Provvedimento del 4 giugno 2025 [10163554]
Provvedimento del 4 giugno 2025 [10163554]
[doc. web n. 10163554]
Provvedimento del 4 giugno 2025
Registro dei provvedimenti
n. 334 del 4 giugno 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 4 aprile 2024, con cui XX, per il tramite dei suoi legali, ha lamentato un illecito trattamento dei dati personali nell’ambito di un servizio intitolato “XX” andato in onda nel corso della trasmissione “Le Iene” (nel proprio sito e nelle relative pagine Facebook e Instagram) in data XX;
CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato che:
- nell’ambito del citato servizio - avente ad oggetto asserite condotte illecite da parte di terzi soggetti in relazione alla (contestata) vendita di un immobile avvenuta sulla base di una dichiarata proprietà dei venditori avvenuta per usucapione - la sua persona e la sua immagine di notaio rogante dell’atto, sono state indebitamente esposte;
- in relazione alla vicenda narrata, tutte le attività da lui poste in essere quale pubblico ufficiale sono avvenute nel puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge;
- diversamente da quanto rilevato in altri servizi analoghi, trasmessi nel corso di altre puntate de “Le Iene”, i nomi le immagini ed ogni ulteriore dato personale dei notai rogitanti sono stati oscurati;
- una preventiva diffida è stata trasmessa alla Redazione de “Le Iene” in data 7 marzo 2024 e, quindi, prima che andasse in onda la puntata del XX, al fine di impedire la diffusione delle proprie immagini illecitamente acquisite;
- una ulteriore successiva diffida è stata trasmessa a R.T.I. e a Mediaset in data 26 marzo 2024 e in data 29 marzo 2024 all’indirizzo del Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) «al fine di richiedere la immediata rimozione del servizio e/o il blocco della sua accessibilità on line da tutti i siti ed i canali riferibili alla trasmissione Le Iene in considerazione dei contenuti gravemente lesivi per la propria immagine».
- nonostante le citate diffide, i contenuti in contestazione hanno continuato ad essere reperibili online, ai link ed ai canali indicati, sì da essere visionabili da chiunque consentendo agli utenti di lasciare «commenti altamente diffamatori ed ingiuriosi e lesivi della immagine e reputazione» del reclamante;
- «R.T.I. e/o Mediaset - e, per quanto d’occorrenza, anche Meta (in considerazione dei relativi doveri in quanto proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram) hanno del tutto omesso di svolgere le necessarie attività di controllo e/o sorveglianza e, in particolare, di attuare le doverose misure di oscuramento e/o rimozione, consentendo di fatto illimitatamente l’accesso e la perdurante diffusione di gravissime accuse nei confronti del reclamante, aggravando in misura esponenziale il danno subito».
- i contenuti del suddetto servizio sono falsi ed altamente diffamatori per l’immagine del reclamante suggerendo «che ci sia stata una macchinazione, di concerto con il Notaio rogante, che in questa vicenda sarebbe implicato come parte attiva e consapevole» laddove invece il reclamante ha agito nel pieno rispetto dei compiti che gli affida la legge, tanto che l’atto da lui stipulato è stato riconosciuto come valido e «ha superato indenne il controllo (serio e rigoroso) al quale ogni biennio sono sottoposti tutti gli atti notarili in sede di ispezione ordinaria innanzi ai competenti Archivi Notarili Distrettuali»;
- il servizio posto in essere da “Le Iene” configura un illecito trattamento dei dati personali concretizzatosi, in particolare:
a. nell’aver ripreso l’atto notarile oggetto della vicenda evidenziando il nome del reclamante;
b. nell’aver inquadrato la targa professionale apposta davanti alla porta dello studio, recante il nome e cognome del reclamante;
c. nell’aver diffuso un «video girato all’interno del domicilio privato professionale del Notaio, nonostante l’espresso diniego manifestato dal Notaio in ordine alla ripresa» con un «montaggio che indugia, anche tramite un ben evidente REPLAY sul volto del notaio con l’intento di renderlo riconoscibile ed additarlo al pubblico ludibrio mentre pronuncia l’affermazione secondo cui l’atto in questione è valido»;
d. nell’essersi «introdotte nello studio professionale sorprendendo la segretaria dello studio e, quindi, impedendo che il dott. XX potesse esercitare il proprio “ius escludendi” da un luogo pacificamente ritenuto quale “privata dimora”»;
- in relazione al citato servizio è stata depositata una denuncia-querela dinnanzi alla competente Procura della Repubblica (alla quale è stato richiesto, tra l’altro, il sequestro dei contenuti web) per i delitti di cui agli artt. 595 c.p. (diffamazione, aggravata dall’art. 13 L. n. 47/48), 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), 167 II co. D. Lgs. N. 196/03 (trattamento illecito di dati personali);
VISTO ancora il reclamo con il quale viene eccepita:
- l’assenza di un interesse pubblico e/o sociale a conoscere l’identità del notaio rogante e la palese non indispensabilità di tale conoscenza, come confermato dalla circostanza che «in servizi di analogo tenore andati in onda in precedenza e/o successivamente, l’immagine e la identità dei Notai che avevano rogato gli atti menzionati nei vari servizi, è sempre stata tutelata, oscurando il volto e le fattezze dei predetti nell’ambito delle riprese video dell’intervista, nonché oscurando il nome del Notaio dalle immagini relative agli atti notarili ed alla targa degli studi professionali»;
- l’inapplicabilità dell’esimente del diritto di cronaca trattandosi di attività posta in essere da soggetti che non svolgono la professione di giornalisti, attraverso una trasmissione televisiva di intrattenimento non registrata quale testata giornalistica;
- la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere (a), (b) e (c), del Regolamento (principi generali del trattamento di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione della finalità”, “minimizzazione dei dati”);
- la rilevanza penale della condotta, ai sensi dell’art. 167 comma 2 del Codice, essendo stato diffuso, oltre al nome e cognome, anche il volto del reclamante - configurabile quale dato biometrico ai sensi dell’art. 9 del Regolamento - causando un nocumento al reclamante e un ingiusto profitto all’emittente televisiva, sulla base di un’attività ingannevole posta in essere da quest’ultima;
VISTO infine il reclamo con cui viene chiesto all’Autorità di ordinare a R.T.I. e/o Mediaset e «per quanto di occorrenza» a Meta:
a) «in via di urgenza ed inaudita altera parte, di disporre la immediata e totale rimozione e/o l’oscuramento e/o blocco dell’accessibilità del servizio “XX” in contestazione da tutti i siti web e dagli ulteriori canali social Facebook e/o Instagram riconducibili alla attività della trasmissione televisiva Le Iene e/o comunque riferibili e/o gestiti e/o di proprietà di R.T.I. S.p.a. e/o di Mediaset Italia S.p.a., eliminando anche tutti gli eventuali commenti dei visitatori dei predetti canali social Facebook e/o Instagram»;
b) di «cessare ogni ulteriore diffusione del servizio “XX” su qualsiasi emittente e/o ulteriore piattaforma e/ o canale di comunicazione, incluso il web, disponendo la rimozione del servizio in questione da qualsivoglia archivio e banca dati redazionale disponibili, anche ai fini del divieto di ogni ulteriore diffusione dei dati»;
c) di cessare ogni ulteriore illecito trattamento dei dati personali del reclamante;
RILEVATA la genericità di una parte delle richieste del reclamante rispetto all’oggetto dell’istanza e ritenuto pertanto di circoscriverlo ai contenuti effettivamente individuati nell’istanza stessa attraverso l’indicazione della puntata e dei relativi link (https://...; https://...; https://...);
VISTA la nota del 23 settembre 2024 (prot. 110798) con la quale l’Autorità ha chiesto a R.T.I. S.p.a. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento con riferimento anche alle pagine delle piattaforme social indicate dal reclamante, riconducibili al predetto titolare;
VISTA la nota dell’11 ottobre 2024 con cui R.T.I. S.p.a. ha fornito riscontro alla richiesta dell’Autorità, allegando la risposta fornita al reclamante in data 22 maggio 2024, e, nel merito, eccependo:
a) l’irrilevanza nel procedimento dinanzi al Garante delle doglianze relative alla natura diffamatoria del servizio, su cui invero si sofferma il reclamo nonostante la precisazione ivi fornita dal reclamante di non avere intenzione di focalizzarsi su tali aspetti avendo investito l’autorità giudiziaria;
b) l’infondatezza delle doglianze contenute nel reclamo sostenendo che:
- il trattamento di dati personali – non comprendente dati qualificabili come “biometrici” – è avvenuto lecitamente nel corretto esercizio del diritto di cronaca, essendo l'attività informativa svolta dall'inviato de "Le Iene" soggetta all’applicazione degli art.136 e ss. del Codice e delle Regole deontologiche e comunque non richiedente l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti;
- la raccolta delle informazioni – che non presuppone il consenso dell’interessato in ragione delle finalità perseguite - è avvenuta in modo lecito, con l'inviato della trasmissione e il cameraman che si sono palesati e hanno utilizzato una telecamera visibile, senza ricorrere a pressioni indebite o artifici;
- l'identificazione del reclamante era giustificata dal ruolo rilevante da questi assunto rispetto alla vicenda di cronaca, quale pubblico ufficiale rogante l’atto, al quale chiedere chiarimenti in ordine agli effetti “assurdi” di un documento riconosciuto valido dalla legge;
VISTA la nota del 25 ottobre 2024 con cui il reclamante ha replicato alle osservazioni di R.T.I. S.p.a. rilevando in prima battuta come le scarne repliche alle specifiche violazioni da egli contestate ne confermerebbero la fondatezza; inoltre ha ribadito le doglianze esposte nel reclamo aggiungendo che:
- la circostanza che il trattamento sia stato effettuato da soggetti non iscritti all’albo dei giornalisti e da una testata non registrata impone un vaglio più rigoroso sul relativo operato non essendo passibile di una valutazione in sede disciplinare;
- le proprie deduzioni svolte in ordine alla diffamatorietà del servizio risultano rilevanti al fine di evidenziare la violazione dei limiti del diritto di cronaca sotto il profilo dell’assenza di interesse pubblico e del requisito dell’essenzialità dell’informazione con riferimento alla conoscibilità dell’identità del reclamante; profilo sul quale risultano inadeguate le argomentazioni di R.T.I. S.p.a. la quale, invece, non motiva la differenza di trattamento riservata al reclamante rispetto alla scelta di anonimato adottata per altri analoghi servizi;
- le riprese sono avvenute contro la volontà del reclamante (circostanza desumibile, oltre che dalla possibile testimonianza di soggetti presenti, anche dalla parte di “girato” non andato in onda in cui risulta che «il Notaio, ripetutamente, aveva invitato Le Iene ad uscire dallo Studio e li diffidava dall’eseguire registrazioni») e senza la consapevolezza dello stesso (circostanza confermata dal fatto che egli non guarda mai nella telecamera, «rassicurato che la sola telecamera a lui “visibile” fosse spenta»);
VISTA la nota del 28 marzo 2025 (prot. 41931) con cui il Garante ha chiesto elementi informativi integrativi a R.T.I. S.p.a. in ordine alle diverse misure adottate con riferimento agli “analoghi servizi” curati dalla trasmissione di cui ha fatto menzione il reclamante;
VISTA la nota del 15 aprile 2025 con cui la Società ha fornito riscontro alla predetta nota rappresentando che:
- la Società è chiamata a motivare la sussistenza dei presupposti di interesse pubblico e essenzialità dell’informazione per quanto concerne la diffusione dei dati riguardanti il reclamante e non a motivare le diverse valutazioni operate riguardo ad altri soggetti le quali «poiché specifiche e rivolte al caso singolo, comportano valutazioni di volta in volta diverse»;
- «la presenza del notaio XX all’interno del servizio - privi di elementi informativi inessenziali e superflui – era del tutto coerente con il suo ruolo all’interno della vicenda, con il tenore delle domande rivoltegli, peraltro del tutto prive di connotazioni negative, ed altresì con la condotta collaborativa dimostrata dal medesimo nel corso del dialogo con l’inviato»;
VISTA la replica pervenuta in data 24 aprile 2024 con cui il reclamante contesta tutte le affermazioni della Società riaffermando le proprie doglianze in ordine alle violazioni poste in essere da quest’ultima evidenziando in particolare che:
- R.T.I. S.p.a. di fatto non ha fornito motivate giustificazione sulle ragioni per cui nel corso di ulteriori puntate della trasmissione “Le Iene” i dati identificativi dei notai rogitanti sono stati opportunamente oscurati;
- in ogni caso, le argomentazioni fornite si basano su un assunto errato in quanto «ciò che rileva non è la vicenda oggetto del servizio ma la modalità scelta per trattare i dati dei pubblici ufficiali che erano coinvolti nelle vicende solo in quanto avevano rogato gli atti di cui si riferiva nei servizi»;
- il reclamante è stato «forzatamente “coinvolto” da R.T.I. nella vicenda descritta nel servizio pur avendo egli pacificamente rogato un atto del tutto legittimo e secondo la legge» atto «che nessuno ha ad oggi mai contestato nelle uniche sedi rilevanti (le aule di giustizia)»;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che allo stato, il trattamento oggetto di reclamo, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, deve essere valutato alla luce della particolare disciplina prevista per i trattamenti di dati personali effettuati nell’esercizio della libertà di informazione e di espressione prevista dall’art.85 del Regolamento, dagli artt. 136 − 139 del Codice e dalle relative Regole deontologiche, considerato l’ambito esteso di applicabilità di tali disposizioni (art. 136 del Codice; cfr. ex pluribus provv. 140 del 13 aprile 2023);
CONSIDERATO che, come costantemente sostenuto dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (artt. 137 del Codice e 6 delle Regole deontologiche);
CONSIDERATO che:
- il servizio oggetto di reclamo riporta una vicenda di interesse pubblico in ragione del tema trattato, ossia l’operatività di un istituto giuridico civilistico - l’usucapione -nell’ambito della compravendita di immobili, la relativa portata e gli effetti che è idoneo a produrre, anche ai danni di terzi (presunti) aventi diritto;
- in tale contesto è stato dedicato spazio al tema della validità dell’atto di compravendita oggetto del servizio e conseguentemente anche al ruolo del notaio rogante, del quale gli inviati della trasmissione intendevano acquisire il punto di vista, alla luce degli effetti giuridici e pratici che l’atto stesso aveva prodotto nei confronti di soggetti che vantavano diritti sull’immobile venduto, oltre a dare anche evidenza dell’impatto avuto, successivamente, in termini di rispetto -da parte dell’acquirente- delle regole edilizie e di impatto ambientale;
- la figura del reclamante costituisce un elemento che integra il quadro informativo nella ricostruzione della menzionata vicenda, l’identificazione del quale, nel caso specifico, va valutata (art. 6 delle Regole deontologiche) anche alla luce del fatto che il medesimo risulta quale notaio rogante di un altro atto di compravendita coinvolgente lo stesso beneficiario (e persone della sua cerchia parentale) della compravendita immobiliare discussa nell’ambito del servizio oggetto di reclamo; altro atto che si inserisce nell’ambito di analoghe complesse vicende a cui la trasmissione “Le Iene” aveva dedicato poco tempo prima una puntata (XX);
- le immagini del servizio andato in onda evidenziano che gli operatori de “Le Iene” si sono qualificati all’atto di accedere allo studio del reclamante, non celando - come confermato anche dai contenuti del reclamo - la disponibilità di telecamere o strumenti di video registrazione, solitamente utilizzati ai fini delle loro inchieste;
- le parti del servizio contenenti le riprese e le dichiarazioni del reclamante – rispetto alle quali, allo stato degli atti, non emergono elementi che comprovino “artifici o pressioni indebite” - sono comunque limitati e consentono di cogliere la posizione del professionista rispetto alla correttezza del proprio operato e alla validità giuridica di quanto da lui perfezionato, circostanza peraltro non smentita da altri soggetti interpellati;
- le immagini relative al reclamante non possono considerarsi come “dati biometrici”, essendo qualificabili come tali «soltanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica» (cfr. art.4, n.14 e considerando 51 del Regolamento, ex pluribus cfr. anche Linee-Guida in materia di riconoscimento biometrico e firmagrafometrica, Allegato A, provv. Garante del 12 novembre 2014 [doc.web 3563006]; Linee guida EDPB n.05/2022 sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle attività di contrasto del 26 aprile 2023; provv. Garante n. 50 del 10 febbraio 2022, [doc. web n. 9751362]);
RILEVATO che il reclamante lamenta che nel servizio televisivo la sua persona risulterebbe associata alle condotte irregolari o contra legem attribuite ai beneficiari dell’atto dal lui rogitato e che, per i contenuti e i modi con cui è stato realizzato, integrerebbe una serie di illeciti penali e che tali doglianze sono state sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria, alla quale avrebbe chiesto anche il sequestro dei contenuti indicati nel reclamo, misura che, peraltro, allo stato del presente procedimento, non risulta essere stata disposta;
RITENUTO, alla luce del tenore complessivo del servizio e delle argomentazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, di dover considerare il reclamo infondato ;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara infondato il reclamo, nei termini di cui in premessa.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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