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Artifici nello svolgimento dell'attività di giornalista - 5 luglio 2007 [1435035]

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[doc. web n. 1435035]

[v. anche Newsletter 16 ottobre 2007]

Artifici nello svolgimento dell´attività di giornalista - 5 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY (alias ZY), rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Tambasco,nei confronti di Sky Italia s.r.l., in qualità di editore del canale satellitare "Sky News", rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Franco Ferrari presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il 1° febbraio 2007, nel corso della trasmissione "Controcorrente", Sky News, canale satellitare di cui è editore la resistente, trasmetteva un servizio televisivo sull´utilizzo del velo islamico in Italia, contenente "le immagini, le parole e le conversazioni telefoniche" del ricorrente, imam di una Moschea di Milano, riprese all´interno della moschea medesima. Il servizio, presente anche sul sito Internet "www.skylife.it", è stato curato da due collaboratori dell´emittente che, fingendosi quali marito e moglie di fede musulmana "alla ricerca di un consulto religioso", hanno registrato l´incontro con una telecamera nascosta. Ritenendo il trattamento illecito, in quanto effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), del Codice e 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, l´interessato ha inoltrato un´istanza sollecitando, ai sensi dell´art. 7 del Codice, la cancellazione dei dati e la relativa attestazione.

L´editore resistente, con nota del 5 marzo 2007, ha rifiutato di cancellare i dati contenuti nel servizio, considerando il loro trattamento lecito sia alla luce dell´interesse pubblico ad un´informazione completa in relazione al tema trattato, sia tenendo conto che l´art. 2 del citato codice di deontologia consente al giornalista che raccoglie dati personali di omettere l´informativa qualora "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa", ipotesi che sarebbe configurabile nel caso di specie. 

Ritenendo inidoneo tale riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, ribadendo la richiesta avanzata e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. A suo avviso, la deroga all´art. 2 del predetto codice di deontologia, invocata dalla resistente, non potrebbe trovare applicazione poiché l´intervista, qualora fosse stata esplicitamente richiesta, sarebbe stata comunque concessa "anche in video, ai giornalisti" della società convenuta. In relazione, poi, alla raccolta e alla diffusione delle proprie immagini, il ricorrente ha anche richiamato l´art. 96 della legge n. 633/1941, ritenendo illecita la diffusione delle immagini che lo riguardano senza il proprio consenso.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 5 aprile 2007, Sky Italia s.r.l. ha risposto con una memoria presentata il 4 maggio 2007 con la quale, nel sottolineare che i propri collaboratori hanno "agito, tanto nella raccolta, quanto nella diffusione dei dati, nel legittimo esercizio della funzione giornalistica ed informativa", oltre che nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ha rilevato che gli stessi avrebbero, all´atto della raccolta dei dati, "dichiarato la propria identità e fatto generica menzione della loro professione, rendendola altresì evidente nel corso della registrazione, attesa la costante annotazione sul proprio taccuino delle indicazioni offerte dal sig. ZY nel corso del consulto, pur omettendo legittimamente l´informativa circa l´effettiva raccolta dei dati e la finalità della stessa". Ciò, in quanto non sarebbe stato altrimenti possibile "raccogliere tale tipo di dichiarazioni (…), con evidente pregiudizio per la funzione informativa (…) svolta".

Circa la diffusione dell´immagine del ricorrente, la società resistente ha quindi sostenuto di non ritenere necessario il consenso di quest´ultimo alla luce di quanto previsto dall´art. 97 della legge n. 633/1941, considerando che "l´Imam della Moschea di KW (…) può ben essere considerato –nell´attuale contesto culturale italiano– persona notoria, dei cui comportamenti al pubblico può interessare essere informato, in considerazione del susseguirsi continuo di vicende che chiamano in causa culture tra loro diverse (tra cui in particolare quella musulmana) e i rispettivi esponenti di rappresentanza (quale l´Imam); l´attualità della questione" sarebbe "pertanto idonea a giustificare la riproduzione del servizio per scopi culturali e collegati a fatti di interesse pubblico"

Con memoria inviata il 31 maggio 2007, il ricorrente ha sostenuto che anche la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla resistente (che pure non contesta) dimostrerebbe comunque come "la funzione giornalistica e la raccolta della notizia (id est le dichiarazioni del ricorrente in ordine all´opportunità che la donna indossi il niqab)" sarebbero state parimenti possibili qualora i giornalisti (ai quali il ricorrente, pur informato sulla loro professione, ha consentito l´accesso all´interno della moschea e l´annotazione sul taccuino delle proprie risposte) gli avessero fornito l´informativa "sintetica con riferimento alla propria identità, alla professione ed alle finalità della raccolta" e reso noto l´uso di una telecamera. Inoltre, ribadendo l´illiceità del trattamento anche alla luce della mancata designazione dei giornalisti quali incaricati del trattamento, il ricorrente ha contestato il mancato rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione, rilevando che il servizio televisivo contiene anche la traduzione di alcuni "colloqui telefonici (…) con soggetti terzi", svoltisi "in presenza dei due collaboratori di Sky, e nella convinzione di non essere ripreso dalla videocamera", accompagnati da un commento che evidenzierebbe "come il ricorrente, in circa dieci minuti, parli nelle telefonate sempre e solo di soldi"; circostanza questa che, a suo avviso, appare eccedente e non pertinente rispetto al tema trattato (l´opportunità "che la donna indossi o meno il velo integrale").

Infine, pur rilevando che le deroghe previste dall´art. 97 della legge n. 633/1941 non sono applicabili nel caso di specie (mancando "sia i requisiti della notorietà, sia il requisito dell´esistenza di un evento pubblico o di interesse pubblico"), il ricorrente ha sostenuto che, a suo avviso, "nel contemperamento delle rispettive istanze confliggenti (diritto alla riservatezza e diritto di cronaca)", la resistente "ben avrebbe potuto rifarsi alla invalsa prassi giornalistica di oscurare (in gergo tecnico "pixelare" )" il volto dell´interessato.

Con nota datata 14 maggio 2007 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con memoria del 12 giugno 2007 la resistente, in relazione alla "presunta violazione del dovere di lealtà e correttezza, nonché alla lamentata omessa informativa sintetica", ha ribadito che "l´art. 2 del codice di deontologia (…) deroga all´obbligo di informativa sintetica nell´ipotesi in cui un simile adempimento comporterebbe l´impossibilità dell´esercizio della funzione informativa"; circostanza, questa, che sussisteva all´atto della raccolta dei dati da parte dei suoi collaboratori, posto che, a suo avviso, qualora gli stessi "avessero manifestato la volontà di registrare una formale intervista, presentandosi nella loro veste professionale non avrebbero certamente potuto raccogliere affermazioni corrispondenti a quelle pronunciate dal sig. ZY nella consapevolezza di non essere ripreso e, soprattutto, di essere interpellato in qualità di guida religiosa". In relazione, poi, alla violazione del principio dell´essenzialità dell´informazione con riferimento alla trasmissione delle conversazioni telefoniche dell´Imam, la resistente ritiene inammissibile l´eccezione, che è stata formulata non nel ricorso, ma nella memoria successiva; al riguardo, sottolinea, comunque, "come l´emittente, nel predisporre il servizio giornalistico successivamente mandato in onda, abbia volutamente mandato in onda e tradotto soltanto alcuni passi delle citate conversazioni telefoniche, proprio con la precipua finalità (…) di non svelarne integralmente il contenuto, limitandosi, al contrario, a rimarcare, alquanto genericamente, come il sig. ZY avesse, in un ristretto arco temporale, ricevuto numerose telefonate e come nella maggior parte del tempo tali conversazioni versassero in materia di denaro"

Con nota del 21 giugno 2007 la società resistente, a seguito di una specifica richiesta di questa Autorità del 14 maggio 2007, ha dichiarato di non poter "fornire copia della registrazione originale a partire dalla quale è stato montato il servizio televisivo trasmesso, poiché il girato originale, contenente ore di registrazioni in arabo in larga parte non utilizzate, è stato cancellato, mantenendo in archivio" esclusivamente la versione finale andata in onda nel corso della trasmissione "Controcorrente". 

Con fax del 27 giugno 2007 il ricorrente, rilevando che "l´asserita cancellazione del filmato originale da parte di Sky Italia s.r.l., nel violare il principio di correttezza nel trattamento dei dati, impedisce (…) di verificare il rispetto del complementare principio di esattezza nel trattamento dei dati stessi", ha ribadito le proprie richieste.

Con nota del 28 giugno 2007 la resistente ha replicato ribadendo la liceità del trattamento effettuato e rilevando che la cancellazione di quanto originariamente registrato dai due collaboratori della società sarebbe a suo avviso in linea con quanto previsto dall´art. 11, comma 1, lett. e), del Codice e con quanto richiesto ex artt. 7 e 8 del Codice dal ricorrente medesimo.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e alla successiva diffusione, anche a mezzo Internet e senza ricorrere ad alcuna tecnica di mascheramento, di alcune informazioni personali (e, in particolare, di immagini, dichiarazioni e conversazioni telefoniche) effettuate all´insaputa dell´interessato. 

Il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali va ritenuto sussistente l´interesse pubblico a conoscere, nei limiti dell´essenzialità, le opinioni della guida religiosa di una delle principali Moschee italiane in ordine all´opportunità che le donne di fede musulmana indossino o meno il velo (e in particolare quello integrale) nell´ambito di un servizio giornalistico che aveva l´intento di rappresentare i diversi punti di vista esistenti al riguardo nel contesto culturale italiano e che, a tal fine, riporta i commenti rilasciati da diverse persone appartenenti a diverse nazionalità e religioni.

Tuttavia, nel caso specifico, le modalità di raccolta dei dati personali del ricorrente e, in particolare, delle sue immagini, risultano, allo stato degli atti, essere state poste in essere in violazione dei princìpi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell´obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici di rendere note le finalità della raccolta e, in particolare, di evitare l´uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel corso del procedimento risulta che i collaboratori della testata giornalistica, nel raccogliere le informazioni direttamente presso il ricorrente, pur palesandogli in termini generali la propria professione, si sono finti coniugi alla ricerca di un consulto privato e non hanno reso noti né l´uso di una telecamera per la registrazione delle loro immagini e delle dichiarazioni rese, né la finalità ad essa sottesa (ovvero la diffusione nell´ambito di un servizio televisivo), violando in tale modo i predetti princìpi.

Peraltro, con riguardo all´art. 2 del codice di deontologia, che consente al "giornalista che raccoglie notizie" di omettere tali informazioni solo nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa", si deve rilevare che tali eventualità non si rinvengono nel caso di specie; ciò, tenuto anche conto che i due collaboratori della resistente avrebbero comunque reso nota, sia pure in termini generici, la propria professione al ricorrente che li ha ammessi nel suo ufficio all´interno della Moschea e che ha continuato a fornire loro le proprie indicazioni, come rilevato dalla stessa parte resistente, pur se gli stessi continuavano ad annotarle su un taccuino.

Per quanto concerne il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, si deve inoltre rilevare che, nel fornire le informazioni relative alle opinioni dell´interessato, il servizio giornalistico non ha rispettato tale principio nella parte in cui si è soffermato sul contenuto delle conversazioni telefoniche del ricorrente riprese nel corso del colloquio, riportandone anche alcuni brani tradotti, dal momento che tale contenuto non appare per nulla pertinente al tema affrontato nel servizio medesimo, né "indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (cfr. art. 6 del citato codice di deontologia).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato fondato in relazione alla richiesta del ricorrente, che va qualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato servizio giornalistico. Quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va conseguentemente vietata all´editore resistente l´ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito Internet, sul quale sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007. La società resistente dovrà dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara fondato il ricorso e per l´effetto vieta all´editore resistente l´ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito Internet, sul quale sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007;

b) ordina all´editore resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli