]


A richiesta dell´interessato, il titolare del trattamento deve cancellare dai propri archivi l´indirizzo di posta elettronica utilizzato per finalità commerciali senza consenso.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082619]


L´indirizzo di posta elettronica, registrato automaticamente in una rubrica di un personal computer a seguito della ricezione di una e-mail a catena, non può essere utilizzato per l´invio di messaggi aventi contenuto promozionale e deve essere cancellato su richiesta dell´interessato. Nel caso in cui il titolare del trattamento in risposta all´invito ad aderire formulato dal Garante attesti, con dichiarazione della cui responsabilità risponde anche in sede penale, di aver già provveduto alla sua eliminazione a seguito della ricezione dell´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e risponda esaurientemente anche alle altre domande formulate dal ricorrente, il ricorso deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083425]


É illegittima l´utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica per l´invio di messaggi aventi contenuto promozionale, anche se registrato per errore nella rubrica del titolare, ove non risulti previamente acquisito il consenso informato dell´interessato, ovvero ricorra uno dei presupposti indicati dalla legge che ne esclude la necessità. Ne consegue che tale indirizzo deve essere cancellato su richiesta dell´interessato.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1084213]


Poiché l´utilizzo di un indirizzo di posta elettronica per l´invio di e-mail aventi contenuto promozionale costituisce un trattamento di dati personali soggetto alla specifica normativa di tutela, fondatamente il destinatario dei messaggi può chiedere che i suoi dati personali vengano cancellati dagli archivi del titolare del trattamento quando non abbia, preventivamente, prestato il suo informato consenso all´uso di tali dati per queste finalità. Tuttavia nel caso in cui il titolare del trattamento, mittente delle e-mail, attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di aver provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente, il procedimento va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083412]


Nel caso in cui non vi siano elementi per ritenere sussistente un consenso informato del destinatario all´invio di e-mail aventi contenuto promozionale e/o commerciale, il titolare del trattamento è tenuto ad interrompere detto invio ed a cancellare i dati in suo possesso riferibili all´interessato.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1084271]


Ove il titolare del trattamento, mittente di una e-mail non richiesta avente contenuto pubblicitario, dichiari di avere provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica del destinatario, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto da quest´ultimo.

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085210]

Scheda

Doc-Web
1147181
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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