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Parere sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” - 16 giugno 2022

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[doc. web n. 9790002]

Parere sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” - 16 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 229 del 16 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 dicembre 2015, recante le “modalità tecniche di emissione della Carta di identità elettronica (CIE)” ed i relativi allegati A e B, concernenti rispettivamente le caratteristiche grafiche e tecniche del citato documento elettronico sul quale il garante ha espresso il parere previsto con provvedimento n. 656, in data 17 dicembre 2015 [doc. web n. 4634495];

VISTO il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 19 luglio 2019, adottato ai sensi dell’art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 citato, con il quale è stato approvato il documento denominato “Emissione della carta di identità elettronica da parte degli uffici consolari. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”, sul quale il Garante non è stato sentito ai fini del rilascio del parere;

RILEVATO che il predetto documento, prevede, al punto 6), che “il processo di emissione per i cittadini residenti all’estero che richiedono il rilascio della CIE presso un Comune italiano è analogo a quello attualmente in esercizio per i cittadini residenti in Italia, fatta eccezione per la necessità di un colloquio con CieOnline e il sistema SIFC (sistema integrato funzioni consolari) relativamente alle fasi di rilascio del documento”;

RILEVATO che il decreto interministeriale del 19 luglio 2019 citato prevede che “le caratteristiche dei processi tecnici previsti nel documento allegato, sono aggiornate con decreto direttoriale dei competenti Direttori centrali del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

VISTA la nota del 20 gennaio 2022, con la quale il Ministero dell’Interno ha trasmesso lo schema di decreto direttoriale con il quale è stato approvato il documento tecnico “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni, Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”- elaborato congiuntamente dal Ministero dell’interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., e dalla Sogei s.p.a.- unitamente alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO che il documento tecnico “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”, disciplina, ai paragrafi 3, 5 e 6, le modalità organizzative e tecniche di dettaglio per l’emissione della CIE per i cittadini italiani residenti all’estero che ne fanno richiesta presso i comuni italiani, descrivendolo, in sintesi, nelle seguenti fasi:

- Prenotazione della richiesta: ovvero la prenotazione di una richiesta di rilascio CIE da parte del cittadino residente all’Estero mediante il sistema “Agenda CIE” o tramite lo sportello comunale, presso il Comune di iscrizione AIRE o altro Comune;

- Nulla osta dal Comune di iscrizione AIRE: inviato dal Comune di Iscrizione AIRE, al Comune presso cui il cittadino intende richiedere il rilascio della CIE, attraverso i medesimi canali adottati per il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti in Italia;

- Istruttoria espletata dagli operatori comunali, che implica la identificazione del cittadino, la verifica di possesso di un’altra CI in corso di validità, l’assegnazione del codice fiscale laddove necessario o convalida del medesimo per il tramite di ANPR e/o dell’Agenzia delle Entrate;

- Acquisizione delle informazioni del richiedente: ossia la verifica dell’identità del richiedente, elementi biometrici (foto e impronte digitali) e firma autografa nei casi previsti, ed eventuali ulteriori dati previsti dall’art. 5 del 23 dicembre 2015;

- Invio della richiesta di rilascio al Ministero dell’Interno, certificazione dei dati ed invio in produzione della CIE;

- Produzione del documento, spedizione al cittadino richiedente e notifica al Sistema Integrato Funzioni Consolari dell’avvenuta produzione del documento;

- Gestione del ciclo di vita: ovvero l’eventuale gestione degli stati della CIE in caso di furto, smarrimento, ritiro o danneggiamento e successive comunicazioni alle banche dati di polizia nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO che il documento predetto disciplina, al paragrafo 4, i requisiti e i vincoli del procedimento di rilascio della CIE, prevedendo, in sintesi che:

- il cittadino residente all’estero, richiedente la CIE, deve aver preventivamente completato il processo di iscrizione in AIRE;

- la richiesta può essere depositata presso il proprio Comune di Iscrizione AIRE ovvero presso un qualunque altro Comune, previo rilascio del nulla osta ad opera del primo;

- la convalida dei dati anagrafici, per i cittadini residenti all’estero richiedenti la CIE, avviene su ANPR per i Comuni di iscrizione AIRE;

- ove il cittadino sia provvisto di codice fiscale, quest’ultimo dovrà essere convalidato presso l’Agenzia delle Entrate per il tramite dei WS di ANPR; qualora il cittadino non sia provvisto di codice fiscale, l’attribuzione potrà avvenire presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o presso il Comune di iscrizione AIRE; la convalida del codice fiscale avverrà sempre per il tramite del sistema CIEOnline e dei WS di ANPR;

- la verifica dell’assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE valida per l’espatrio avviene per il tramite del sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE), secondo quanto riportato nell’allegato B del d.m. del 23 dicembre 2015;

- la titolarità di una Carta di identità in corso di validità non consente il rilascio di una nuova CIE se non nei casi previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che la procedura individuata nel documento tecnico garantisce continuità con le funzionalità già presenti sul sistema CIEOnline, ordinariamente utilizzate per il rilascio della CIE ai cittadini residenti in Italia;

CONSIDERATO che il procedimento riguardante l’emissione della CIE ai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) presso i Comuni e i Consolati, comporta il trattamento di dati biometrici relativi a un ampio numero di interessati, il Ministero dell’Interno ha effettuato la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno, sulla base del Privacy Risk Assessment, a fronte di una valutazione di rischio alto per la sicurezza del trattamento, ha comunque ritenuto di aver adottato le contromisure necessarie a contenere i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e, in tal senso, ha fornito anche la valutazione di adeguatezza espressa dal DPO;

CONSIDERATO che la procedura disciplinata dallo schema di decreto in esame si basa sull’infrastruttura CIE già esistente e che le misure tecniche e organizzative presentate sono già utilizzate validamente per il rilascio ordinario della Carta di identità elettronica, non si ritiene necessario indicare ulteriori misure oltre quelle già in essere;

RILEVATO che, con riferimento al rilascio della CIE a un cittadino minore di 14 anni, il documento “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” allegato allo schema di decreto prevede che sarà richiesto “ai suoi accompagnatori (padre e madre) se intendano stampare sul retro della CIE il nome e il cognome del padre e della madre o di un tutore, procedendo ad indicare sulla pratica la volontà e le generalità da stampare”;

CONSIDERATO che tale indicazione, continuando ad indicare le figure genitoriali esclusivamente come “padre” e “madre”, e non anche come “genitori”, evidenzia il mancato adeguamento a quanto previsto nei pareri del Garante n. 476 del 31 ottobre 2018 e n. 160 del 25 marzo 2021(disponibili sul sito del Garante www.gpdp.it [doc. web n. 9058965] e [doc. web n. 9677947];

CONSIDERATO che con il provvedimento n. 160 sopra citato il Garante aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto volto ad apportare modifiche al decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica” a condizione che, all’articolo 4, nonché agli allegati A) e B) del predetto decreto, in aggiunta e non in sostituzione alla nozione già presente di "padre” e "madre”, venisse affiancata quella di “genitore”;

RITENUTO che, sotto il predetto profilo, il documento tecnico allegato allo schema di decreto in esame riproduce le criticità già presenti nel decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2019, in quanto la procedura per il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) presso i Comuni, non si discosta, sul punto, da quella attualmente prevista per il rilascio ai cittadini italiani;

TENUTO CONTO che le persistenti criticità rilevate nel documento tecnico “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” allegato allo schema di decreto in esame, potranno essere risolte apportando le modifiche già indicate con il parere n. 160 sopracitato, riportando nel testo del documento, in aggiunta e non in sostituzione alla locuzione già presente di "padre” e "madre”, quella di “genitore”; ciò, al fine di assicurare la conformità dei trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al principio di esattezza dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento), in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale richiedenti la CIE per il proprio figlio minore, non siano esattamente riconducibili alla figura materna o paterna;

RITENUTO pertanto che lo schema di decreto direttoriale in esame, ad eccezione dei profili sopra evidenziati, non presenta criticità sotto ulteriori profili relativamente alla protezione dei dati personali, risulta conforme ai principi stabiliti in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento e dal Codice, e, pertanto, con il presente provvedimento, reso ai sensi degli artt. 36, § 4, e 58, par. 3 lett. b) del Regolamento, si esprime parere favorevole, a condizione che:

- nel testo del documento tecnico relativo al procedimento “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” allegato allo schema di decreto in esame, in aggiunta e non in sostituzione alla locuzione già presente di "padre” e "madre”, sia indicata quella di “genitore”, nella seguente composizione: “padre/genitore e madre/genitore”.

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

RELATORE il prof. Pasquale Stazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”, a condizione che:

- nel testo del documento tecnico relativo al procedimento “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” allegato allo schema di decreto in esame, in aggiunta e non in sostituzione alla locuzione già presente di "padre” e "madre”, sia indicata quella di “genitore”, nella seguente composizione: “padre/genitore e madre/genitore”.

Roma, 16 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei