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Provvedimento del 29 aprile 2025 [10146249]

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[doc. web n. 10146249]

Provvedimento del 29 aprile 2025

Registro dei provvedimenti
n. 254 del 29 aprile 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 settembre 2024, con il quale il signor XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a MF Service S.r.l., in qualità di editore della testata giornalistica “Milano Finanza” (di seguito anche “MF Service” o “titolare”), la deindicizzazione dell’URL https://... reperibile in associazione alla chiave di ricerca “XX” nonché la rettifica della notizia ivi riportata, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, “dando conto, nelle righe iniziali dell’articolo e con modifica del titolo, dell’annullamento della misura disposta nei [suoi] confronti […]” nell’ambito della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto;

CONSIDERATO che il reclamante è stato coinvolto nell’inchiesta, originata nel 2020, sull’approvvigionamento delle mascherine durante la pandemia mentre il medesimo ricopriva il ruolo di XX; nell’ambito di tale indagine, è stata adottata nei confronti dell’interessato la misura cautelare degli arresti domiciliari;

CONSIDERATO in particolare, che il reclamante ha rappresentato che:

- la descritta misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dello stesso nell’ambito della richiamata inchiesta è stata annullata nel luglio 2023 dal Tribunale competente “portando ad un significativo mutamento della vicenda giudiziaria, nonché della [sua] condizione” processuale;  

- MF Service - in riscontro alla richiesta di deindicizzazione e di rettifica previamente avanzata in data 25 giugno 2024 – si è limitata a pubblicare “un inciso all’interno dell’articolo” lamentato relativamente alla revoca della misura cautelare senza darne evidenza anche nel titolo;

- la misura intrapresa dal titolare, riguardando il testo dell’articolo e non anche il titolo, è idonea a fornire “una rappresentazione fuorviante, non aggiornata e non pertinente”, con conseguente grave danno reputazionale nei confronti dello stesso; invero, “nel caso in cui il lettore non apra effettivamente l’Articolo e si limiti a leggere il titolo […], sarà indotto a ritenere che il XX sia ancora soggetto alla misura degli arresti domiciliari”;  

VISTA la nota del 3 marzo 2025, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nel reclamo e se intendesse aderire alle richieste dell’interessato;

VISTO il riscontro pervenuto in data 20 marzo 2025 con il quale MF Service ha dichiarato:

- di aver aggiornato la notizia reperibile all’URL indicato nel reclamo apponendo una sintetica nota informativa “non solo nel sottotitolo, ma […] anche in esordio al corpo del testo […]” dell’articolo lamentato;

- di aver modificato il titolo del contenuto editoriale in parola, procedendo in tal senso anche in relazione all’intestazione del corrispondente URL; tant’è che sia nel titolo dell’articolo sia nel relativo URL si rinviene l’informazione della revoca della misura cautelare inflitta al reclamante, in adesione a quanto richiesto con l’atto introduttivo del procedimento;

- di non voler procedere alla deindicizzazione dell’articolo lamentato in ragione dell’interesse pubblico alla conoscibilità della relativa notizia collegata a fatti accaduti in tempi recenti e per i quali risulta ancora pendente un procedimento penale a carico del reclamante; in particolare, nelle argomentazioni fornite, il titolare ha sostenuto che “in considerazione […] della gravità dei reati ipotizzati, della professione e delle qualità del reclamante (in questo caso, un eminente e noto Dirigente Pubblico) ma anche del [breve] lasso di tempo trascorso […]”, è stato preferito l’aggiornamento della notizia in luogo della deindicizzazione dell’URL tenuto conto, peraltro, che “per gli stessi fatti oggetto della misura cautelare [il signor XX] sia stato rinviato a giudizio e sia tuttora sotto processo penale avanti al XX

VISTA la comunicazione pervenuta l’8 aprile 2025 con la quale l’interessato – in replica alle argomentazioni di MF Service – ha rappresentato che l’aggiornamento operato dal titolare attiene a notizie obsolete, superate dal recente provvedimento adottato dal Tribunale competente (di cui ha allegato copia) che, in data 10 febbraio 2025, ha confermato la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, già disposta con ordinanza del 7 luglio 2023; tale circostanza, a suo dire, giustificherebbe “un intervento più incisivo [da parte del titolare] che garantisca una vera e propria cancellazione o, quantomeno, una correzione sostanziale delle informazioni non più pertinenti […]. Pertanto […] non sussiste alcun tipo di giustificazione per il diniego della richiesta di deindicizzazione della notizia” opposto dall’editore.

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso all’attività istruttoria, che:

- la richiamata ordinanza del 10 febbraio 2025, con la quale il Tribunale competente ha confermato il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato il 7 luglio 2023, non comproverebbe la definizione del procedimento penale instaurato nei confronti del reclamante per i reati al medesimo ascritti; invero, un giudizio cautelare, per definizione, mira a cristallizzare - al ricorrere di determinati requisiti individuati dalle norme del diritto processuale penale - una specifica situazione giuridica in attesa che il procedimento da cui la stessa è originata si concluda definitivamente. In ragione di ciò - in assenza di ulteriori evidenze probatorie e di atti processuali che certifichino in modo inconfutabile la conclusione in senso favorevole all’interessato della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto – la produzione delle citate ordinanze, emesse dal Tribunale del riesame nell’ambito del medesimo disegno criminoso avviato nel 2020, indurrebbero a ritenere il perdurare del procedimento penale a carico del reclamante stesso;  

- l’articolo lamentato attiene a vicende processuali rispetto alle quali, allo stato, non è possibile asserire con certezza la loro completa definizione, stante la natura provvisoria delle ordinanze del Tribunale del riesame che, come detto, lascerebbero intendere l’attuale pendenza del procedimento penale a carico dell’interessato; di conseguenza, il relativo contenuto, peraltro di recente pubblicazione (22 giugno 2023), riveste un indubbio interesse pubblico tenuto conto anche degli incarichi istituzionali ricoperti dal reclamante (XX);

- il titolare ha aggiornato l’articolo oggetto di reclamo adottando adeguate misure tecniche volte a dare immediata percezione, già nel titolo, dell’avvenuta evoluzione della vicenda processuale che ha coinvolto il reclamante, fornendo notizia della revoca della misura cautelare al medesimo originariamente inflitta; ne consegue che l’indicizzazione dell’URL lamentato rimanda ad un articolo che, nell’esposizione dei fatti, fornisce una rappresentazione aderente alla realtà processuale, non registrandosi alcuna distorsione dell’immagine del reclamante;

RITENUTO necessario precisare che richieste volte ad ottenere la correzione di notizie considerate non veritiere, possono, se del caso, essere avanzate all’editore sulla base di quanto previsto dalla legge n. 48 del 1947 (c.d. legge sulla stampa), ma non possono formare oggetto di esame da parte dell’Autorità che può, invece, valutare il diverso diritto di rettifica di cui all’art. 16 del Regolamento;

CONSIDERATO, dunque, che l’istanza di rettifica avanzata dal reclamante ai sensi dell’art. 16 del Regolamento può essere valutata da parte dell’Autorità con esclusivo riferimento a dati inesatti rilevabili in termini oggettivi, come nel caso di erronea indicazione del nome di una persona (v. provv. del 27 gennaio 2022, n. 28, in www.gpdp.it, doc web n. 9747522);

CONSIDERATO che, non rilevandosi nell’articolo lamentato inesattezze in termini di circostanze oggettive e alla luce dell’avvenuto aggiornamento circa gli sviluppi della posizione giudiziaria del reclamante nel relativo testo, non poteva invocarsi il richiamato diritto di rettifica esercitato in sede di interpello e nell’atto introduttivo del procedimento bensì il diverso diritto di aggiornamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento, che pure sembrerebbe sottintendere la richiesta dell’interessato e che, in ogni caso, è risultato essere stato pienamente soddisfatto dal titolare nei termini sopra menzionati;  

RILEVATO che il reclamante, qualora la vicenda dovesse registrare ulteriori positivi elementi a proprio favore, potrà senz’altro esercitare nei confronti della testata giornalistica il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell’articolo in questione, allegando idonea documentazione a sostegno;

PRESO ATTO della misura dell’aggiornamento dell’articolo indicato nel reclamo in parola adottata dal titolare sia in fase istruttoria che nel corso del procedimento, avendo cura di estendere la stessa sia al titolo che all’intestazione dell’URL, non sussistono gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione del sopra richiamato URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto dell’aggiornamento operato dal titolare in relazione all’articolo oggetto di reclamo e ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione del sopra richiamato URL per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi