Provvedimento del 10 aprile 2025 [10144227]
Provvedimento del 10 aprile 2025 [10144227]
[doc. web n. 10144227]
Provvedimento del 10 aprile 2025
Registro dei provvedimenti
n. 214 del 10 aprile 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 7 marzo 2024, con il quale XX, assistito dall’avvocato XX, ha lamentato l’avvenuta pubblicazione, da parte dei quotidiani “La Repubblica” e “Il Messaggero”, di due articoli – rispettivamente del XX dal titolo “XX”, riprodotto in formato cartaceo il giorno successivo, e del XX dal titolo “XX” – nei quali sono stati riportati, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i propri dati identificativi, quale vittima del reato descritto, nonché il luogo di dimora della propria famiglia ed ha chiesto di disporre il divieto di ulteriore trattamento di tali dati nei confronti di Gedi News Network S.p.A. e di Messaggero S.p.A.;
CONSIDERATO che il reclamante ha inoltre rilevato che:
molte delle notizie divulgate sono “errate e fuorvianti, a partire dalla ricostruzione dei fatti”;
al fine di rendere la notizia più accattivante, sono state aggiunti ulteriori dettagli, quali i propri trascorsi XX particolarmente risalenti nel tempo, riportando un valore irrealistico dell’oggetto del quale è stato derubato;
è stato violato il principio di essenzialità dell’informazione, di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6 delle Regole deontologiche sul trattamento dei dati nell’ambito dell’attività giornalistica, in quanto la pubblicazione dei dati identificativi non costituisce un elemento necessario per l’espletamento della finalità informativa considerando anche i rischi di reiterazione ai quali tale identificazione lo espone;
VISTA la nota del 16 luglio 2024 con la quale l’Autorità ha chiesto a Gedi News Network S.p.A. ed a Messaggero S.p.A. di fornire osservazioni al reclamo;
VISTA la comunicazione del 29 luglio 2024 con la quale Messaggero S.p.A. ha rappresentato:
che i dati personali dell’interessato sono stati trattati in modo lecito e corretto nell’esercizio del diritto di cronaca;
di avere tuttavia provveduto a limitare la diffusione dei dati del medesimo eliminando il riferimento al suo nome e disponendo la deindicizzazione dell’articolo;
VISTA la nota del 5 settembre 2024 con la quale Gedi News Network S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati XX e XX, ha rilevato che:
il resoconto di controparte “mira a ‘sminuire’ la dimensione pubblica e le ragioni anche di ‘pubblica sicurezza’ connesse alla narrazione del caso (…), atteso che il signor XX non considera che la rapina di cui è stato vittima nel quartiere XX non costituisce un caso isolato, ma si inserisce in una successione di rapine e furti, specificamente tarate su orologi di lusso, in particolare di marca XX”, poste in essere nelle zone residenziali della città;
la testata giornalistica “La Repubblica”, così come altre testate, ha provveduto in piena liceità ad informare i propri lettori in merito ad un nuovo caso di rapina da parte della c.d. ‘XX’, avvenuto minacciando la vittima con una pistola in pieno giorno, ed invitando gli stessi alla prudenza;
il giornalista ha correttamente indicato “il quartiere (e la strada) in cui era avvenuta la rapina (“XX tra il quartiere XX e il quartiere XX”), proprio perché tale elemento notiziale era (e resta) di estrema rilevanza in quanto consentiva di fissare un’allerta più specifica rispetto alle zone di principale operatività (e, quindi, di potenziale rischio per la cittadinanza) della banda criminale”;
contrariamente a quanto affermato dall’interessato, l’indicazione che l’abitazione del medesimo si trova nella zona limitrofa alla rapina è del tutto generica e non consente a “nessuno di conoscere (ovvero anche solo di ipotizzare) l’indirizzo di residenza del reclamante”, il quale peraltro, sulla base di quanto indicato nel reclamo, non è neppure così limitrofo al luogo in cui si è verificato l’evento;
tale indicazione rappresenta inoltre un elemento informativo essenziale perché testimonia come i malviventi non operassero casualmente, ma previa individuazione delle vittime, forse pedinate in precedenza per conoscere le loro abitudini, gli spostamenti e le aree di frequentazione;
le generalità del signor XX sono state divulgate in quanto XX e dunque personaggio pubblico;
le doglianze del reclamante sono infondate tenuto conto del fatto che la normativa sul trattamento dei dati personali prevede espressamente la possibilità per il giornalista di trattare liberamente e legittimamente il dato personale identificativo della persona fisica qualora vi sia un interesse sociale, come nel caso di specie;
infine, il richiamo effettuato nel reclamo all’art. 114 c.p.p. appare inesatto in quanto tale articolo non pone “alcun automatico e generale divieto di individuazione dei soggetti vittime di reati, e in ogni caso tale normativa trova applicazione limitatamente allo svolgimento di un procedimento penale, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie”;
VISTE le note dell’Ufficio del 29 ottobre 2024 con le quali, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato ai titolari del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a) e c), del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche;
VISTA la memoria difensiva del 27 novembre 2024 con la quale Messaggero S.p.A. ha evidenziato che:
l’unica informazione personale relativa all’interessato, pubblicata nella prima versione dell’articolo, era il suo nominativo;
l’informazione è stata ritenuta rilevante in considerazione della notorietà locale dell’interessato, a causa dei suoi trascorsi XX, come dimostrato dal fatto che lo stesso articolo riferisce di rapine in altre zona della città di Roma, senza fare riferimento al nome delle persone offese, ad eccezione di quello di un altro XX riportato nella prima versione dell’articolo per indicare la circostanza che, probabilmente, la scelta delle vittime delle rapine avvenisse sulla base di valutazioni non casuali;
non è stata pubblicata alcuna informazione relativa alla residenza o al domicilio dell’interessato, in quanto l’unico riferimento territoriale riguardava il luogo in cui era avvenuta la rapina;
le informazioni pubblicate sono pertanto da ritenersi lecite in quanto rispondenti all’interesse pubblico a conoscere i dettagli della vicenda, ivi inclusa la marca dell’orologio oggetto di furto e del suo valore che ha anche lo scopo di rendere edotti i lettori dei rischi che possono essere associati all’utilizzo di determinati oggetti;
è un fatto notorio che “in alcune grandi città italiane come Roma, Milano o Napoli i rapinatori prendano di mira spesso persone che hanno al polso orologi di valore, tanto che tali bande criminali, che operano spesso con modalità indicative di una precisa organizzazione, sono denominate “XX” o in modi simili”;
VISTA la memoria difensiva del 28 novembre 2024 con la quale Gedi News Network S.p.A., rappresentata dagli avvocati Vanessa Giovanetti e Maurizio Martinetti, ha rilevato che:
i dati e le informazioni contenute nell’articolo costituiscono elementi narrativi essenziali ed imprescindibili che si sono resi necessari in virtù della peculiarità e gravità dell’evento di cronaca che si inseriva in una serie di rapine avvenute nello stesso periodo di riferimento nei quartieri XX, XX, XX e XXfinalizzate al furto di orologi di lusso;
il sig. XX, noto XX, non era stato vittima di una comune rapina, ma di un reato efferato – eseguito a mano armata – da parte della “XX” e ciò che è stato narrato non costituisce un fatto riservato, ma un fatto criminoso e antisociale e quindi di interesse per i cittadini, specie di coloro che vivono nella stessa città;
la rapina di cui l’interessato è stato vittima si inseriva, infatti, in una serie di atti delittuosi commessi da un gruppo di criminali in danno di professionisti o di personaggi noti al pubblico che si erano concentrati sempre negli stessi quartieri della capitale, utilizzando le stesse modalità ed aventi ad oggetto specifici modelli di XX;
la conoscenza degli elementi narrativi esposti dal giornalista perseguiva dunque un superiore interesse pubblico, finalizzato ad una esigenza di informazione dettagliata anche a scopo di allerta e prevenzione;
non si comprende, quindi, come il giornalista avrebbe potuto dare la notizia di rapine di una certa marca di orologi di lusso effettuate in danno di professionisti, di persone dello spettacolo o di personaggi noti al pubblico che avevano avuto luogo nella capitale sempre negli stessi quartieri e con le stesse modalità, senza condividere con i lettori proprio questi elementi informativi;
il concetto di essenzialità dell’informazione non può estendersi fino al punto di imporre al giornalista di non scrivere ovvero di informare in maniera generica, imprecisa e non completa e quindi priva di utilità sociale;
in alcuna delle norme in materia di protezione dei dati personali è fissato il divieto di trattamento di dati e informazioni che possono riguardare le vittime di reati (fatta eccezione per le vittime di reati sessuali e per i minori), purchè siano riferiti dati collegati alla tipologia di informazione che si intende perseguire ai fini di una sua utilità sociale, come avvenuto nel caso in esame;
la conoscenza di tali dati non viola il principio di essenzialità dell’informazione, ma risponde ad esigenze di corretta informazione e sicurezza dettate dalla peculiarità ed unicità del caso di cronaca e dal preminente interesse pubblico sotteso alla conoscenza dettagliata dei fatti;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);
CONSIDERATO in particolare che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
RILEVATO, con riguardo alla vicenda descritta nel reclamo, che:
il fatto narrato negli articoli presenta, di per sé, un indubbio interesse pubblico, con particolare riguardo all’ambito locale in cui la condotta si è verificata, tenuto conto del fatto che si tratta di aree che negli ultimi anni sono state colpite da rapine frequenti, dirette per lo più nei confronti di professionisti o di persone note al pubblico, poste in essere da bande criminali utilizzando specifiche modalità e facendo ricorso anche all’uso di armi;
nella fattispecie in esame, gli editori hanno ritenuto di pubblicare nella versione on line dei quotidiani “Il Messaggero” e “La Repubblica” – e, con riferimento a quest’ultima anche nella versione cartacea sezione “Cronaca di Roma” – i dati identificativi dell’interessato, oltre che riferimenti ai suoi trascorsi XX), idonei ad identificarlo in modo inequivocabile;
la diffusione di tali informazioni non appare in linea con i principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e, in particolare, con il principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto del fatto che i dettagli rivelati non risultavano indispensabili ai fini della comprensione della notizia – potendosi ricorrere, nella narrazione, a soluzioni più in linea con le disposizioni a tutela della sfera privata della persona (ad es. il ricorso ad un nome di fantasia) – e che appaiono, di contro, idonei ad amplificare i rischi ai quali restava esposto l’interessato, noto anche per il suo precedente percorso XX;
diversa valutazione deve invece effettuarsi con riferimento all’indicazione del luogo in cui il fatto si è verificato – che peraltro, pur essendo vicino a quello in cui l’interessato risiede, non corrisponde al suo indirizzo di residenza – posta la rilevanza per la collettività, in particolar modo di quella locale, di conoscere le aree della città maggiormente colpite dai fatti al fine di aumentare il livello di allerta;
analogamente deve dirsi con riferimento all’indicazione della tipologia di orologi oggetto di rapina che, proprio in virtù del loro particolare valore, costituivano l’obiettivo principale degli autori della condotta criminosa;
con riferimento al trattamento effettuato da Messaggero S.p.A., pur rilevandosi l’avvenuta rimozione del nome e cognome del reclamante effettuata nel corso del procedimento, residua all’interno dell’articolo il riferimento ai trascorsi XX dell’interessato con la precisa indicazione del XX, informazioni che appaiono idonee ad identificarlo;
RITENUTO, pertanto, che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 137, comma 3, del Codice, 6, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Messaggero S.p.A. riguardo all’avvenuta rimozione del nome e cognome dell’interessato all’interno dell’articolo pubblicato da “Il Messaggero” ed alla deindicizzazione di quest’ultimo;
RILEVATO, con riguardo al trattamento effettuato da Gedi News Network S.p.A., che:
i dati personali dell’interessato permangono anche nella versione cartacea dell’articolo pubblicato il XX nella sezione “Cronaca di Roma” del quotidiano “La Repubblica” che, come tale, è conservata dall’editore nell’apposito archivio;
le informazioni ivi contenute, benché l’ambito di diffusione sia di per sé più limitato di un articolo in formato digitale, restano comunque a disposizione di un numero di utenti non definito potendo tale circostanza favorire una persistente circolazione dei dati la cui pubblicazione è da ritenersi illecita;
che, al fine di contemperare l’esigenza di tenere traccia dell’articolo originario, anche ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria, con la necessità di garantire i diritti dell’interessato ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, appare opportuno limitare, da parte di utenti esterni, l’accessibilità alla copia cartacea dell’articolo presente nell’archivio della testata (cfr. provvedimento Garante del 16 novembre 2023, n. 534, doc. web n. 9967845;
RITENUTO, ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento di dover accogliere il reclamo nei termini sopra descritti e, in ragione delle violazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di:
Gedi News Network S.p.A. il divieto di ulteriore diffusione – anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, come sopra specificati (generalità e riferimenti allo specifico ruolo XX ricoperto in alcune XX), nel contesto dell’articolo indicato nel reclamo, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria e, avuto riguardo alla copia cartacea ancora disponibile in archivio, anche ai fini di comprovate esigenze di ricerca da effettuarsi nei limiti delle disposizioni di settore;
Messaggero S.p.A. il divieto di ulteriore diffusione - anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, come sopra specificati (generalità, già anonimizzate, e riferimenti allo specifico ruolo XX ricoperto in alcune XX), nel contesto dell’articolo indicato nel reclamo, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:
il fatto narrato, di per sé, poteva reputarsi di interesse per la collettività di riferimento e poteva giustificarsi nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, pur sempre nei limiti del corretto espletamento di quest’ultima;
entrambi i titolari hanno ritenuto, in assenza di dolo, che la notorietà del reclamante, dovuta essenzialmente ai suoi trascorsi XX, potesse aggiungere ulteriori elementi informativi - analogamente a quanto avvenuto con riguardo ad altri personaggi pubblici, vittime della medesima banda criminale, le cui generalità sono state riprese all’interno di vari resoconti informativi - anche alla luce della mancata ricezione di doglianze da parte del medesimo anteriormente alla presentazione del reclamo;
le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);
la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;
RITENUTO pertanto di dover rivolgere ai titolari del trattamento un ammonimento ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento e minimizzazione dei dati personali, nonché del principio di essenzialità dell’informazione;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Gedi News Network S.p.A. e di Messaggero S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone nei confronti di:
a) Gedi News Network S.p.A. il divieto di ulteriore diffusione – anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, come sopra specificati (generalità e riferimenti allo specifico ruolo XX ricoperto in alcune XX), nel contesto dell’articolo indicato nel reclamo, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria e, avuto riguardo alla copia cartacea ancora disponibile in archivio, anche ai fini di comprovate esigenze di ricerca da effettuarsi nei limiti delle disposizioni di settore;
b) Messaggero S.p.A. prende atto delle misure già adottate nel corso del procedimento e dispone il divieto di ulteriore diffusione - anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, come sopra specificati (generalità, già anonimizzate, e riferimenti allo specifico ruolo XX ricoperto in alcune XX), nel contesto dell’articolo indicato nel reclamo, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
c) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Gedi News Network S.p.A. e di Messaggero S.p.A., in qualità di editori, rispettivamente, delle testate “Il Messaggero” e “La Repubblica”, ammonisce le medesime per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento e minimizzazione dei dati personali;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Gedi News Network S.p.A. e di Messaggero S.p.A., in qualità di editori, rispettivamente, delle testate “Il Messaggero” e “La Repubblica”, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Gedi News Network S.p.A. e Messaggero S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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