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Videosorveglianza: divieto del Garante nei confronti del Comune di Reggio Emilia - Comando di Polizia municipale - 9 febbraio 2012 [1886999]

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[doc. web n. 1886999]

Videosorveglianza: divieto del Garante nei confronti del Comune di Reggio Emilia–Comando di Polizia municipale - 9 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 9 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione inviata il 16 febbraio 2011 con cui si lamentava l´illiceità di un sistema di videosorveglianza presso il Comune di Reggio Emilia – Comando di Polizia municipale, installato "al primo piano di uno stabile privato ove sono ubicati anche altri uffici privati ed abitazioni civili […] senza alcuna preventiva informativa e tutela sia per chi lavora per il Comando di P.M. sia per chiunque si trovi a passare nei corridoi di questi palazzi";

VISTE le dichiarazioni rese dal Comando di Polizia municipale, titolare del trattamento, con nota datata 12 maggio 2011, dalle quali risulta che:

- l´installazione del sistema di videosorveglianza "si è resa necessaria a seguito di sporadici episodi di imbrattamento e di danneggiamento delle vetrate di accesso agli uffici del Comando";

- il sistema di controllo degli accessi con telecamere consente agli agenti addetti alla centrale operativa "di vedere le porte d´ingresso dell´immobile e, in particolare, gli ingressi al Comando, all´armeria ed ai garages dove sono parcheggiati i veicoli dell´Amministrazione";

- il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel 2003, è finalizzato a "garantire la massima sicurezza possibile, soprattutto in orario serale e notturno, sia degli operatori impiegati in centrale operativa, sia dei locali dell´armeria del Corpo a fronte di eventuali illecite intrusioni da parte dei malintenzionati", che è quindi posto a presidio dell´"incolumità del personale e [dell´]integrità dei beni di proprietà della Pubblica Amministrazione";

- "nessuna delle telecamere è installata a fini di verifica o controllo del personale dipendente" (circostanza ribadita nella successiva comunicazione del 30 settembre 2011);

- nel mese di aprile del 2011 "si è provveduto […] a posizionare anche la segnaletica indicante che le singole zone sono videosorvegliate e che evidenzia la presenza del controllo accessi", secondo il modello allegato al provvedimento generale del Garante;

- le immagini non formano, allo stato, oggetto di registrazione.

RILEVATO che le telecamere installate risultano dislocate all´esterno del Comando, in corrispondenza degli accessi allo stesso e nei garages, nonché nel corridoio interno di accesso ai locali dell´armeria, aree presso le quali transitano anche i lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l´attività, ancorché, a detta del titolare del trattamento, l´unica finalità perseguita sia quella sopra menzionata della tutela dell´incolumità personale e del patrimonio dell´amministrazione;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle menzionate videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass., 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 1o novembre 2011, doc. web n. 1859569 e 1859539; Provv. 17 novembre 2011 doc. web n. 1859558; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti del Comune di Reggio Emilia – Comando di Polizia municipale il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, invitando lo stesso ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità del personale operante presso il Comando e la salvaguardia del patrimonio, nonché la sicurezza dell´accesso ai locali destinati ad armeria;

CONSIDERATO inoltre che, con riguardo al sistema di videosorveglianza, in funzione dal 2003 in base a quanto dichiarato dal legale rappresentante dell´Ente, solo nel 2011 sarebbe stata apposta la segnaletica recante l´informativa semplificata relativa al trattamento effettuato ora prevista al punto 3.1. del menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010 (e già oggetto di prescrizione al punto 4 del Provv. 29 novembre 2000, doc. web n. 31019, nonché al punto 3.1. del Provv. 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482);

RITENUTO, pertanto, rispetto a tale profilo di fare riserva circa la contestazione della violazione di cui agli artt. 13 e 161 del Codice;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti del Comune di Reggio Emilia – Comando di Polizia municipale:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, invitando lo stesso ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità del personale operante presso il Comando e la salvaguardia del patrimonio, nonché la sicurezza dell´accesso ai locali destinati ad armeria;

3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli