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RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVTÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 7 Attività di polizia

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[doc. web n. 1548637]

Relazione 2007 Relazione 2007 - 16 luglio 2008
Parte II - L´attività svolta dal Garante

 

Indice generale 

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7. Attività di polizia
7.1. Il controllo sul Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza
Si è riferito nella Relazione 2006, all´esito di accertamenti presso gli archivi del Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno, del provvedimento dell´11 ottobre 2006 con cui sono state prescritte alcune misure finalizzate a rafforzare il livello di protezione delle informazioni registrate nel Ced.

Il successivo riscontro ha consentito di rilevare che, nonostante l´impegno delle strutture interessate, alcune misure non sono state attuate stante la necessità, rappresentata dal Dipartimento, che ritiene di non poter prescindere dalla definizione delle procedure di riordino dell´organizzazione del Dipartimento stesso, dal trasferimento fisico di sedi dell´ufficio e dall´approvazione di modifiche al d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

L´Autorità, nel rappresentare al Ministro dell´interno l´importanza delle prescrizioni non ancora adempiute, ha rinnovato la richiesta di una sollecita definizione delle menzionate procedure (Nota 27 novembre 2007).

Un secondo provvedimento, adottato dal Garante l´8 maggio 2007, ha avuto per oggetto gli altri profili esaminati nel secondo ciclo di accertamenti, svolto nel 2006 e dedicato all´approfondimento delle modalità e della complessiva organizzazione del trattamento dei dati personali presso il Ced.

Con detto provvedimento l´Autorità ha prescritto ai sensi degli artt. 154 e 160 del Codice al Ministero dell´interno-Dipartimento della pubblica sicurezza le modificazioni e integrazioni da apportare al trattamento dei dati personali svolti presso il Centro, per dare attuazione agli obblighi stabiliti dal Codice e dai princìpi posti nella Raccomandazione n. R(87)15 del Consiglio d´Europa, con riferimento, in particolare, alla pertinenza e aggiornamento dei dati, alle informazioni acquisite da attività amministrative, ai tempi di conservazione dei dati, alla connessione con altre banche dati e all´esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Garante ha, altresì, rappresentato al Ministro dell´interno la necessità di accelerare l´adozione del regolamento previsto dall´art. 57 del Codice, nonché di individuare i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 dell´art. 53 del medesimo Codice effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

A seguito di segnalazioni ricevute, l´Autorità ha inoltre assicurato il riscontro da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e di uffici periferici della polizia di Stato alle richieste degli interessati sia di accesso e comunicazione dei dati conservati presso il Ced, sia di eventuale rettifica dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni poste dall´art. 10 della legge n. 121/1981, come modificato dall´art. 175 del Codice.

7.2. Altri interventi in relazione a ulteriori attività di forze di polizia

Nella Relazione 2006 si è dato conto dell´istruttoria relativa alla raccolta in un archivio informatico, da parte del Reparto investigazioni scientifiche di Parma dell´Arma dei carabinieri (Ris), di dati genetici acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, nonché alla loro utilizzazione nell´ambito di successive indagini giudiziarie. L´Autorità, nel corso del 2007, ha acquisito dal Ris dettagliati elementi di valutazione, con particolare riferimento alla base giuridica della conservazione e dell´utilizzo, a fini di accertamento penale,  di campioni biologici e di dati genetici acquisiti nell´ambito di procedimenti penali precedenti. Sono stati acquisiti documenti e informazioni anche in ordine al numero di campioni biologici e di profili genetici detenuti, alla tipologia di soggetti cui i medesimi si riferiscono e alle misure di sicurezza adottate  per la loro custodia.

 
Conservazione
ed utilizzazione
di dati genetici
a fini
di indagine
giudiziaria

All´esito dell´istruttoria e con provvedimento del 19 luglio 2007 il Garante, ai sensi degli artt. 143, 144, 154 e 160 del Codice, ha prescritto all´Arma dei carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma che l´ulteriore utilizzo dei campioni biologici e dei profili genetici, anche con riferimento all´attività di comparazione tra i profili genetici, venga effettuata in conformità a quanto disposto dalle competenti autorità giudiziarie e alle condizioni e nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

L´Autorità ha altresì impartito una serie di prescrizioni per  rafforzare il livello di protezione dei profili genetici e dei campioni biologici conservati presso il Reparto. Tali prescrizioni riguardano l´adozione di sistemi di autenticazione, basati anche sull´uso di dispositivi biometrici, per l´accesso sia al database contenente i profili, sia ai locali ove sono collocati i campioni, e il tracciamento di tutti gli accessi e delle operazioni effettuate concernenti i profili, i campioni e il server che gestisce il sistema. L´Autorità ha infine prescritto l´adozione di idonee modalità di conservazione dei dati di log relativi agli accessi, la cui consultazione deve essere consentita ai soli soggetti dotati di profili di autorizzazione preventivamente individuati.

Il Garante, preso positivamente atto dell´adozione delle misure prescritte, che l´Arma dei carabinieri ha esteso anche ai Reparti investigazioni scientifiche di Roma, Messina e Cagliari, ha accolto la richiesta dell´Arma limitata a dilazionare il solo termine originariamente assegnato per la realizzazione delle misure concernenti l´accesso ai contenitori ove sono custoditi i campioni biologici, motivata dall´esigenza di espletare le procedure volte all´individuazione del fornitore del programma informatico destinato a gestire le misure medesime e dalla complessità del progetto, volto alla gestione e al tracciamento di tutti i processi di laboratorio svolti presso i Ris e non solo di quelli relativi all´individuazione dei profili genetici.

Il  Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per la polizia stradale del Ministero dell´interno ha comunicato al Garante l´avvenuta installazione, ad opera della  Società Autostrade per l´Italia, di impianti tecnologici, realizzati con l´utilizzo di sensori e di telecamere, per l´accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità da parte degli autoveicoli, in tratti di strada limitati, mediante il rilevamento della loro velocità media.

 
Sistema
informativo
di controllo
della vlocità
"Tutor"

A seguito della richiesta di chiarimenti, relativa al trattamento dei dati personali (targa dei veicoli in transito, data e ora del passaggio) raccolti attraverso tali apparecchiature, il Dipartimento ha comunicato che il trattamento stesso viene effettuato esclusivamente ad opera della polizia stradale per prevenire, controllare e reprimere comportamenti illeciti; ha inoltre riferito che i dati dei veicoli che risultano avere superato i limiti imposti vengono conservati solo per contestare l´infrazione, mentre in mancanza di violazione i dati rilevati vengono immediatamente cancellati dal sistema; ha anche fornito precisazioni sull´informativa resa agli automobilisti ai sensi dell´art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168 e sulle modalità di conservazione dei dati raccolti.

Preso atto di tali chiarimenti, l´Autorità ha invitato il Dipartimento della pubblica sicurezza a comunicare tempestivamente eventuali sviluppi o modifiche del progetto o l´assunzione di ulteriori analoghe iniziative.

Le società Trenitalia S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno comunicato all´Autorità di aver installato impianti di videosorveglianza a bordo di una nuova tipologia di treni regionali immessi in servizio, denominati "Minuetto" e "Vivalto", indicando la titolarità del relativo trattamento di dati personali in capo al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per la polizia ferroviaria del Ministero dell´interno.

 
Videosorveglianza
a bordo
dei treni

L´Autorità ha chiesto al Dipartimento una compiuta relazione e, in particolare, precisazioni circa le linee interessate e le specifiche esigenze che hanno reso indispensabile l´installazione degli impianti, nonché in ordine agli adempimenti posti in essere in attuazione delle pertinenti disposizioni del Codice e del provvedimento generale emanato in materia dal Garante (Provv. 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482] ).

Il Dipartimento ha sostenuto che l´installazione dei sistemi di videosorveglianza si è resa necessaria a seguito di ripetuti e consistenti atti vandalici nelle vetture e di episodi di microcriminalità a danno dei passeggeri all´interno di alcuni convogli ferroviari utilizzati in ambito nazionale per il trasporto locale; ha precisato le caratteristiche degli impianti e gli accorgimenti tecnici adottati con riferimento al posizionamento delle telecamere e alla registrazione delle riprese, nonché le modalità dell´eventuale visualizzazione delle immagini esclusivamente ad opera della polizia ferroviaria, i tempi di conservazione delle immagini e le modalità con cui viene  resa l´informativa ai passeggeri.

Alla luce di tali informazioni l´Autorità ha chiesto al Dipartimento di voler tempestivamente comunicare eventuali sviluppi o modifiche del progetto o l´assunzione di ulteriori analoghe iniziative.

7.3. Il controllo sul Sistema di informazione Schengen

Nell´ambito dell´azione comune avviata dall´Autorità comune di controllo Schengen, di cui si è dato conto nella Relazione 2006, il Garante ha deliberato (Provv. 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1388902]) di effettuare, nei modi previsti dall´art. 160 del Codice, gli accertamenti necessari a verificare presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell´interno le modalità di inserimento nel sistema delle segnalazioni previste dall´art. 99 della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen (v. par. 20).

 
Accertamenti
disposti
dal Garante

Con il medesimo provvedimento l´Autorità ha deliberato di effettuare anche più ampi accertamenti sulla liceità e correttezza dei trattamenti comunque effettuati per l´attuazione della Convenzione. Gli accertamenti sono in fase di prossima definizione.

Nel 2007 si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto al 2006 il numero delle richieste degli interessati pervenute direttamente al Garante, in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dei diritti introdotte dal Codice, in virtù delle quali l´interessato, relativamente ai dati che lo riguardano registrati nell´N-Sis, può rivolgersi in Italia direttamente all´autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza (cd. "accesso diretto").

 
Accesso diretto

Dall´esame delle istanze che pervengono all´Autorità e delle note inoltrate al Garante, per conoscenza, dalla Divisione N-Sis (come anche dalle questure competenti), può rilevarsi anche per l´anno 2007 un´accentuata articolazione delle richieste avanzate dagli interessati, personalmente o con l´assistenza di propri legali; tali richieste riguardano non solamente l´accesso ai dati registrati nel sistema e la loro comunicazione, bensì problematiche di maggiore complessità non tutte di competenza dell´Autorità, quali le modalità di richiesta di revoca dell´espulsione, la scadenza dei termini relativi all´espulsione stessa, la prova dell´uscita dal territorio nazionale, il ricongiungimento familiare e l´usurpazione d´identità.

Richieste di accesso ai dati sono pervenute al Garante anche da autorità di controllo di sezioni nazionali del Sis di altri Stati contraenti della Convenzione, interpellate dagli interessati in relazione a segnalazioni inserite nel sistema da autorità di polizia italiane.

Le informazioni sono state comunicate, previa consultazione degli uffici segnalanti, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 109 e 114 della Convenzione.